Decreti attuativi AI: cosa cambia davvero per i professionisti?
Con i primi schemi di decreto attuativo della legge n. 132/2025, approvati in esame preliminare dal Consiglio dei ministri il 10 giugno 2026, la regolazione dell’intelligenza artificiale entra negli studi tecnici, nei capitolati, nei piani formativi degli Ordini professionali e nei processi organizzativi. Dalla formazione all’equo compenso, dall’informativa al cliente alla responsabilità civile e penale: cosa cambia per ingegneri, architetti, geometri, società di ingegneria e imprese.
L’articolo analizza le ricadute dei decreti attuativi sull’intelligenza artificiale per ingegneri, architetti, geometri, società di ingegneria e imprese. Focus su formazione, informativa al cliente, equo compenso, gare pubbliche, BIM, responsabilità civile e penale, sicurezza e checklist operativa per gli studi tecnici.
AI Act e decreti attuativi: l’IA entra negli studi tecnici, ma il professionista resta al centro
L’intelligenza artificiale non è più soltanto una tecnologia da guardare con fiducia o diffidenza, da implementare o sperimentare: sta diventando una materia da governare, documentare e integrare nei processi professionali.
Con gli schemi di decreto legislativo approvati in esame preliminare dal Consiglio dei ministri il 10 giugno 2026, l’Italia avvia la fase operativa di attuazione della legge 132/2025 sull’intelligenza artificiale, in coerenza con il Regolamento UE 2024/1689, l’AI Act. Precisiamo subito che non siamo davanti al testo definitivo: i decreti dovranno completare il percorso con il vaglio delle Commissioni parlamentari, della Conferenza delle Regioni e delle Authority competenti.
Il comunicato del Governo del 10 giugno consente però di cogliere una direzione molto chiara: l’IA può sostenere decisioni, servizi, formazione, organizzazione del lavoro e competitività, ma non può sostituire la responsabilità umana.
Insomma, il sistema è e deve rimanere sempre “antropocentrico”!
Per ingegneri, architetti, geometri, società di ingegneria e operatori della filiera delle costruzioni il messaggio è diretto: l’AI non sarà vietata, ma dovrà essere usata dentro un quadro di competenze, trasparenza, controllo umano e responsabilità professionale.
La domanda non è più soltanto “quale strumento posso usare?”. Diventa: “come dimostro di averlo usato in modo corretto, controllato e coerente con la mia prestazione?”.
Dal quadro europeo alla declinazione italiana
L’AI Act ha introdotto un modello di regolazione fondato sul rischio.
Non disciplina l’intelligenza artificiale in astratto, ma guarda agli effetti che i sistemi possono produrre su persone, diritti, sicurezza e processi decisionali.
I divieti sulle pratiche a rischio inaccettabile si applicano dal 2 febbraio 2025; gli obblighi sui modelli per finalità generali (GPAI) dal 2 agosto 2025; il 2 agosto 2026 scattano gli obblighi di trasparenza dell’articolo 50, che impongono la marcatura dei contenuti generati o manipolati dall’IA e l’informazione all’utente che interagisce con un sistema artificiale.

Per il comparto tecnico, la categoria che pesa di più è quella dei sistemi ad alto rischio dell’Allegato III.
Quando una società di ingegneria sviluppa o adotta sistemi di IA per il monitoraggio predittivo di infrastrutture critiche, per la gestione della sicurezza nei cantieri tramite visione artificiale o per la selezione del personale, entra in un perimetro che richiede data governance documentata, tracciabilità delle decisioni algoritmiche, supervisione umana e valutazione di conformità. L’elenco dell’Allegato III non è statico: la Commissione europea può aggiornarlo con atti delegati, e quindi la mappatura dei sistemi in uso presso uno studio deve essere un’attività continuativa, non un censimento una tantum.

La legge italiana n. 132/2025, in vigore dal 10 ottobre 2025, ha definito il quadro nazionale di principi e deleghe. I decreti attuativi del 10 giugno 2026 intervengono ora su:
- formazione,
- scuola,
- università,
- PA,
- professioni,
- lavoro,
- autorità nazionali,
- responsabilità civile e penale,
- attività di polizia.
Il tratto comune è l’impostazione antropocentrica: l’algoritmo può supportare, accelerare e arricchire i processi, ma non può cancellare il ruolo del decisore umano.
Questo principio assume un peso particolare nelle professioni tecniche.
Un progetto, una perizia, una verifica strutturale, un modello BIM, un computo o una diagnosi energetica non sono semplici output documentali. Sono atti professionali, collegati a responsabilità civili, amministrative, deontologiche e, in alcuni casi, penali. Per questo l’IA negli studi non può essere trattata come un normale software di produttività: va inserita in un sistema minimo di governo. Chi la usa, per quali attività, con quali limiti, con quali controlli, con quali responsabilità.
La governance: AgID e ACN al centro
Il primo schema di decreto definisce l’architettura istituzionale.
AgID assume il ruolo di autorità di notifica, con compiti su valutazione, accreditamento e monitoraggio degli organismi che certificheranno la conformità dei sistemi.
ACN diventa autorità di vigilanza del mercato e punto di contatto unico nazionale, con poteri ispettivi e sanzionatori. Restano le competenze settoriali di Banca d’Italia, Consob e Ivass per la finanza e del Garante privacy per gli ambiti previsti dal regolamento.

Il passaggio concettuale che gli studi devono cogliere è quello dalla compliance “di prodotto” alla compliance “di processo”.
In caso di verifica, non basterà dimostrare che il software era certificato o tecnicamente corretto. Occorrerà produrre evidenze documentali sul governo del processo: come sono stati selezionati gli strumenti, chi supervisiona gli output, come è allocata la responsabilità nei contratti con i fornitori, quale formazione hanno ricevuto le persone che li usano.
Professioni tecniche: l’articolo 13 e il principio di prevalenza
La parte più rilevante per il professionista tecnico resta l’articolo 13 della legge 132/2025, che i decreti ora rafforzano sul piano attuativo. L’uso dei sistemi di IA nelle professioni intellettuali è ammesso solo per attività strumentali e di supporto, con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione.

Tradotto: l’IA può aiutare il professionista, ma non può diventare il professionista.
Può supportare la ricerca normativa, la lettura di documenti, la predisposizione di bozze, l’analisi strutturale o energetica, il confronto tra elaborati, la gestione di modelli informativi, la verifica preliminare di coerenza. La decisione finale resta però del tecnico che firma, valida e consegna. Un errore contenuto in un output generato dall’IA non diventa un errore dello strumento: se quel contenuto viene assunto e utilizzato nella prestazione, la responsabilità resta del professionista.
L’ingegnere non può eccepire il malfunzionamento o l’“allucinazione” del software per escludere la propria colpa in sede civile o penale. Non può limitarsi ad accettare l’output come risultato automatico: deve verificarlo con le competenze proprie della prestazione e documentare il controllo svolto. È tenuto a comprendere le logiche sottese, evitando di trasformare lo strumento in una “scatola nera” accettata passivamente.
Formazione
I decreti aggiungono il tassello formativo: per gli ordini professionali e le professioni non regolamentate è previsto l’inserimento di percorsi di alfabetizzazione all’IA nella formazione iniziale e continua, articolati su tre piani. Quello tecnico (funzionamento, potenzialità, limiti, errori ricorrenti, qualità dei dati, modalità di verifica degli output), quello giuridico (AI Act, legge italiana, protezione dei dati, responsabilità, contratti, gare) e quello deontologico (decoro, correttezza verso il cliente, trasparenza, prevalenza del lavoro intellettuale).
È l’attuazione nazionale dell’obbligo di alfabetizzazione previsto dall’articolo 4 dell’AI Act, che già dal febbraio 2025 impone a fornitori e utilizzatori di garantire un livello sufficiente di competenza alle persone che operano con i sistemi.
Per gli Ordini professionali si apre una fase delicata: non solo eventi divulgativi generici: serviranno percorsi con casi d’uso tecnici reali, dalla redazione di relazioni e computi al controllo delle fonti normative, dalla protezione dei dati caricati nei sistemi generativi alla tracciabilità delle verifiche sugli output. La vera alfabetizzazione non consiste nel saper scrivere un prompt, ma nel sapere quando un output è utilizzabile, quando va scartato e quando richiede una verifica specialistica.
L’obbligo di informativa al cliente e la prassi CNI
La legge collega l’uso dell’IA al rapporto fiduciario con il cliente: le informazioni sui sistemi utilizzati dal professionista devono essere comunicate al destinatario della prestazione con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo. Non è un adempimento di facciata. Attiene alla formazione consapevole della volontà del committente al momento dell’incarico, e la sua omissione espone a contestazioni sulla parcella e ad azioni sulla validità del mandato.
Su questo punto il Consiglio Nazionale degli Ingegneri si è mosso per primo. La Circolare CNI n. 343 del 9 ottobre 2025 traduce l’obbligo di legge in prassi operativa e mette a disposizione degli iscritti due modelli pronti all’uso: una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, pensata per i rapporti con stazioni appaltanti, pubbliche amministrazioni e per i profili deontologici verso l’Ordine, e una dichiarazione semplice da allegare al preventivo o al contratto d’opera nei rapporti con la committenza privata. Entrambi i fac-simile sono liberamente modificabili. Alla circolare si accompagna un documento di approfondimento del Comitato Italiano Ingegneria dell’Informazione (C3I) sugli aspetti tecnici e deontologici.
L’informativa dovrebbe chiarire almeno questi aspetti:
- quali attività possono essere supportate da sistemi IA;
- che l’uso ha funzione strumentale e non sostitutiva;
- che gli output sono sottoposti a verifica professionale;
- che i dati sono trattati nel rispetto della normativa applicabile;
- che decisione tecnica, validazione e responsabilità restano in capo al professionista.
La trasparenza rafforza il rapporto fiduciario, non lo indebolisce.
Equo compenso: l’automazione non svaluta la prestazione, anzi…
Tra i passaggi più rilevanti dei decreti c’è quello sull’equo compenso. L’uso dell’IA rileva IA fini della determinazione del corrispettivo attraverso parametri commisurati alla classificazione di rischio del sistema impiegato e i decreti ministeriali sui parametri dovranno essere aggiornati entro dodici mesi.
Il principio è decisivo per le professioni tecniche: l’automazione non deve diventare un argomento per comprimere il valore della prestazione intellettuale. Il fatto che un modello generativo acceleri la produzione di un computo o di una bozza di relazione non significa che il lavoro valga meno. Spesso vale di più, perché la validazione di un output algoritmico richiede capacità di controllo, selezione delle fonti, interpretazione e assunzione consapevole della responsabilità.
La prestazione non coincide con il tempo materiale impiegato per produrre l’elaborato, ma con la competenza necessaria per impostarlo, verificarlo, validarlo e firmarlo.
Gare pubbliche: il Bando tipo ANAC n. 2/2026
L’IA è già entrata anche nelle gare. Il Bando tipo ANAC n. 2/2026 per i servizi di architettura e ingegneria introduce un obbligo dichiarativo esplicito sull’uso dell’intelligenza artificiale nella predisposizione delle offerte tecniche e nell’esecuzione delle prestazioni. L’impostazione ricalca l’articolo 13: nessun divieto, ma prevalenza del lavoro umano, controllo dei risultati e piena riconducibilità dell’elaborato alla responsabilità del professionista.
Lo stesso Bando tipo collega in modo più rigoroso il ricorso IA metodi e strumenti di gestione informativa digitale al Capitolato Informativo previsto dall’Allegato I.9 del Codice dei contratti, superando le prassi che chiedevano il BIM senza una reale organizzazione digitale della commessa. Per gli studi che partecipano a gare, dichiarare l’uso dell’IA senza saper spiegare come viene controllata potrebbe non bastare: la stazione appaltante vorrà capire se lo strumento è governato, se gli output sono verificati e se la responsabilità resta chiara.
BIM e IA: dalla modellazione alla governance dell’informazione
L’integrazione tra BIM e IA è lo scenario operativo più concreto per il settore.
Gli strumenti possono supportare controllo documentale, analisi di interferenze, classificazione di elaborati, estrazione di dati dai modelli, verifica di coerenza tra Capitolato Informativo e Offerta di Gestione Informativa, interrogazione di fascicoli, supporto alla gestione del CDE.
Proprio perché la gestione informativa digitale si fonda su tracciabilità, responsabilità e qualità del dato, l’uso dell’IA in questi processi va esplicitato e controllato.
BIM Manager, BIM Coordinator e CDE Manager non vengono sostituiti: vedono crescere il proprio ruolo di presidio. Devono stabilire quali automazioni sono ammissibili, quali output possono essere usati, quali verifiche servono e quali decisioni restano formalmente in capo alle figure responsabili. L’IA sposta il baricentro della gestione informativa: non basta più produrre dati, occorre governare i processi automatici che li generano e li rielaborano.

Lavoro, decisioni automatizzate e sicurezza
Molti studi e società di ingegneria sono anche datori di lavoro, e i decreti introducono tutele esplicite.
Le decisioni su costituzione, modifica o risoluzione del rapporto di lavoro, comprese sanzioni disciplinari e licenziamenti, non possono essere adottate unicamente sulla base di un trattamento automatizzato: la decisione finale deve restare a una persona fisica dotata di potere effettivo e autonomo, il lavoratore ha diritto a una motivazione intelligibile con indicazione dell’incidenza del sistema e dei parametri considerati, e il licenziamento adottato in violazione di questa regola è nullo. Per uno studio tecnico il tema riguarda strumenti di screening dei curricula, valutazione delle prestazioni, assegnazione delle attività e monitoraggio della produttività.
C’è poi il profilo della sicurezza. Quando un sistema di IA incide su organizzazione del lavoro, ritmi produttivi, modalità di esecuzione o processi rilevanti per la sicurezza, il suo uso va valutato nell’ambito della valutazione dei rischi prevista dal D.Lgs. 81/2008 e ricompreso nel DVR. Il tema tocca da vicino il cantiere: telecamere con algoritmi di visione per il rilevamento dei DPI, digital twin alimentati da droni e sensori IoT per le simulazioni predittive del CSE, sistemi di monitoraggio dei mezzi. Strumenti formidabili, che però intersecano lo Statuto dei lavoratori sui controlli a distanza e il GDPR sui dati personali e biometrici, e richiedono valutazioni d’impatto e una governance precisa per non esporre studio o impresa a violazioni concorrenti.
Responsabilità civile: prove, presunzioni e assicurazioni
Il secondo schema di decreto interviene sulla tutela del danneggiato e qui il professionista ha tutto l’interesse a leggere con attenzione!
Nelle azioni di risarcimento per danni causati da sistemi di IA, il giudice può ordinare l’esibizione di registri, documentazione del sistema di gestione dei rischi, documentazione tecnica e informazioni sulla supervisione umana.
Viene introdotta una presunzione del nesso di causalità quando il danno deriva dalla violazione di obblighi previsti dall’AI Act, salvo prova contraria; la conformità del sistema, anche certificata, non esclude di per sé la responsabilità. Sono previsti inoltre un foro alternativo vicino alla residenza del danneggiato persona fisica e l’azione diretta verso l’impresa assicuratrice del responsabile.
La conseguenza pratica investe direttamente le polizze RC professionale. Le polizze stipulate prima della vigenza dell’AI Act contengono spesso clausole che escludono la copertura per sinistri derivanti da malfunzionamenti informatici di terze parti o da tecnologie sperimentali. Se un errore di calcolo propinato da un motore di IA, non rettificato dal professionista prima della validazione, generasse un danno, la compagnia potrebbe eccepire l’uso non dichiarato di sistemi non deterministici per negare il risarcimento o esercitare rivalsa.
Responsabilità penale: il nuovo articolo 437-bis del codice penale
Il decreto introduce nel codice penale il nuovo articolo 437-bis, che sanziona l’omessa adozione delle misure di sicurezza nei sistemi di IA ad alto rischio e la loro alterazione, quando ne derivi un pericolo concreto per la vita e l’incolumità delle persone o per la sicurezza dello Stato. La fattispecie è ancorata al pericolo concreto, al dolo e alla colpa grave: il legislatore ha voluto evitare di colpire il semplice errore operativo o lo scostamento tecnico.
Per il mondo tecnico la portata va calibrata. Non tutti gli usi dell’IA in uno studio sono ad alto rischio: una bozza di relazione generata con un modello linguistico non è la stessa cosa di un sistema integrato nel monitoraggio di un’infrastruttura critica o nella sicurezza di un impianto. Proprio per questo serve la mappatura degli strumenti: distinguere gli usi ordinari dagli usi che richiedono cautele rafforzate, protocolli di sicurezza informatica e procedure di verifica contro manomissioni.
Per società di ingegneria e imprese strutturate, il tema si collega IA modelli di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001: consigli di amministrazione e organismi di vigilanza dovranno valutare l’aggiornamento della mappatura dei rischi tecnologici alla luce delle nuove fattispecie, in attesa di verificare sul testo definitivo l’esatto perimetro della responsabilità degli enti.
Trattandosi di uno schema in esame preliminare, la formulazione e la cornice sanzionatoria andranno verificate sul testo definitivo.
Cosa dovrebbe fare uno studio tecnico, adesso
La fase attuativa non va letta solo come un nuovo adempimento. Può diventare l’occasione per cogliere una opportunità e mettere ordine nell’uso degli strumenti digitali.
Le azioni da cui partire sono concrete:
- mappare gli strumenti IA utilizzati nello studio e classificarne il livello di rischio alla luce dell’AI Act;
- distinguere gli usi interni dagli usi che incidono su elaborati consegnati al cliente;
- adottare l’informativa al committente secondo la prassi della Circolare CNI 343/2025, inserendo una clausola chiara nella lettera di incarico o nel disciplinare;
- definire quali attività possono essere supportate dall’IA e quali richiedono sempre verifica specialistica;
- conservare traccia delle verifiche svolte sugli output rilevanti: in caso di contestazione, i log e le decisioni documentate sono la prova della diligenza;
- formare dipendenti e collaboratori su limiti, rischi, dati e responsabilità, in linea con l’articolo 4 dell’AI Act;
- verificare con il broker le coperture RC professionale rispetto all’uso di sistemi non deterministici;
- aggiornare il DVR quando i sistemi incidono su organizzazione del lavoro o sicurezza;
- evitare il caricamento di dati riservati o di progetto in strumenti non governati;
- aggiornare le procedure per gare, offerte tecniche e gestione informativa digitale alla luce del Bando tipo ANAC 2/2026.
La logica è quella che il settore conosce bene: non basta produrre un elaborato, bisogna poter ricostruire il processo che lo ha generato.

..CONTINUA LA LETTURA IN PDF IN ALLEGATO.
FAQ TECNICHE: Decreti attuativi AI e obblighi per i professionisti tecnici
1. Che cosa sono i decreti attuativi della legge 132/2025?
Sono gli schemi di decreto legislativo destinati a rendere operativi alcuni principi e deleghe della legge italiana sull’intelligenza artificiale. Il Consiglio dei ministri li ha approvati in esame preliminare il 10 giugno 2026. Dovranno ancora completare l’iter previsto prima dell’approvazione definitiva. Le formulazioni riportate nell’articolo devono quindi essere considerate provvisorie.
2. In quali attività un professionista tecnico può utilizzare l’intelligenza artificiale?
L’IA può essere impiegata come supporto nella ricerca documentale, nella predisposizione di bozze, nell’analisi dei dati, nel controllo degli elaborati e nei processi BIM. L’utilizzo deve restare strumentale rispetto alla prestazione intellettuale.
La decisione tecnica, la verifica e la sottoscrizione dell’elaborato restano affidate al professionista.
Non è sufficiente trasferire automaticamente nel progetto un output generato dal sistema.
3. Il professionista deve informare il cliente dell’impiego dell’IA?
La legge 132/2025 prevede che il professionista comunichi al destinatario della prestazione le informazioni relative ai sistemi di IA utilizzati.
L’informativa deve essere chiara, semplice ed esaustiva e dovrebbe essere inserita nel preventivo, nella lettera di incarico o nel contratto. Il CNI ha già predisposto modelli applicativi con la Circolare n. 343 del 9 ottobre 2025.
4. Quali sono i principali vantaggi dell’IA per uno studio tecnico?
L’IA può velocizzare la consultazione dei documenti, il confronto tra elaborati, l’estrazione di informazioni e alcune verifiche preliminari. Nei processi BIM può supportare classificazione, ricerca, controllo di coerenza e reportistica.
Il vantaggio dipende però dalla qualità dei dati e dalla presenza di procedure di verifica.
L’automazione non elimina il tempo necessario alla validazione specialistica.
5. Come deve essere controllato un elaborato prodotto con il supporto dell’IA?
Lo studio dovrebbe definire una procedura che identifichi strumento utilizzato, dati di ingresso, output, controlli eseguiti e responsabile della validazione. Le verifiche devono riguardare correttezza tecnica, fonti normative, coerenza progettuale e protezione dei dati.
Per gli elaborati rilevanti è opportuno conservare log, versioni e annotazioni delle correzioni.
6. Come incidono i sistemi di IA su sicurezza e manutenzione dei processi organizzativi?
Quando l’IA influenza organizzazione del lavoro, sorveglianza, sicurezza o attività di cantiere, deve essere valutata nel sistema aziendale di gestione dei rischi. Occorre verificare periodicamente aggiornamenti, prestazioni, accessi, qualità dei dati e possibili alterazioni del sistema.
L’impiego di immagini, dati biometrici, droni o sensori richiede anche controlli su GDPR, cybersecurity e disciplina dei lavoratori.
AI - Intelligenza Artificiale
Tutto sull’intelligenza artificiale nel settore AEC: progettazione, BIM, cantiere, manutenzione e gestione tecnica. Scopri come l’AI sta cambiando il lavoro dei professionisti delle costruzioni.
Appalti Pubblici
Appalti pubblici: gare, norme, Codice dei Contratti, RUP e correttivo 2024. Approfondimenti scritti da esperti per tecnici, imprese e PA che operano nel sistema della contrattualistica pubblica.
BIM
Il BIM è il metodo digitale che sta rivoluzionando il mondo delle costruzioni. Su INGENIO trovi articoli e guide su normativa, ruoli, interoperabilità e innovazioni per la progettazione e la gestione dell’opera.
Digitalizzazione
Scopri la digitalizzazione in edilizia: BIM, digital twin, cantiere digitale, piattaforme collaborative e normative. Su INGENIO articoli tecnici e casi reali per innovare il mondo delle costruzioni.
Edilizia
Esplora il mondo dell'edilizia, il settore dedicato alla progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e infrastrutture. Scopri come la normativa italiana, come il Testo Unico dell'Edilizia (D.P.R. 380/2001) e le Normative Tecniche per le Costruzioni (NTC), regolano le pratiche edilizie per garantire sicurezza e qualità. Approfondisci il significato etimologico del termine "edilizia" e come le leggi locali e regionali influenzano la costruzione e gestione degli immobili.
Professione
Nel topic "Professione" vengono inserite le notizie e gli approfondimenti su quello che riguarda i professionisti tecnici. Dalla normativa, i corsi di formazione, i contributi previdenziali, le tariffe delle prestazioni e tutte le novità sulla professione.
Progettazione
La progettazione costituisce un passaggio fondamentale nell’intero processo edilizio, poiché determina in maniera significativa la qualità, la...
Condividi su: Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp
