Direttiva Case Green | Antincendio | Efficienza Energetica | Energia | Energie Rinnovabili | Normativa Tecnica | Progettazione | Sicurezza | Sicurezza Lavoro | Case Green
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Dalla Direttiva Case Green IV al Decreto Requisiti Minimi 2025: necessaria una progettazione integrata degli edifici per la sicurezza nei luoghi di lavoro e antincendio

Nel 2026 entra in vigore un nuovo quadro normativo integrato per gli edifici non residenziali, che coinvolge energia, sicurezza antincendio, qualità dell’aria e mobilità elettrica. Progettisti e tecnici dovranno coordinare EPBD 2024, Requisiti Minimi, BESS e norme VVF per evitare non conformità e blocchi autorizzativi.

Il 2026 segna una svolta normativa per chi progetta edifici non residenziali: EPBD 2024, Decreto Requisiti Minimi 2025, Nota VVF 14030 e D.Lgs. 5/2026 entrano in vigore simultaneamente. Fotovoltaico obbligatorio, qualità dell’aria interna, BESS, cappotti termici e punti di ricarica EV (Electric Vehicle — veicolo elettrico) convergono in un unico iter progettuale. Una lettura integrata — indispensabile — per evitare dinieghi edilizi, non conformità antincendio e violazioni del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro.


Perché il 2026 è un anno cerniera per i progettisti

Chi opera professionalmente nel settore degli impianti, dell’energia e della prevenzione incendi conosce bene la sensazione di trovarsi in un momento di discontinuità normativa. Il 2026 è uno di quei momenti. In pochi mesi si sovrappongono quattro provvedimenti di portata strutturale: il recepimento della Direttiva (UE) 2024/1275 — EPBD 2024, atteso entro il 29 maggio 2026; il Decreto Requisiti Minimi del 28 ottobre 2025 (DRM 2025), operativo dal 3 giugno 2026; la Nota VVF 14030/2025 che riscrive integralmente le regole antincendio per gli impianti fotovoltaici; e il D.Lgs. 5/2026 che recepisce la Direttiva RED (Renewable Energy Directive) III estendendo le quote obbligatorie di rinnovabili alle ristrutturazioni.

La novità non è tanto nei singoli provvedimenti — alcuni temi erano attesi da anni — quanto nella loro convergenza simultanea. Per la prima volta un professionista che progetta una ristrutturazione importante di un edificio non residenziale deve confrontarsi in un unico iter con obblighi energetici, requisiti di qualità dell’aria, prescrizioni antincendio per il fotovoltaico, sistemi di accumulo, cappotti termici e punti di ricarica per veicoli elettrici. Ignorarne anche uno solo può portare al diniego del titolo edilizio, a non conformità in sede di SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) antincendio o a violazioni del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro.

Il presente contributo si rivolge a ingegneri, architetti e tecnici abilitati che già operano in questo quadro e che hanno bisogno di una lettura integrata del sistema normativo, non di una semplice elencazione di adempimenti.

“Infografica sulla progettazione integrata degli edifici con focus su integrazione energetica, qualità dell’aria indoor, sicurezza antincendio e sicurezza nei luoghi di lavoro. Al centro è rappresentato un edificio smart con pannelli fotovoltaici, pompe di calore e sistema BESS, collegato a icone relative a energia, ventilazione, antincendio e sostenibilità.”
Figura 1 – Visione integrata nella progettazione a seguito della Direttiva Case Green IV e del Decreto Requisiti Minimi: efficientamento energetico, sicurezza nei luoghi di lavoro, qualità dell’aria, sicurezza e prevenzione incendi come dimensioni interdipendenti di ogni progetto di riqualificazione. (Crediti: Ing. Felicetto Massa PhD.)

La Direttiva Case Green e il cambio di paradigma per gli edifici non residenziali

Il dato da cui partire è brutale nella sua chiarezza: il 40% dell’energia totale consumata in Europa proviene dagli edifici, responsabili del 36% delle emissioni di CO₂ del settore. Eppure il 75% del parco edilizio europeo rimane energeticamente inefficiente, e il tasso di ristrutturazione non supera l’1% annuo. La Direttiva EPBD 2024 supera definitivamente lo standard NZEB (Nearly Zero Energy Building) e introduce lo ZEB — Zero Emission Building: un edificio con bilancio di emissioni operative pari a zero, il cui fabbisogno residuo è coperto da fonti rinnovabili on-site o off-site certificate. La distinzione non è meramente terminologica: mentre un NZEB poteva ancora utilizzare gas naturale compensato da una quota rinnovabile, uno ZEB non ammette emissioni operative.

“Tabella delle scadenze della Direttiva Case Green con obblighi progressivi dal 2026 al 2050: edifici pubblici ZEB, ristrutturazione del patrimonio non residenziale, obbligo ZEB per nuovi edifici privati, riduzione dei consumi energetici residenziali e obiettivo finale di emissioni operative zero.”
Tabella 1 – Scadenze obbligatorie EPBD 2024: timeline degli adempimenti 2026–2050. Fonte: Direttiva (UE) 2024/1275.

Per i luoghi di lavoro la scadenza più impattante è quella del 2027: gli edifici non residenziali classificati in classe F o G devono avviare la ristrutturazione entro quell’anno.

Chi esercita la funzione di datore di lavoro in un immobile in locazione deve verificare — e documentare nel DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) — se l’edificio rientra in questa categoria, perché le implicazioni sulla continuità operativa dell’attività sono interamente a carico del conduttore. L’APE (Attestato di Prestazione Energetica) — ora obbligatorio prima di qualsiasi locazione o compravendita — diventa il documento primario di verifica.

Oltre all’efficienza energetica in senso stretto, l’EPBD 2024 introduce per la prima volta obblighi espliciti sulla qualità dell’aria interna all’interno dei certificati di prestazione energetica. Questo aggancio normativo riconosce che un edificio efficiente ma mal ventilato non è un edificio sano.

ZEB vs NZEB — la distinzione che conta
ZEB (Zero Emission Building): bilancio di emissioni operative pari a zero; obbligatorio per i nuovi edifici pubblici dal 2026 e per tutti i nuovi edifici dal 2028. NZEB (Nearly Zero Energy Building): alta prestazione energetica con consumo quasi nullo coperto da FER (Fonti di Energia Rinnovabile) — era lo standard pre-2026 (DM 26/06/2015). Lo ZEB aggiunge al NZEB il vincolo sull’azzeramento delle emissioni operative, escludendo di fatto le caldaie a gas anche compensate da rinnovabili.

Qualità dell’aria interna: il nesso tra ermeticità e salute degli occupanti

Esiste un paradosso al cuore dell’efficienza energetica: più un edificio è ermetico — condizione necessaria per contenere le dispersioni — più è vulnerabile all’accumulo di inquinanti interni. L’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) documenta concentrazioni di inquinanti indoor fino a cinque volte superiori a quelle esterne. Considerando che gli occupanti trascorrono in media il 90% del tempo in ambienti chiusi, la qualità dell’aria cessa di essere un optional prestazionale e diventa una condizione di abitabilità e sicurezza sul lavoro.

I principali inquinanti negli edifici ad alte prestazioni

Il quadro degli inquinanti di un edificio efficiente è sistematicamente sottovalutato. Non si tratta solo di CO₂ da metabolismo umano, ma di un insieme complesso: composti organici volatili (VOC) da arredi e pitture; formaldeide dai pannelli in truciolato; radon dal suolo (seconda causa di cancro al polmone secondo WHO (World Health Organization)); PM2.5 infiltrato attraverso infiltrazioni non controllate; bioaerosol da persone e superfici. In un edificio con cappotto e serramenti ad alto isolamento, senza VMC (Ventilazione Meccanica Controllata), tutti questi inquinanti si accumulano progressivamente nel corso della giornata lavorativa.

La norma EN 16798-1 e le categorie di qualità dell’aria IDA (Indoor Air — categoria qualità aria EN 16798-1)

La norma tecnica di riferimento è la EN 16798-1, che classifica la qualità dell’aria in quattro categorie (IDA) correlando la concentrazione di CO₂ sopra il livello outdoor con la portata d’aria minima da garantire per persona. La soglia di 1.000 ppm viene superata con sorprendente rapidità in sale riunioni affollate con finestre chiuse, anche in edifici di nuova costruzione.

“Tabella delle categorie di qualità dell’aria indoor (IDA 1–4) con descrizione degli ambienti, livelli di CO₂ sopra l’outdoor e portata minima di ventilazione richiesta in litri al secondo per persona.”
Tabella 2 – Categorie di qualità dell’aria IDA secondo EN 16798-1. I luoghi di lavoro devono garantire almeno IDA 2 (uffici) o IDA 1 (ambienti sensibili). Rif.: UNI EN 16798-1 + D.Lgs. 81/2008.

Nota per il professionista. Vista la significativa variabilità delle portate d’aria minime al variare della categoria IDA scelta — con valori che vanno da 4 l/s·persona (IDA 4) fino a 10 l/s·persona (IDA 1), con conseguenti differenze rilevanti sul dimensionamento e sui costi dell’impianto VMC — è fortemente raccomandabile che il professionista concordi esplicitamente con il committente il livello di qualità dell’aria richiesto prima di procedere alla progettazione. Nei casi in cui il committente rivesta anche la qualifica di datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008, è opportuno richiedere una relazione del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) che individui la categoria IDA adeguata in funzione delle specifiche attività lavorative svolte negli ambienti oggetto dell’intervento: tale documento costituisce il riferimento vincolante per il progettista e tutela entrambe le parti in caso di contestazione successiva.

VMC e DCV (Demand Controlled Ventilation — ventilazione a portata variabile): le soluzioni progettuali per gli edifici ZEB

La soluzione privilegiata nei nuovi ZEB è la Ventilazione Meccanica Controllata con recupero di calore (VMC/MVHR). In uno scambiatore a flussi incrociati, l’aria esausta cede il 75–90% della propria energia termica all’aria fresca in ingresso, riducendo la perdita energetica al 10–15% rispetto al 100% di una semplice apertura delle finestre. L’integrazione con la Demand Controlled Ventilation (DCV) — sensori di CO₂ che modulano la portata in funzione dell’occupazione reale — può ridurre ulteriormente il consumo del 40%, con tracciabilità documentale dei valori IAQ (Indoor Air Quality — Qualità dell'Aria Interna) per il DVR (D.Lgs. 81/2008).

Un tema spesso trascurato è il radon: il D.Lgs. 101/2020 impone misurazioni nei luoghi di lavoro nelle zone prioritarie. In un edificio ristrutturato con sigillatura delle infiltrazioni, la concentrazione di radon può aumentare significativamente se non si prevede una ventilazione controllata del vespaio. Il progettista deve valutarlo come parte integrante del progetto, non come adempimento separato.

Il Decreto Requisiti Minimi 2025: la nuova architettura del calcolo energetico

Il DM 28 ottobre 2025 non è una semplice revisione: è una riscrittura strutturale. Sostituisce integralmente i due allegati portanti del DM 26 giugno 2015, introduce la nuova scala di classificazione energetica A4→G e allinea la metodologia di calcolo agli standard europei del pacchetto "Clean Energy for All Europeans".

Nuova scala APE: dalla A1 alla A4

La classe A4 corrisponde al nuovo standard ZEB (consumo ≤ 15 kWh/m²·anno). La vecchia A1 equivale alla nuova A2/A3 (NZEB). Le classi F e G diventano le classi “azione prioritaria” con obbligo di ristrutturazione per il non residenziale entro il 2027 e per il residenziale entro il 2030 (classe E) e il 2033 (classe D). La classificazione dell’edificio esistente è ora un’operazione preliminare obbligatoria a qualsiasi proposta di intervento, perché dalla classe dipende non solo il tipo di requisiti applicabili, ma anche la sequenza temporale degli obblighi del committente.
Fotovoltaico obbligatorio: la formula P ≥ S/50
L’obbligo di installazione FV (fotovoltaico) dimensionato in funzione della superficie utile è vincolante: non è un requisito premiante nel calcolo dell’APE, ma una condizione necessaria per il rilascio del titolo edilizio. Il progettista che non verifica la formula in fase preliminare rischia di trovarsi in una situazione di impossibilità tecnica solo a lavori avanzati. La deroga è ammessa esclusivamente se il tecnico attesta nella relazione ex L.10 l’impossibilità tecnica o economica.

“Tabella dei requisiti minimi di impianti fotovoltaici per diverse tipologie di intervento edilizio, con formule di dimensionamento in funzione della superficie dell’edificio e indicazione dell’obbligo normativo.”
Tabella 3 – Obblighi di installazione FV per tipo di intervento secondo il DRM 2025 (DM 28/10/2025). Fonte: DM 28 ottobre 2025.

...Continua a leggere nel PDF in allegato.


FAQ Tecniche - INGENIO

Quali edifici non residenziali devono essere ristrutturati entro il 2027?

Gli edifici classificati in classe energetica F o G secondo la nuova scala APE del DRM 2025. La verifica passa dall’APE aggiornato: il datore di lavoro o il proprietario deve ottenerlo prima di qualsiasi locazione o compravendita. Il 15% del parco non residenziale con le prestazioni peggiori deve avviare la ristrutturazione entro quella data.

Quando è obbligatoria la VMC in un edificio non residenziale?

Nei nuovi edifici ZEB è sempre obbligatoria una soluzione di ventilazione meccanica controllata. Nelle ristrutturazioni importanti di I livello va verificata l’adeguatezza del sistema di ventilazione esistente rispetto alle portate minime EN 16798-1. Il D.Lgs. 81/2008 richiede il ricambio d’aria in tutti i locali chiusi destinati al lavoro: la VMC è la soluzione che garantisce tracciabilità documentale e conformità IAQ simultaneamente.

Il fotovoltaico obbligatorio si applica anche alle ristrutturazioni parziali?

Sì, con formule graduate. P ≥ S/65 per le ristrutturazioni importanti di I livello; P ≥ S/100 per quelle di II livello. L’obbligo scatta solo se S ≥ 200 m². La deroga richiede una valutazione tecnico-economica firmata dal progettista con assunzione esplicita di responsabilità professionale.

Cosa succede se si installa un BESS senza adottare le misure antincendio richieste dalla Circ. DCPREV 21021/2024?

Il datore di lavoro incorre in violazione del D.Lgs. 81/2008 per mancato aggiornamento del DVR - Rischio Incendio e in responsabilità penale in caso di incidente, anche se il sistema BESS è regolarmente installato e collaudato. Il compartimento REI 30, la rilevazione dedicata e il piano di emergenza specifico non sono misure opzionali: sono condizioni minime inderogabili per la messa in esercizio.

Qual è la differenza tra BAPV e BIPV ai fini della sicurezza antincendio?

Il BAPV (Building Applied PV) è un impianto aggiunto su una copertura o struttura preesistente che mantiene la propria funzione portante o impermeabilizzante indipendentemente dai moduli. Il BIPV (Building Integrated PV) è invece un sistema integrato nell’involucro che assolve anche funzioni costruttive (copertura, facciata, lucernario). La distinzione è rilevante perché il BIPV in facciata su edifici > 12 m richiede moduli ≥ B-s2,d0 o uno strato EI 30 A1, mentre per il BAPV il requisito di reazione al fuoco si valuta con riferimento alla copertura sottostante.

Il cappotto con EPS può essere installato su qualsiasi edificio senza restrizioni antincendio?

No. Su edifici con altezza antincendio superiore a 12 metri, la regola tecnica V.13 del Codice di Prevenzione Incendi impone barriere tagliafuoco EI 30 ogni due piani e la sigillatura del giunto parete/solaio. L’EPS ha classe di reazione al fuoco E e genera effetto camino e gocciolamento di materiale fuso in caso di incendio. Il progettista e il DL che non verificano questa prescrizione assumono responsabilità professionale e penale.

Come si coordina la quota FER obbligatoria del D.Lgs. 5/2026 con il FV obbligatorio del DRM 2025?

Sono obblighi distinti ma correlati. Il DRM 2025 impone una potenza FV minima in funzione della superficie (P ≥ S/50 per nuovi non residenziali). Il D.Lgs. 5/2026 impone che almeno il 60% (nuove costruzioni) o il 40% (rist. I livello) dell’energia per ACS (Acqua Calda Sanitaria), riscaldamento e raffrescamento provenga da FER. Il FV soddisfa la quota FER solo per la componente elettrica, non per quella termica: nella maggior parte dei casi sarà necessaria una pompa di calore per raggiungere le percentuali richieste.

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