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Decreto PNRR è legge: novità per silenzio assenso, permessi di costruire, conferenza di servizi

Il Decreto PNRR convertito in legge rende più agevole la formazione del silenzio-assenso in ambito edilizio: allo scadere dei termini procedimentali, l'amministrazione deve trasmettere d'ufficio al richiedente un'attestazione di avvenuto accoglimento dell'istanza, all'indirizzo di posta elettronica certificata o ordinaria indicato nella domanda. Trascorsi ulteriori dieci giorni, in mancanza dell'attestazione, questa potrà essere validamente sostituita da una dichiarazione resa da un progettista abilitato.

Il Decreto PNRR 2026 convertito in legge e pubblicato in Gazzetta Ufficiale prevede un articolato insieme di interventi finalizzati a snellire le procedure e rendere più rapida la realizzazione delle opere pubbliche e degli investimenti strategici. Il testo potenzia la conferenza di servizi decisoria in modalità semplificata, introducendo termini definiti e il meccanismo del silenzio-assenso automatico sui pareri. Viene inoltre facilitata la maturazione del silenzio-assenso in materia edilizia, inclusi i permessi di costruire, mediante attestazione d’ufficio dell’amministrazione competente o asseverazione del progettista. Il decreto interviene anche sul regime della SCIA e sui controlli delle dichiarazioni, regola le situazioni di crisi negli appalti PNRR e rafforza risorse e incentivi per energia, infrastrutture, residenze universitarie, agrivoltaico, comunità energetiche rinnovabili e aree interne, con effetti diretti sull’attività progettuale e sulla programmazione temporale degli interventi del PNRR.


Il Decreto PNRR è legge ed è ufficialmente in vigore dallo scorso 21 aprile: la legge di conversione n.50/2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.91 del 20 aprile, ha infatti perfezionato le modifiche al DL 19/2026, un corposo contenitore di norme assolutamente impattanti anche per il comparto edilizia e costruzioni.

IL DECRETO PNRR 2026 CONVERTITO IN LEGGE E' SCARICABILE NELLA SUA VERSIONE FINALE NEL PDF IN FONDO ALL'ARTICOLO

La legge, nello specifico, introduce un pacchetto articolato di misure per accelerare la realizzazione di opere pubbliche e infrastrutturali, incidendo in modo diretto sui procedimenti autorizzativi, sui meccanismi di finanziamento e su alcuni settori strategici come energia, edilizia universitaria e aree interne.

Le novità rafforzano il ruolo della conferenza di servizi, ampliano fondi e incentivi e definiscono strumenti operativi che incidono sulla progettazione tecnica fin dalle fasi iniziali. Ma non solo: viene infatti facilitata la maturazione del silenzio-assenso in materia edilizia, inclusi i permessi di costruire, mediante attestazione d'ufficio dell’amministrazione competente o asseverazione del progettista.

Di seguito, è disponibile un riepilogo delle principali novità di interesse per i professionisti e il comparto edilizia contenute nella legge, con l'ausilio del dossier ufficiale del Parlamento.

Silenzio assenso in edilizia (anche sui permessi di costruire)

Una nuova norma inserita durante l'esame parlamentare dispone che la formazione del silenzio assenso non è pregiudicata dalla facoltà dell’amministrazione di richiedere le informazioni o integrazioni documentali previste dalla legge.

Di fatto, il silenzio assenso diventa più facile nei procedimenti amministrativi e, in particolare, in quelli edilizi.

La legge, infatti:

  • individua i casi in cui non si forma il silenzio assenso ovvero se l’amministrazione competente non ha ricevuto la domanda o se quest’ultima è priva degli elementi indispensabili per individuare l’oggetto e le ragioni del provvedimento richiesto;
  • rende automatico il rilascio dell’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento.

Quindi, "Il silenzio-assenso è escluso esclusivamente nelle ipotesi in cui l’istanza non pervenga all’amministrazione competente oppure risulti carente degli elementi essenziali necessari a identificare l’oggetto e le motivazioni del provvedimento richiesto".

Ne consegue che il meccanismo del silenzio-assenso può comunque perfezionarsi anche quando l’intervento oggetto di autorizzazione non risulti conforme alla disciplina edilizia e urbanistica.

Inoltre:

  • diventa automatico, e non più su istanza del privato, l’invio da parte dell’amministrazione della ricevuta attestante l’accoglimento della domanda per silenzio assenso;
  • si dispone che nel caso di procedimenti non ancora telematizzati, l’amministrazione deve comunque inviare l’attestazione di cui sopra all’indirizzo di posta elettronica certifica o ordinaria indicato dal richiedente nell’istanza. Nel corso dell’esame in sede referente, è stato inoltre precisato che tale attestazione debba essere inviata entro il termine di dieci giorni dalla data di formazione del silenzio assenso. Decorso inutilmente detto termine, l’attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato, resa ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445 del 2000, ovvero del progettista abilitato.

Conferenza di servizi accelerata

Il decreto rende strutturale la conferenza di servizi decisoria in forma accelerata, affiancandola alle modalità già previste. L’amministrazione procedente può attivarla direttamente, riducendo i margini di discrezionalità procedurale.

I pareri devono essere resi entro 30 giorni, estesi a 45 giorni per le amministrazioni competenti in materia ambientale, paesaggistica, sanitaria e di tutela dei beni culturali.ù

Se i pareri non vengono resi, scatta il silenzio-assenso automatico, con attestazione telematica e automatica dello stesso, senza la necessità che sia il privato a richiederla.

Si rafforza, inoltre, l’obbligo di motivazione del dissenso, che deve indicare puntualmente prescrizioni e misure correttive compatibili con il progetto, con effetti diretti sulla qualità degli elaborati progettuali.

SCIA

Il DDL interviene inoltre sull’articolo 19 della legge n. 241 del 1990 in materia di SCIA, stabilendo che, nei casi di adozione di un atto di divieto di prosecuzione dell’attività e di eliminazione degli eventuali effetti pregiudizievoli, trova comunque applicazione anche la sanzione prevista dall’articolo 75 del Dpr n. 445 del 2000.

Tale disposizione prevede che, qualora venga accertata la falsità delle dichiarazioni rese, il dichiarante perda i benefici ottenuti in forza del provvedimento fondato su dichiarazioni non veritiere.

Controlli sulle dichiarazioni per le attività private soggette a comunicazione

L’articolo 5, comma 1-quater, introdotto in sede referente, introducendo il nuovo comma 2-bis all’articolo 2 del decreto legislativo n. 222 del 2016, in materia di regimi amministrativi delle attività private, stabilisce che per le attività private per le quali è previsto il regime amministrativo della comunicazione si applicano le disposizioni in materia di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni.

Si prevedono, inoltre, per il caso di dichiarazione mendace o di falsa attestazione dei requisiti, la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, nonché il divieto di svolgimento dell’attività avviata sulla base della comunicazione. Viene, altresì, specificato che, laddove vi siano irregolarità od omissioni rilevabili d’ufficio, trova applicazione la disciplina sulla regolarizzazione o il completamento della dichiarazione prevista in materia di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni.

Salva cantieri PNRR

L'articolo 4, ai commi 1-bis e 1-ter, individua la disciplina applicabile a seguito della risoluzione dei contratti relativi alla realizzazione di opere pubbliche finanziate con fondi del PNRR.

Il nuovo comma 1-bis prevede che per salvaguardare l'interesse primario alla realizzazione delle opere pubbliche finanziate con fondi del PNRR, l’amministrazione, in caso di accesso da parte dell’impresa appaltatrice a uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza di tipo liquidatorio, disponga la risoluzione del contratto al fine di garantire la conclusione dei lavori entro il termine fissato dalla fonte di finanziamento. Alla risoluzione del contratto consegue esclusivamente l'obbligo per l'impresa del pagamento delle penali da ritardo già maturate all'atto della risoluzione, anche mediante escussione della garanzia definitiva presentata o compensazione dei crediti già maturati dall'impresa verso l'amministrazione. Si prevede inoltre che per le medesime finalità, l'amministrazione utilizzi i crediti maturati dall'impresa prima del deposito della domanda di accesso allo strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza per l'integrale soddisfazione dei crediti retributivi, contributivi e previdenziali maturati dai lavoratori comunque impiegati nell'esecuzione dei lavori. I crediti residui sono versati alla massa attiva della procedura secondo le norme vigenti.

Il comma 1-ter, introdotto nel corso dei lavori parlamentari, prevede che in esito alla risoluzione del contratto l'amministrazione procede all'individuazione del nuovo contraente che subentra nell'esecuzione dei lavori secondo quanto stabilito dall'articolo 124 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Tale norma disciplina l’esecuzione o completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato. Si prevede che in caso in caso di impossibilità di affidamento all’esecutore designato, si possa ricorrere alla procedura di cui all'articolo 76 del medesimo decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 che disciplina la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando utilizzabile in casi di particolare urgenza: è una modalità di affidamento di contratti pubblici che consente alla stazione appaltante di invitare solo alcuni operatori economici selezionati a presentare offerte senza una pubblicazione preliminare del bando di gara. E’ una procedura eccezionale utilizzabile solo in casi particolari. 

Fondi e incentivi per opere infrastrutturali ed energia

Il provvedimento consolida gli strumenti finanziari nazionali per garantire continuità agli interventi infrastrutturali anche dopo la rimodulazione del PNRR.

Nello specifico, vengono previste forme flessibili di sostegno (contributi a fondo perduto, in conto interessi e strumenti finanziari) per opere pubbliche e infrastrutture energetiche, con procedure digitalizzate e cronoprogrammi vincolanti.

In totale, vengono stanziati oltre 4 miliardi di euro per accelerare la transizione energetica (rinnovabili, reti, efficienza).

Per i progettisti assume rilievo la coerenza tecnica ed economica del progetto rispetto agli obiettivi di sostenibilità e sicurezza.

Student housing: accelerazione autorizzativa e certezza dei titoli

Per gli interventi di edilizia universitaria e residenze per studenti, il decreto favorisce percorsi autorizzativi concentrati, con l’acquisizione unitaria dei pareri urbanistici, edilizi e ambientali.

L’obiettivo è ridurre i tempi di approvazione e sostenere la rapida messa a terra degli investimenti, valorizzando il progetto come sede unica di valutazione degli impatti.

Nello specifico:

  • il permesso di costruire convenzionato si può utilizzare anche per opere di urbanizzazione in potenziamento a quelle già esistenti;
  • il piano attuativo non è necessario nei casi in cui l’intervento non comporti la realizzazione di nuove infrastrutture viarie né l’esecuzione, o l’adeguamento, delle opere di urbanizzazione primaria, venga realizzato mediante una convenzione o un atto unilaterale che disciplini obblighi e garanzie a carico del soggetto attuatore e sia prevista la possibilità di provvedere direttamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria indispensabili.

Agrivoltaico e Comunità Energetiche Rinnovabili (CER)

Nel settore energetico il decreto rafforza il quadro di sostegno a impianti agrivoltaici e CER, integrando semplificazioni procedurali e strumenti finanziari.

Vengono quindi rimodulati due programmi specifici:

  • agrivoltaico da 1,099 miliardi di euro;
  • autoconsumo collettivo e CACER da 795,5 milioni di euro.

La gestione passa dal MASE al GSE, che definisce modalità e regole 'del gioco' (criteri di selezione, controlli, recuperi/penalità). Importante: i contributi non sono cumulabili con altre agevolazioni UE similari e serve l'entrata in esercizion degli impianti entro massimo 2 anni dalla concessione del contributo.

La progettazione è chiamata a dimostrare la compatibilità tra produzione energetica, tutela del suolo e continuità delle attività agricole, nonché l’integrazione paesaggistica e territoriale degli impianti.

Aree interne: 90 milioni per strade e riduzione del rischio sismico

È previsto uno stanziamento dedicato di 90 milioni di euro per interventi nelle aree interne, con priorità a viabilità locale e mitigazione del rischio sismico.

Le risorse sono orientate a opere cantierabili in tempi rapidi, rendendo centrali la qualità progettuale, l’adeguatezza delle indagini preliminari e la capacità di integrare sicurezza strutturale e resilienza territoriale.

Settore idrico: Fondo nazionale da 1 miliardo

Il provvedimento istituisce un Fondo nazionale per gli investimenti e la sicurezza nel settore idrico con dotazione di circa 1 miliardo di euro per progetti prioritari.


Decreto PNRR 2026 - silenzio assenso e conferenza di servizi: FAQ

Il silenzio-assenso in edilizia si applica anche ai permessi di costruire?
Sì. La legge di conversione del Decreto PNRR estende e rafforza il meccanismo del silenzio-assenso anche ai procedimenti edilizi che riguardano i permessi di costruire, salvo i casi espressamente esclusi dalla norma (istanza non pervenuta o priva degli elementi essenziali).

Quando il silenzio-assenso non si forma nei procedimenti edilizi?
Il silenzio-assenso è escluso solo se l’amministrazione competente non riceve l’istanza oppure se la domanda è carente degli elementi indispensabili per individuare l’oggetto e le motivazioni del provvedimento richiesto.

È ancora necessaria una richiesta del privato per ottenere l’attestazione di silenzio-assenso?
No. Il decreto rende automatico l’invio dell’attestazione: decorso il termine del procedimento, l’amministrazione deve trasmettere d’ufficio la ricevuta di accoglimento per silenzio-assenso all’indirizzo PEC o ordinario indicato nell’istanza.

Cosa succede se l’amministrazione non invia l’attestazione nei termini?
Se entro dieci giorni dalla formazione del silenzio-assenso l’attestazione non viene trasmessa, questa può essere sostituita da una dichiarazione resa dal privato ai sensi del DPR 445/2000 oppure da un’asseverazione del progettista abilitato.

Quali sono le principali novità sulla conferenza di servizi introdotte dal Decreto PNRR?
La conferenza di servizi decisoria in forma accelerata diventa uno strumento strutturale: i pareri devono essere resi entro 30 giorni (45 per le amministrazioni ambientali, paesaggistiche e culturali) e, in caso di inerzia, opera il silenzio-assenso automatico, con attestazione telematica senza necessità di istanza del privato.


IL DECRETO PNRR 2026, COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE, E' SCARICABILE IN ALLEGATO

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