DdL Concorrenza: bocciato l'art. 31, soddisfatto il CNAPPC
I commenti dell'OICE e della RPT
Dopo un acceso scambio di opinioni e note stampa tra l’OICE, l’Associazione che riunisce le società di ingegneria e architettura, e la RPT, la Rete delle Professioni Tecniche, trova, per ora, un fermo la dibattuta questione dell’art. 31 presente nel DdL Concorrenza.
A metterlo la Commissione Giustizia della Camera che ha richiesto la soppressione dell’art. 31 del disegno di legge Concorrenza, articolo che avrebbe permesso alle Società di ingegneria, ossia alle società di capitale, di operare anche sul settore privato.
In particolare con l'art. 31 del Ddl, si sarebbe esteso alle società di ingegneria costituite in forma di società di capitali o cooperative, la disciplina che per prima ha consentito l'esercizio della professione in forma societaria. L'intervento normativo avrebbe inoltre consentito di affermare la validità dei contratti conclusi, a decorrere dall'11 agosto 1997, tra le suddette società di ingegneria ed i privati, superando interpretazioni opposte date dalla giurisprudenza.
Ora il DdL Concorrenza si trova all'esame delle Commissioni Finanze e Attività produttive di Montecitorio dove si stanno ritoccando gli emendamenti al disegno di legge. Previsto dopo la pausa estiva, probabilmente l’ok della Camera.
Il commento dell’OICE
La risposta dell’OICE non si è fatta aspettare commentando come impropria e fuorviante la richiesta di soppressione dell’art. 31 avanzata dalla Commissione Giustizia della Camera, che cita a sproposito il Consiglio di Stato.
In una nota l’OICE puntualizza alcuni elementi del parere reso dalla Commissione Giustizia il 9 luglio sul Ddl concorrenza, con il quale si chiedeva la soppressione dell’articolo 31: la sentenza del Consiglio di Stato, che afferma che l’unica forma di esercizio in forma di impresa di attività professionali è rappresentata dalle stp, non è in alcun modo applicabile alle società di ingegneria.
Per dovere di corretta informazione e di altrettanto corretta lettura della giurisprudenza occorre infatti precisare che:
a) la sentenza (paragrafo 5.2) afferma espressamente che “prescindendo da modelli del tutto peculiari che qui non rilevano come le società di ingegneria di cui all’articolo 90, comma 2, lettera b) del codice dei contratti pubblici, si ritiene che...”; quindi la pronuncia citata erroneamente nel parere non è riconducibile alle società di ingegneria;
b) il Consiglio di Stato afferma il principio che l’unica forma ammessa di esercizio in forma societaria di professioni intellettuali protette (richiamato nel parere della Commissione giustizia) è quello della società tra professionisti con riguardo all’affidamento di servizi di consulenza in materia di diritto del lavoro;
c) l’articolo 10, comma 9 della legge 183 del 2011 fa salvi i “diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge”, cioè proprio le società di ingegneria, cui non si possono inalcun modo ritenere applicabili le norme sulle stp.
Da ciò si desume che la richiesta di soppressione dell’articolo 31, norma di interpretazione autentica che evita possibili contenziosi relativi a contratti privati delle società di ingegneria (sui quali peraltro le società di ingegneria regolarmente pagano contributi a Inarcassa), appare del tutto impropria e sprovvista di fondamento giuridico.
Il commento della Rete delle Professioni Tecniche
Molto soddisfatta invece la Rete delle Professioni Tecniche che con una nota stampa rimarca quanto riportato nel parere della Commissione Giustizia, secondo la quale “le disposizioni dell’articolo 31 determinerebbero una evidente condizione ‘anticoncorrenziale’, in aperta contraddizione con lo spirito della legge n. 183 del 2011, più volte richiamata”. Infatti esse “sono contrarie ai principi di cui all’articolo 10 della legge n. 183 del 2011 sulle società tra professionisti e ribaditi con la sentenza del Consiglio di Stato n. 103 del 2015, che chiarisce in via definitiva che nessuna società commerciale, al di fuori di quelle previste dalla legge n. 183 del 2011, può svolgere attività professionali riservate ai professionisti iscritti agli albi”.CNI. “Il parere della Commissione – ha commentato Armando Zambrano, Coordinatore della RPT e Presidente del Consiglio nazionale degli Ingegneri - rende giustizia alle tesi che da tempo andiamo sostenendo con forza. Le professioni tecniche si sono organizzate per combattere contro queste norme che violano il principio secondo il quale la legge è uguale per tutti”.
CNGeGL. Gli fa eco Maurizio Savoncelli, Presidente del Consiglio nazionale dei Geometri e Geometri laureati: "Qualunque soggetto privato, nei rapporti con una società di ingegneria che non è assoggettata a norme deontologiche che garantiscono tutti i principi sanciti dalla riforma delle professioni, si troverebbe ad operare senza tutela e garanzia. Solo le professioni ordinistiche consentono attualmente tutele e garanzie a favore del committente privato”.
CNAPPC. “Le società di ingegneria, - così commenta il CNAPPC - non hanno alcun codice etico mentre gli architetti italiani e le società tra professionisti operano nel rispetto del codice deontologico approvato dal Ministero della Giustizia: se, ad esempio, evadono il fisco vengono, giustamente, radiati dall’Albo; rispettano le molte regole della Riforma delle professioni e delle Direttive comunitarie. Tutto ciò non è previsto, invece, per le società di ingegneria.” “Siamo lieti - concludono gli architetti italiani - che il nostro grido di allarme e le nostre preoccupazioni siano state ascoltate. … Ci auguriamo ora che quello che è stato fatto uscire dalla porta non rientri dalla finestra e che anche l’Aula confermi quanto definito in sede di Commissione”.