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Decreto Energia in fase di conversione in legge: cambia la definizione di ristrutturazione edilizia

La Camera ha approvato un emendamento al DL 17/2022, andando a modificare il Testo Unico Edilizia: per le zone tutelate paesaggisticamente si procederà in ristrutturazione anche se con modifica di sagoma, volume e ricostruzione

Attenzione al nuovo articolo 28, comma 5-bis del DDL di conversione in legge del DL 17/2022 (Energia e Bollette), approvato dalla Camera lo scorso 13 aprile e appena passato al Senato per l'esame (l'approvazione definitiva deve avvenire entro il 30 aprile), perché va a toccare - ponendo fine peraltro alla diatriba tra i vari TAR, ai chiaroscuri della circolare del CSLLPP dell'agosto 2021 e alle interpretazioni del Ministero dei Beni Culturali (su Ingenio abbiamo affrontato l'argomento in tutte le sue sfacettature) - un argomento davvero delicato e che, dopo le modifiche apportate dal DL Semplificazioni, aveva creato non pochi dubbi agli addetti ai lavori.

Prima di addentrarci nella novità, ricordiamo che essa - se confermata dal Senato nel nuovo testo del ddl di conversione - entrerà in vigore solo una volta pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione.

Decreto Energia in fase di conversione in legge: cambia la definizione di ristrutturazione edilizia

Ristrutturazione edilizia con permesso di costruire anche in zone vincolate

Il comma 5-bis dell’art. 28, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, reca modifiche al Testo unico dell’edilizia finalizzate a prevedere che gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici ricadenti in aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. 142/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) sono subordinati a permesso di costruire.

Nello specifico:

  • la lettera a) tocca, modificandolo, l’art. 3, comma 1, lettera d), sesto periodo, del dpr 380/2001 inserendo la precisazione che tra gli interventi di ristrutturazione edilizia ivi disciplinati non rientrano quelli riferiti ad edifici ricadenti in aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. 142/2004;
  • la lettera b), in conseguenza dell’eccezione disposta dalla lettera a), precisa che sono subordinati a permesso di costruire anche gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici ricadenti in aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. 42/2004 o il ripristino di edifici, crollati o demoliti, ricadenti nelle medesime aree, in entrambi i casi ove siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente oppure siano previsti incrementi di volumetria.


RISTRUTTURAZIONE DEGLI EDIFICI VINCOLATI: LE TAPPE DI UNA STORIA PARTICOLARE

Per aiutarvi a 'ricordare' la cronistoria dell'argomento, ecco le 6 tappe principali come le abbiamo raccontate su Ingenio:

  1. Ristrutturazioni demo-ricostruzione con diversa sagoma e volume in zone vincolate: nuovi chiarimenti del CSLLPP
  2. Ristrutturazione degli immobili tutelati: una storia infinita non priva di contraddizioni
  3. Ristrutturazione degli immobili tutelati: anche l'ANCI interviene sulle precisazioni del CSLP
  4. Il MIBAC stoppa il Superbonus: i beni tutelati sono tutti uguali! No alla ricostruzione integrale con modifiche
  5. Demolizione e ricostruzione di edifici vincolati. Art. 3, lettera d), del DPR n. 380/2001
  6. Immobili di pregio paesaggistico: tutela o conservazione?

Ma cosa aveva cambiato il DL Semplificazioni sul tema?

Giusto ricordarlo brevemente: la lettera d) dell’art. 3, comma 1, del dpr 380/2001, come modificata dall'art. 10, comma 1, lettera b), n. 2), del DL 76/2020, definisce quali interventi di ristrutturazione edilizia (come tali realizzabili, ai sensi dell’art. 22 del TUE, mediante la segnalazione certificata di inizio di attività/SCIA) gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico.

In base al vigente sesto periodo della lettera d) – che, appunto, viene modificato dall'art.28 comma 5-bis del DL 17/2022 – rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al D.M. n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.

 

Oggi come funziona?

Secondo la vigente lettera c) del comma 1 dell’art. 10 del TUE (come modificata dall'art. 10, comma 1, lettera e), del DL 76/2020), costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

 

Cosa cambierà da "domani"

Nelle aree sottoposte a vincolo per legge, gli interventi di demolizione e costruzione e quelli di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia anche laddove non siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e siano previsti incrementi di volumetria.

Tali interventi saranno possibili anche nelle aree tutelate per legge e, di conseguenza, saranno ricompresi tra gli interventi soggetti al permesso di costruire anche quelli di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici ricadenti in aree sottoposte a tutela paesaggistica dalla legge, o il ripristino di edifici, crollati o demoliti, ricadenti nelle medesime aree, in entrambi i casi ove siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente oppure siano previsti incrementi di volumetria.


IL TESTO DEL DDL DI CONVERSIONE DEL DL ENERGIA E BOLLETTE (17/2022), APPROVATO DALLA CAMERA E ATTUALMENTE IN ESAME AL SENATO, NON ANCORA IN VIGORE, E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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