Data Pubblicazione:

Ddl consumo suolo, pronti partenza via! C'è l'ok alla Camera. Specifiche, tempistiche, reazioni

ANCE e Consiglio Nazionale degli Architetti lo promuovono con riserva, ma il ddl consumo suolo in linea di massima piace. Appena licenziato dalle Commissioni Ambiente e Agricoltura della Camera, contiene dei 'must' di base: rigenerazione e riuso del patrimonio edilizio esistente, piano per le periferie, lotta all'abusivismo edilizio, freno alle nuove costruzioni (facendo salvi i permessi già rilasciati)

Il ddl consumo suolo è stato finalmente licenziato dalle commissioni Ambiene e Agricoltura della Camera: le maggiori novità contenute nel testo di legge, che adesso inizierà il suo iter parlamentare, riguardano rigenerazione e riuso del patrimonio edilizio esistente, piani per le periferia e lotta all'abusivismo edilizio, oltre ad un freno alle nuove costruzioni.

La definizione del nuovo consumo suolo

"Il consumo di suolo è consentito esclusivamente nei casi in cui non esistono alternative consistenti nel riuso delle aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse". Il testo base del ddl stabilisce, "nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità delle opere pubbliche diverse dalle infrastrutture e dagli insediamenti produttivi strategici", che gli organi competenti dovranno tenere conto "delle alternative di localizzazione che non determinino consumo di suolo inedificato".

Il ddl suolo in pillole

1. Copertura artificale del suolo
E' così definita “la copertura permanente della superficie terrestre con materiali artificiali o la sua alterazione biofisica per la realizzazione di edifici, capannoni, infrastrutture di trasporto, piazzali, parcheggi, piste, banchine, moli, cortili, serre, altre aree pavimentate, impermeabilizzate o in terra battuta, campi fotovoltaici, aree estrattive non rinaturalizzate, discariche, cantieri, interventi di scavo o di rimozione del suolo”.

2. Censimento comunale degli edifici sfitti, non utilizzati o abbandonati esistenti
Le Regioni dettano ai comuni disposizioni per la redazione di un ''censimento comunale degli edifici sfitti, non utilizzati o abbandonati esistenti'', in cui saranno quantificate caratteristiche e dimensioni degli immobili per creare una banca dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato, disponibile per il recupero o il riuso. Tramite questo censimento, i comuni potranno verificare se le previsioni urbanistiche che comportano consumo di suolo inedificato possano essere soddisfatte con gli immobili individuati dal censimento.

3. Destinazione dei proventi dei titoli abitativi edilizi e delle sanzioni
I proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni per il mancato rispetto del divieto di mutamento di destinazione sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali ''a interventi di riuso e di rigenerazione, ad interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della messa in sicurezza delle aree esposte alla prevenzione e alla mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano''.

4. Strategie di rigenerazione urbana
Per favorire il riuso e la rigenerazione urbana, le Regioni dettano disposizioni per incentivare i Comuni, singoli o associati, a promuovere strategie di rigenerazione urbana anche mediante l'individuazione, negli strumenti di pianificazione, degli ambiti urbanistici da sottoporre prioritariamente a interventi di ristrutturazione urbanistica e di rinnovo edilizio, prevedendo il perseguimento di elevate prestazioni in termini di efficienza energetica e integrazione di fonti energetiche rinnovabili, accessibilità ciclabile e ai servizi di trasporto collettivo, miglioramento della gestione delle acque a fini di invarianza idraulica e riduzione dei deflussi.

Nuove regole e tempistiche

Dall’entrata in vigore della legge sul consumo di suolo e fino all’adozione di un decreto ad hoc da parte del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, per un periodo che comunque non potrà essere superiore a tre anni, il consumo di suolo sarà possibile solo per i lavori e le opere inseriti negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici e per le opere della Legge obiettivo considerate prioritarie.

In seguito, non potrà essere superiore al 50% della media di consumo di suolo di ciascuna Regione nei cinque anni antecedenti. Per evitare contenziosi sono fatti salvi i procedimenti in corso: chi ha ottenuto un titolo abilitativo prima dell’entrata in vigore della nuova legge potrà costruire sul suolo inedificato.

Commenti e reazioni

Per Ermete Realacci, presidente della Commissione Ambiente a Montecitorio, "ci sono stati dei ritardi ma è importante che questo passaggio sia avvenuto prima della fine dell'Expo. La sfida di nutrire il pianeta necessita di scelte coerenti". L'obiettivo finale, comunque, è “limitare il consumo del territorio che, come affermano i dati dell'Ispra, è di 7 metri al secondo. Un ritmo ormai insostenibile”.

Il ddl suolo piace agli addetti ai lavori? Si, ma con riserva. ANCE, tramite il presidente De Albertis, chiede "più coraggio nell’individuare gli strumenti che consentano la sostituzione edilizia, motore per la rigenerazione delle nostre città", mentre il Consiglio Nazionale degli Architetti apprezza il nuovo approccio definendolo un vero e proprio "cambio di paradigma". Infine, il commento dell'OICE: secondo Patrizia Lotti è positivo il varo della legge ma è necessaria la centralità del progetto.