Approvata con la deliberazione n. X/2129 del 11/07/2014 e successivamente pubblicata sul BURL del 13 ottobre 2015 Serie Ordinaria n. 42 (D.G.R. del 11 luglio 2014, n. 2129), la nuova classificazione sismica del territorio lombardo è entrata finalmente in vigore.
Dopo essere stata differita una volta, dallo scorso 10 aprile tutti i progettisti che si trovino a lavorare sul territorio lombardo dovranno fare riferimento alla nuova classificazione che ha investito i Comuni della Lombardia e che ha visto le seguenti modifiche:
- in Zona 2 sono aumentati da 41 a 57 (tra cui Brescia, Desenzano d/G, Montichiari, Castiglione delle Stiviere, solo per citare le variazioni più significative)
- in Zona 3 sono diventati 1028 (tra cui Milano)
- in Zona 4 sono 446.
Il D.g.r. definisce il relativo aggiornamento dell'"Ag", anche se quella da considerare nella progettazione strutturale è invece quella che viene indicata nel sito dell’INGV a cui si rifà la normativa nazionale NTC 2008.
Per le Zone 3 ci sarà ovviamente l’obbligo di utilizzare per la progettazione il calcolo agli stati limite secondo il DM 2008. Sparisce quindi l’ambiguità che era nata per molti comuni classificati in Zona 4, ma con un valore di "Ag", indicato nel reticolo di riferimento, maggiore.
LINEE DI INDIRIZZO PER I COMUNI IN MATERIA SISMICA. Con l’approvazione del D.G.R. n. X/5001, la Giunta ha stabilito le linee di indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica, ai sensi degli artt. 3, comma 1, e 13, comma 1, della L.R. 33/2015 che aggiorna la normativa sulle costruzioni in zona sismica adeguandola al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico in materia edilizia).
AUTORITÀ COMPETENTE
La L.R. 33/2015 prevede che l’autorità competente in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche sia individuata da ciascun comune all’interno dei propri uffici o nell’ambito delle forme associative previste ai sensi della Parte I, Titolo II, Capi IV e V, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e ss.mm.ii., per il territorio di propria competenza.
MODULISTICA PER LA GESTIONE INFORMATICA DELLE PRATICHE SISMICHE
Le istanze dovranno essere presentate compilando una modulistica on-line, attraverso un sistema informativo appositamente dedicato.
Il Sistema Informativo Integrato prevede l’utilizzo della seguente modulistica:
• modulo 1 – istanza di autorizzazione sismica o di certificazione di sopraelevazione
• modulo 2 – comunicazione di deposito sismico
• modulo 3 – denuncia di costruzione in corso in zona di nuova classificazione sismica cui all’art. 12 della L.R. 33/2015
• modulo 4 – dichiarazione del progettista (coordinatore) delle strutture che attesta la capacità della struttura di resistere agli effetti delle accelerazioni sismiche desunte dal reticolo dei parametri sismici dell’allegato B al decreto 14 gennaio 2008 del Ministero delle Infrastrutture (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni)
• modulo 5 – procura speciale per la nomina di un soggetto delegato alle procedure sismiche
• modulo 6 – asseverazione di congruità e conformità del progetto strutturale di cui all’art. 6, comma 1, lett. b, della L.R. 33/2015
• modulo 7 – asseverazione di congruità e conformità del progetto architettonico
• modulo 8 – - dichiarazione del progettista che, in relazione ad un intervento di sopraelevazione, attesta l’idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico (art. 90 del D.P.R. 380/2001)
• moduli 9, 10 e 11 – dichiarazioni di responsabilità ed atti di asseverazione dei progettisti e degli estensori delle relazioni geologiche e geotecniche
• modulo 12 – relazione illustrativa e scheda sintetica dell’intervento
• modulo 13 – dichiarazione di ine lavori strutturali (art. 12, comma 8, lett. b), L.R. 33/2015).
Fino ai dodici mesi successivi alla data di effettiva operatività del Sistema Informativo Integrato è consentito l’utilizzo di tale modulistica anche in formato cartaceo.
DEPOSITO DEL PROGETTO
Gli interventi di cui all’art. 5 della L.R. 33/2015, relativi ad opere pubbliche o private localizzate nelle zone 3 e 4, comprese le varianti in corso d’opera, sono soggetti alle procedure di deposito previste dagli artt. 6 e 7 della stessa legge regionale, per le finalità di denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche, previste dall’art. 93 del D.P.R. 380/2001.
Il deposito si effettua con la presentazione allo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) competente, prima dell’avvio dei lavori, della documentazione prevista dall’allegato E “Contenuto minimo della documentazione e dell’istanza”, utilizzando l’allegato modulo 2.
Nel caso in cui l’intervento ricada nei confini amministrativi di più Comuni, il deposito può essere effettuato indifferentemente presso uno degli SUE competenti.
Fatto salvo quanto previsto per le opere pubbliche, il deposito può essere effettuato, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 380/2001:
a. dal titolare del permesso di costruire o da chi abbia titolo per richiederlo;
b. dal richiedente il titolo abilitativo;
c. dal proprietario dell’immobile oggetto dei lavori.
I soggetti di cui sopra possono conferire una procura speciale, utilizzando l’allegato modulo 5, al progettista o altro professionista competente, coinvolto nell’intervento, per la compilazione del modulo di deposito, per il ricevimento delle comunicazioni relative al procedimento e per la firma digitale dei documenti trasmessi telematicamente.
In caso di opere pubbliche, il deposito è effettuato dal Responsabile Unico del Procedimento.
Al ricevimento del modulo di deposito, corredato della documentazione prevista dall’Allegato E “Contenuto minimo della documentazione e dell’istanza”, il SUE rilascia l’attestazione di avvenuto deposito.
Fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio e fatto salvo quanto previsto dall’allegato F “Criteri per il rilascio dell’autorizzazione sismica” e dalle ulteriori normative vigenti in materia, i lavori possono avere inizio solo successivamente al rilascio dell’attestazione di cui sopra.
COSTRUZIONI IN CORSO IN ZONE SISMICHE DI NUOVA CLASSIFICAZIONE
Tutti coloro i quali, in una zona sismica di nuova classificazione abbiano iniziato e non ancora ultimato una costruzione prima dell’entrata in vigore del provvedimento di classificazione sono tenuti, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 33/2015, a farne denuncia, entro i quindici giorni successivi all’entrata in vigore del provvedimento stesso, allo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) competente.
LE NOVITA. Le novità introdotte dalla L.R. n. 33/2015 e dalla D.G.R. 5001/2016 sono:
- trasferimento ai comuni delle competenze in materia di opere o costruzioni e vigilanza in zone sismiche, per le opere ricadenti sul loro territorio;
- per i comuni in zona sismica 2 (alta sismicità): obbligo dell’autorizzazione preventiva all'avvio dei lavori;
- per i comuni in zona 3 e 4 (sismicità bassa e molto bassa): obbligo del deposito della documentazione relativa al progetto prima dell’avvio dei lavori;
- attività di controllo sistematico degli interventi relativi a opere o edifici pubblici o, in genere, edifici destinati a servizi pubblici essenziali, ovvero progetti relativi ad opere comunque di particolare rilevanza sociale o destinate allo svolgimento di attività, che possono risultare, in caso di evento sismico, pericolose per la collettività;
- attività di controllo su tutti gli altri tipi di edifici in tutte le zone sismiche.