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Decreto Infrastrutture in Gazzetta Ufficiale: anticipazione del 10% del prezzo per ingegneri e architetti

Tra le novità di rilievo del testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale, l'applicazione automatica dei criteri ambientali minimi (CAM) ai lavori di ristrutturazione e l'anticipazione del 10% del valore del contratto di appalto, per i servizi di ingegneria e architettura, a ingegneri e architetti. Novità anche sulla compensazione dei prezzi nei contratti pubblici.

La conversione in legge del Decreto Infrastrutture ha visto l'approvazione di una serie di emendamenti, di Governo e relatori, che di fatto riscrivono il testo del DL 73/2025, il quale è stato poi approvato definitivamente al Senato nella seduta del 16 luglio e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.166 del 19 luglio 2025 (legge di conversione n.105 e testo coordinato del DL 73/2025).

Vediamo le principali novità per i professionisti tecnici e il comparto costruzioni contenute nel testo del DDL di conversione.

 

CAM nelle ristrutturazioni: applicazione immediata

Un emendamento approvato in Commissione alla Camera prevede che non sarà più necessario attendere i decreti ministeriali del ministero dell'Ambiente (MASE) per applicare i Criteri ambientali minimi (CAM) nei lavori di ristrutturazione.

Grazie all’unico emendamento approvato ieri al decreto legge Infrastrutture i CAM si applicheranno in modo diretto e vincolante, senza alcun rinvio a successivi decreti attuativi.

 

Anticipazione del prezzo per ingegneri e architetti

Come confermato dal MIT, è stato approvato un emendamento al DL Infrastrutture che introduce l'anticipazione del prezzo per i servizi di ingegneria e architettura.

Questa misura, attesa dai professionisti del settore, permetterà loro di affrontare con maggiore serenità le spese iniziali legate alla fase di progettazione.

Sarà infatti possibile ottenere un'anticipazione pari al 10% del valore del contratto di appalto.

Attenzione: è fondamentale che tale possibilità sia indicata nei documenti iniziali di gara e inclusa nel quadro economico dell'affidamento.

 

OICE esprime soddisfazione, per il presidente Lupoi "è stata sanata una grave penalizzazione"

A commentare il risultato sul DL Infrastrutture è Giorgio Lupoi, presidente dell’OICE, che parla di un “vulnus finalmente sanato” dopo due anni in cui, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Codice Appalti (decreto legislativo 36/2023), era venuta meno la possibilità per le società di settore di ricevere un’anticipazione contrattuale.

Dal primo luglio 2023 – spiega Lupoi – le nostre società, ma anche gli studi e i professionisti, si sono visti privare da un giorno all’altro di una misura fondamentale, nonostante le nostre continue rimostranze. Ora finalmente il Parlamento ha ascoltato le nostre ragioni.”

Lupoi ha espresso un sentito ringraziamento all’On. Fabio Raimondo, firmatario dell’emendamento, per aver sostenuto la proposta dell’OICE, presentata più volte negli ultimi anni e recentemente illustrata anche in audizione parlamentare. Parole di apprezzamento anche per il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, che durante un convegno dell’associazione lo scorso 24 giugno aveva anticipato l’apertura del governo alla misura.

Era fondamentale affermare il principio che le nostre società non possono autofinanziare l’avvio delle attività – sottolinea Lupoi –. Spesso si tratta di commesse complesse, con contratti di lunga durata e investimenti iniziali rilevanti per polizze, fideiussioni e personale.”

 

Commissario straordinario A2 Salerno-Reggio Calabria

Un altro emendamento approvato prevede la nomina dell'amministratore delegato di ANAS S.p.A. come Commissario straordinario per completare celermente alcuni lotti già finanziati, compresi nel tratto tra Cosenza e Altilia, dell’Autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria

 

Compensazione caro materiali per i contratti pubblici

L'emendamnento approvato introduce una nuova disciplina che prevede meccanismi per compensare il caro materiali nei contratti pubblici.

La proposta emendativa introduce una disposizione finalizzata a chiarire con maggiore puntualità il meccanismo della revisione prezzi nei lavori pubblici, causata dall’incremento del costo delle materie prime e dell’energia, al fine di definirne correttamente l’ambito applicativo.

In particolare, infatti, con l’emendamento approvato si è inteso evitare applicazioni retroattive del predetto meccanismo revisionale.

Nello specifico, il calcolo delle variazioni (anche in diminuzione) tra i prezzi a base di gara, al netto dei ribassi, e i prezziari, dovrà essere effettuato dalle stazioni appaltanti solo a decorrere dal 2025.

Grazie a tale precisazione, si eviteranno conseguentemente possibili operazioni di rideterminazione degli importi già liquidati per gli anni fino al 2024.

 

Tavolo tecnico per il recupero delle opere incompiute

Le commissioni riunite Ambiente e Trasporti della Camera - fa sapere il MIT - hanno approvato un emendamento che istituisce un tavolo tecnico presso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per potenziare il monitoraggio delle opere "incompiute".

Questo nuovo organismo avrà il compito cruciale di individuare le opere da completare con priorità, definire percorsi per migliorare i processi di monitoraggio e identificare le principali criticità che ne impediscono la realizzazione.

Si tratta, in particolare, di tutte quelle opere rimaste incompiute per svariati motivi: mancanza di fondi, problemi tecnici, nuove normative, fallimento dell'impresa appaltatrice o disinteresse del gestore.

Include anche quelle opere che non rispettano i requisiti di progetto e che non sono ancora fruibili dalla collettività.

 

Ponte: la società Stretto di Messina in elenco stazioni appaltanti qualificate

Un emendamento approvato prevede che la società Stretto di Messina S.p.A. sia inserita di diritto nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate. Questa decisione segue quanto già stabilito per realtà come la Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. e Giubileo 2025 S.p.A., garantendo un iter più rapido.

La semplificazione introdotta dall'emendamento - evidenzia il MIT - consente alla società di operare quale stazione appaltante nella fase di progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici funzionali all’espletamento delle attività e dei compiti alla stessa assegnati e di procedere con maggiore celerità allo svolgimento delle attività necessarie per la realizzazione del Ponte.

 

Accelerazione investimenti nel settore delle energie rinnovabili

Come evidenziato nel dossier ufficiale della Camera al provvedimento, l'articolo 13 interviene sulla disciplina – contenuta nel decreto legislativo n. 190/2024 (cd. TU FER) – relativa all’individuazione delle aree territoriali in cui prevedere l’installazione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER), in particolare delle cd. aree di accelerazione, implementando così l’attuazione della normativa europea in materia.

Nello specifico l’articolo, composto da un solo comma, prevede alla lett. a), n. 1 che sia modificata la modalità di individuazione, da parte dei piani regionali, delle aree di accelerazione (ora da individuare nelle cd. aree idonee definite tali ex lege), disponendo poi che siano ritenute aree di accelerazione anche le aree industriali ricadenti nella mappatura operata dal GSE.

Le zone di accelerazione così individuate costituiscono il contenuto minimo inderogabile dei predetti piani regionali.

La lett. c) introduce appunto all’interno del cd. TU FER una norma che definisce zone di accelerazione, in relazione agli interventi in attività libera e agli interventi in regime di procedura abilitativa semplificata (PAS), le aree industriali, come definite dagli strumenti urbanistici locali, ricadenti nella mappatura del territorio nazionale operata dal Gestore dei servizi energetici (GSE).

Alla lett. b), l’articolo 13 dispone che la sottoposizione del piano di individuazione delle zone di accelerazione per gli impianti a FER alla valutazione ambientale strategica (VAS) debba avvenire entro il 31 agosto 2025, prevedendo l’esercizio dei poteri sostitutivi statali in caso di inosservanza dei termini procedimentali.

La lett. a), n.2, prevede altresì che, in relazione a tali zone di accelerazione così individuate, resti ferma la possibilità per le regioni e le province autonome di indicare, nei piani, ulteriori impianti a FER, gli impianti di stoccaggio e le altre opere connesse.


LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DL INFRASTRUTTURE E IL TESTO COORDINATO DEL DL 73/2025 SONO SCARICABILI IN ALLEGATO.

Allegati

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