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Decreto Deleghe 2019: in arrivo novità importanti per appalti, edilizia, urbanistica, energia. Il testo

Decreto Deleghe, novità ovunque: dal commercio alle comunicazioni all’energia, dall’agricoltura all’edilizia, dai beni culturali allo spettacolo, dal turismo agli appalti, dalla riforma del codice civile a quella del codice della strada, fino al riordino della giustizia amministrativa e tributaria

Decreto Deleghe 2019: cambiano appalti, edilizia, norme sull'energia

Si chiama Disegno di legge recante Deleghe in materia di semplificazione, riassetto normativo e codificazione, ma di fatto contiene l'antipasto di svariati decreti ad hoc che interesseranno svariati settori, tra i quali anche gli appalti, l'urbanistica e l'edilizia.

Grazie a questo Decreto Deleghe, non ci sarà di fatto settore della legislazione a non essere coinvolto dal disegno di legge delega omnibus approvato, salvo intese, dal Consiglio dei ministri lo scorso 12 dicembre e ora diramato dal dipartimento affari giuridici e legislativi di palazzo Chigi ai vari dicasteri.

Decreto Deleghe: l'iter legislativo

I decreti legislativi di attuazione delle deleghe dovranno essere adottati entro due anni su proposta del presidente del consiglio, del ministro per la pubblica amministrazione e dei ministri competenti per materia, di concerto col Mef.

Sui testi dovranno esprimersi, entro 45 giorni dalla ricezione dei provvedimenti, la Conferenza unificata e il Consiglio di Stato, nonché la commissione parlamentare per la semplificazione e le commissioni parlamentari competenti. Decorsi invano 45 giorni, i decreti potranno comunque essere adottati dal governo. Entro un anno dall'entrata in vigore della legge verrà istituita la Commissione permanente per l'attuazione delle misure di semplificazione.

Energia

Il Governo intende chiedere la delega su politica e strategia energetica nazionale, energia elettrica, produzione e trasporto del gas, energie rinnovabili, risparmio energetico, liberalizzazioni in materia di gas e energia, prezzi e tariffe dei prodotti energetici.

Questi i principi ispiratori

  • a) armonizzare la disciplina della decurtazione degli incentivi per tutti gli impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili, compreso il fotovoltaico, diversificandone, per quest’ultima, la misura, in ragione della potenza degli impianti;
  • b) armonizzare, per il settore delle energie rinnovabili, la disciplina vigente sotto il profilo della cumulabilità degli incentivi, stabilendo altresì la misura della loro decurtazione per le ipotesi di violazione del divieto di cumulo degli incentivi erogati dal Gestore dei servizi energetici (GSE) nonché le modalità di recupero delle somme erogate, abrogando le disposizioni vigenti incompatibili.

Edilizia

  • a) razionalizzazione e semplificazione dei titoli abilitativi edilizi;
  • b) ampliamento dei casi di edilizia libera per assicurare in tale ambito livelli minimi ulteriori di semplificazione.

Beni culturali e paesaggio

  • a) aggiornare gli strumenti di individuazione, conservazione, vigilanza e protezione dei beni culturali e paesaggistici e dei relativi contesti territoriali e rafforzarne l’efficacia, riesaminando e aggiornando le categorie dei beni sottoposti a tutela, e razionalizzando i relativi procedimenti amministrativi in modo da garantire il rispetto dei principi sanciti dall’articolo 9 della Costituzione ivi incluso il principio dell’eccezione del patrimonio culturale, e conseguentemente prevedere ogni misura, anche indiretta, utile a prevenire un pregiudizio irreparabile al patrimonio culturale e paesaggistico, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza;
  • b) rivalutare i casi in cui sono possibili l’alienazione o il trasferimento dei beni culturali appartenenti a soggetti pubblici nonché revisionare le relative procedure autorizzatorie e le prescrizioni, in modo da assicurare la conservazione e fruizione del demanio culturale;
  • c) riformare la disciplina del sistema nazionale degli archivi, assicurando ottimali modalità di conservazione degli archivi dello Stato, degli enti pubblici e dei documenti di interesse pubblico in proprietà privata, anche revisionando la disciplina di cui al regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163 e prevedendo che i decreti legislativi autorizzino il Ministro per i beni e le attività culturali ad adottare decreti ministeriali regolamentari in materia;
  • d) revisionare e razionalizzare la disciplina delle modalità e delle forme di cooperazione, partecipazione e sostegno dei privati alle attività di conservazione, valorizzazione, fruizione e gestione del patrimonio culturale, nonché dei relativi servizi per il pubblico, tenendo conto dei loro profili di specialità, anche rispetto alla disciplina generale in materia di contratti pubblici;
  • e) coordinare la normativa in materia di beni culturali e paesaggistici con gli accordi internazionali stipulati in materia di beni culturali e paesaggistici;
  • f) migliorare l’efficacia, la trasparenza e l’efficienza della funzione di controllo della circolazione in ambito nazionale e internazionale dei beni culturali: 1) revisionando, anche attraverso la riforma delle procedure previste per l’ingresso e l’uscita dei beni culturali, i casi e le modalità di autorizzazione alla loro uscita temporanea e definitiva, in modo da garantire la conservazione e fruizione del patrimonio culturale della Nazione, nonché le modalità e la durata della certificazione dell’ingresso temporaneo degli stessi; 2) razionalizzando l’attività degli uffici e delle procedure di controllo della circolazione dei beni culturali, in modo da assicurarne una maggiore efficienza; 3) razionalizzando la disciplina della denuncia di trasferimento e la procedura per l’acquisto in via di prelazione legale del bene culturale, anche attraverso l’implementazione delle forme di pubblicità dei provvedimenti di dichiarazione di interesse culturale;
  • g) revisionare la disciplina del procedimento di espropriazione di bene culturale, tenendo conto dei suoi elementi di specialità rispetto alla disciplina generale di cui al decreto del presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327;
  • h) revisionare e coordinare le diverse modalità di concessione in uso di beni culturali, anche al fine di assicurare una razionalizzazione dei criteri di valutazione della compatibilità dell’uso e di commisurazione del canone concessorio, preservando in ogni caso la valenza culturale e identitaria dei beni culturali;
  • i) prevedere e disciplinare ulteriori modalità di valorizzazione di beni statali non esposti al pubblico, anche attraverso la loro concessione in deposito per fini espositivi ad istituti museali pubblici e privati;
  • l) riformare il procedimento di adozione della dichiarazione di interesse pubblico del bene paesaggistico, prevedendo adeguate misure di cautela preventiva nelle more della sua conclusione;
  • m) aggiornare e coordinare con il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 la disciplina regolamentare di cui al regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, anche prevedendo che i decreti legislativi autorizzino il Ministro per i beni e le attività culturali ad adottare decreti ministeriali regolamentari in materia.

Appalti pubblici

Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 3, comma 1, lett. i), il Governo provvede al riassetto della materia dei contratti pubblici, nel rispetto delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, anche al fine di coordinare le predette norne con la legge 7 agosto 1990, n. 241 e col codice civile, adottando un nuovo codice dei contratti pubblici in sostituzione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, ovvero modificandoli per quanto necessario.

Tra i principi ispiratori, segnaliamo:

  • a) restituire alle disposizioni semplicità e chiarezza di linguaggio, nonché ragionevoli proporzioni dimensionali quanto al numero degli articoli, dei commi e delle parole, privilegiando, ove possibile, una disciplina per principi e indicando nella rubrica di ciascun articolo il corrispondente articolo delle direttive europee cui è data attuazione;
  • b) assicurare l’efficienza e la tempestività delle procedure di programmazione, di affidamento, di gestione, e di esecuzione degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, al fine di ridurre e rendere certi i tempi di realizzazione delle opere pubbliche, compresi le infrastrutture e gli insediamenti prioritari per lo sviluppo del paese, nonché di esecuzione dei servizi e delle forniture, limitando i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive europee;
  • c) eliminare i rinvii a strumenti di normazione secondaria diversi da quelli di cui al comma 5, fatta salva l’osservanza dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 per ambiti specifici o tecnici o necessitanti di periodica revisione;
  • d) prevedere discipline opportunamente differenziate applicabili ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, nonché ai contratti da svolgersi fuori dall’Unione europea, ispirate alla massima semplificazione e rapidità, e una disciplina specifica per i contratti attivi;
  • e) promuovere la discrezionalità e la responsabilità delle stazioni appaltanti, anche nell’ottica di assicurare maggiore flessibilità nell’utilizzo delle procedure di scelta del contraente, fornendo alle medesime stazioni appaltanti misure e strumenti di supporto attraverso il potenziamento dell’attività di vigilanza collaborativa e consultiva delle competenti autorità amministrative indipendenti nonché delle altre amministrazioni pubbliche;
  • f) razionalizzare i metodi di risoluzione delle controversie, anche alternativi ai rimedi giurisdizionali, riducendo gli oneri di impugnazione degli atti delle procedure di affidamento;
  • g) rafforzare la certezza e la prevedibilità delle decisioni delle stazioni appaltanti nell’applicazione della disciplina attraverso atti interpretativi dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di natura non regolamentare e non vincolante, volti a chiarire la portata e le ricadute organizzative degli adempimenti stabiliti dai decreti di cui al comma 1;
  • h) rafforzare la vigilanza collaborativa e l’attività consultiva su istanza delle singole stazioni appaltanti o degli operatori economici;
  • i) riordinare e razionalizzare la disciplina concernente le centrali di committenza e i soggetti aggregatori, nonché individuare gli obblighi e le facoltà inerenti al ricorso alle procedure di acquisto in forma aggregata.

Si prevede l'adozione di un unico regolamento per dettare la disciplina esecutiva ed attuativa in particolare nelle seguenti materie:

  • a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento;
  • b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto;
  • c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali;
  • d) sistemi di realizzazione dei contratti e selezione delle offerte;
  • e) categorie di opere generali e specializzate;
  • f) direzione dei lavori e dell’esecuzione;
  • g) esecuzione del contratto, contabilità, sospensioni e penali;
  • h) collaudo e verifica di conformità;
  • i) tutela dei lavoratori e regolarità contributiva;
  • l) affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato, formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;
  • m) requisiti degli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria;
  • n) lavori riguardanti i beni culturali.

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