Decreto Prezzi e massimali di costo per le asseverazioni: applicazione, tempistiche, convivenza coi prezzari
I nuovi massimali di costo sostituiscono i precedenti requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali riportati nel decreto 6 agosto 2020 del MISE, uno dei due decreti attuativi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 119 DL Rilancio
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM Prezzi 2 (o DM Massimali di costo) del MITE (decreto del 14 febbraio 2022), avvenuta lo scorso 16 marzo 2022, fa scattare di fatto il conto alla rovescia per la considerazione dei nuovi massimali di costo (Allegato A al decreto stesso) che vanno considerati ai fini delle agevolazioni fiscali in edilizia.
Dopo aver pubblicato un articolo riepilogativo, qui ci focalizziamo su alcuni aspetti particolari, cercando di spiegare in maniera semplice il rapporto tra decreto e asseverazioni, il perimetro di applicazione del provvedimento e il suo rapporto con il vecchio riferimento sui massimali di costo, cioè il DM Prezzi 1 o DM Requisiti Tecnici del 6 agosto 2020.
Costi non omnicomprensivi
Il decreto individua i costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese per l’accesso ai benefici fiscali, in attuazione dell'art.119 comma 13-bis del DL 34/2020 (Rilancio).
I massimali, che saranno rivisti annualmente, non sono omnicomprensivi in modo da tener conto dell’eterogeneità dei possibili interventi, e pertanto sono stati esclusi l'IVA, gli oneri professionali e i costi di posa in opera.
Le diverse tipologie di intervento dell'Allegato A
Le diverse voci riguardanti le tipologie di intervento riportate nell’allegato (insieme alle relative spese specifiche massime ammissibili) sono:
- riqualificazione energetica
- strutture opache orizzontali: isolamento coperture
- strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti
- strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali
- sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi
- installazione di sistemi di schermatura solari e/o ombreggiamenti mobili comprensivi di eventuali meccanismi di automatici di regolazione
- impianti a collettori solari
- impianti di riscaldamento con caldaie ad acqua a condensazione e/o generatori di aria calda a condensazione (quando l’intervento comporta il rifacimento del sistema di emissione esistente)
- impianti con micro-cogeneratori
- impianti con pompe di calore (quando l’intervento comporta il rifacimento del sistema di emissione esistente)
- impianti con sistemi ibridi (solo se l’intervento comporta il rifacimento del sistema di emissione esistente)
- impianti con generatori di calore alimentati a biomasse combustibili (nei casi in cui l’intervento comporta il rifacimento del sistema di emissione esistente)
- impianti di produzione di acqua calda sanitaria con scaldacqua a pompa di calore
- installazione di tecnologie di building automation.
Le asseverazioni di congruità e il DM Prezzi 2
Il decreto definisce quindi i costi massimi specifici agevolabili ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese di cui all'art. 119, comma 13, lettera a) e all'art. 121, comma 1-ter, lettera b) del DL 34/2020 (Rilancio).
Sappiamo che i tecnici abilitati devono asseverare la congruità dei prezzi, secondo le disposizioni del comma 13-bis dell’articolo 119 sopracitato e modificato dall'ultima Legge di Bilancio 2022, che ha riprodotto la modifica introdotta dall’abrogato DL 157/2021 (Antifrodi 1), prevedendo che per l’asseverazione della congruità dei prezzi, richiesta per fruire del Superbonus e degli altri bonus edilizi, occorre fare riferimento - oltre ai 'prezzi' individuati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto del 2020 (di cui al comma 13 lett. a) - anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro il 9 febbraio 2022. Questo decreto è quello di cui stiamo parlando, il DM MITE del 14 febbraio 2022.
---- Il superamento dei costi dei lavori edilizi rispetto alle cifre massime determinate nel decreto comporterà l'applicazione delle agevolazioni fiscali solo entro quei limiti, per la parte eccedente quelle somme non si applicherà il bonus fiscale (Superbonus o altra agevolazione) ----
DM Prezzi 2: il perimetro di applicazione
L'art.2 comma 1 dispone che le nuove disposizioni si applicano alla tipologia di beni individuata nell’Allegato A per la realizzazione degli interventi di cui al Decreto Rilancio (art. 121 comma 2 del DL 34/2020), ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese, in caso
- sia della fruizione diretta della detrazione (cioè quando si vuole beneficiare dello sconto direttamente);
- sia di esercizio dell’opzione di sconto in fattura e cessione del credito ai sensi dell'art. 121 comma 1 DL 34/2020 (cioè quando si sceglie per una delle due opzioni consentite).
DM Prezzi 2: da quando si applica?
L'art.2 comma 2 'dice' che le disposizioni si applicano agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio, ove necessario, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il decreto entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale cioè il 15 aprile. Quindi quel 'successivamente' può essere interpetato - qui seguiamo un chiarimento odierno dell'Agenzia delle Entrate - dal 16 aprile in poi.
In pratica: i nuovi valori si applicheranno agli interventi i cui titoli abilitativi sono presentati dal 16 aprile 2022.
Per quelli presentati prima di questa data, si applicano ancora i valori del DM Prezzi 1 (vedi sotto).
Il rapporto tra DM Prezzi 1 e DM Prezzi 2
I massimali di costo individuati nell'Allegato A aggiornano quelli già vigenti per l’Ecobonus del DM Requisiti tecnici, aumentandoli almeno del 20% in considerazione del maggior costo delle materie prime e dell’inflazione.
Il predecessore DM 6 agosto 2020 continuerà ad essere applicato per gli interventi i cui titoli abilitativi sono presentati fino al 15 aprile 2022.
L'articolo 4 del nuovo DM 14 febbraio 2022 va a modificare il DM 6 agosto 2020. Qui dentro, sottolineiamo qualche passaggio determinante:
- "Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese, il tecnico abilitato allega il computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all'allegato I per gli interventi di seguito indicati: a) interventi di cui all'art. 119, commi 1 e 2, del decreto Rilancio; b) interventi che ai sensi del presente allegato prevedono l'asseverazione del tecnico abilitato; c) interventi di efficienza energetica di cui all'art. 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, diversi da quelli di cui alla lettera b), che optano per le opzioni di cui all'art. 121 del decreto Rilancio";
- "Qualora le verifiche effettuate ai sensi dei punti 13.1 o 13.2 evidenzino che i costi per tipologia di intervento sostenuti sono maggiori di quelli massimi ammissibili definiti dal presente decreto, la detrazione e' applicata entro i predetti limiti massimi";
- "Ai sensi dell'art. 119, comma 15, del decreto Rilancio sono ammessi alla detrazione di cui all'art. 1, comma 1, gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell'attestato di prestazione energetica (APE), nonche' per l'asseverazione di cui al presente allegato, secondo i valori massimi di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, recante "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016."».;
L'ultima spiaggia: i prezzari (regionali, DEI, ...)
Prima di tutto non confondiamo Decreto Prezzi e Prezzari. Ricordate che:
- il DM 14 febbraio 2022 non contiene un prezzario e non sostituisce i prezzari (regionali, DEI, ecc), che rilevano il costo medio tipico di un mercato, ma fissa dei tetti per gli incentivi, ovverosia la soglia massima (esempio: 80 mila euro per uno specifico intervento) entro la quale viene riconosciuta l'agevolazione;
- in virtù di quanto disposto dall'art.4 comma 4 del DL 14 febbraio 2022, per tutti i costi non previsti nel decreto si farà riferimento ai prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome o ai listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti o ai prezziari della casa editrice DEI. Per queste voci, al fine di evitare speculazioni, sarà comunque indispensabile l’asseverazione della congruità della spesa da parte di un tecnico abilitato.
Prezzi Edilizia
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