Decreto Requisiti Minimi 2025: in Gazzetta Ufficiale il nuovo calcolo delle prestazioni energetiche
Il nuovo decreto sui requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 3 giugno 2026, riformula il calcolo delle prestazioni, introduce aggiornamenti normativi sulle metodologie, definisce con precisione le modalità di considerazione dei ponti termici e aggiorna limiti e verifiche per le varie tipologie di intervento edilizio.
E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.283 del 5 dicembre il DM 28 ottobre 2025 del MASE, che aggiorna il D.M. 26/06/2015, cd. Decreto Requisiti Minimi recante “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici” .
Il provvedimento entrerà in vigore solo dopo 180 giorni dalla pubblicazione, per cui dal 3 giugno 2026.
Si tratta di un provvedimento importantissimo, che aggiorna le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici previste dallo storico DM 26 giugno 2015, introduce prescrizioni più chiare per la gestione dei ponti termici e rivede limiti e verifiche per nuove costruzioni, ristrutturazioni e riqualificazioni.
L’obiettivo è rendere più uniforme la progettazione energetica, migliorare la qualità del costruito e fornire parametri tecnici coerenti con le norme europee più recenti.

Le novità principali introdotte dal nuovo decreto
Il percorso di aggiornamento del Decreto Requisiti Minimi è stato lungo e articolato. Dopo una prima fase di elaborazione tecnica da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il testo è stato sottoposto a una serie di verifiche approfondite, tra cui una relazione tecnica redatta dal CTI (Comitato Termotecnico Italiano) e dall’ENEA. Successivamente, la bozza del decreto è stata trasmessa alle Regioni per l'acquisizione dell’intesa in Conferenza Unificata, dove è rimasta in esame per quasi un anno prima dell’approvazione definitiva, giunta il 30 luglio 2025.
Di seguito le principali novità.
Adeguamento alle direttive EPBD III
Il decreto recepisce le normative europee più recenti, tra cui la Direttiva 2018/844/UE (EPBD III), ponendo le basi per edifici a emissioni quasi zero e innovazioni continue nelle metodologie di certificazione e verifica energetica.
La Direttiva EPBD III ha come focus il miglioramento della prestazione energetica degli edifici e la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dal settore edilizio. I principali ambiti della Direttiva sono:
- Metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche: definisce l'inquadramento generale per valutare l'efficienza energetica degli edifici
- Requisiti minimi di prestazione energetica: stabilisce standard per gli edifici nuovi ed esistenti, per gli elementi edilizi e i sistemi tecnici
- Impatto ambientale: introduce nuovi indicatori legati all'impatto ambientale degli edifici
- Piani nazionali di ristrutturazione: richiede l'elaborazione di strategie di ristrutturazione a lungo termine del patrimonio edilizio agli Stati membri
- Certificazione energetica: disciplina la certificazione energetica degli edifici e introduce i passaporti di ristrutturazione
- Sostenibilità e decarbonizzazione: enfatizza concetti chiave come neutralità climatica, decarbonizzazione, elettrificazione e neutralità tecnologica, considerando l'intero ciclo di vita dell'edificio piuttosto che solo il consumo energetico.
Inclusione dei ponti termici nell’edificio di riferimento
Viene introdotto un nuovo modello di “edificio di riferimento” che include esplicitamente i ponti termici — quali quelli relativi a serramenti, balconi, davanzali o architravi — rendendo più accurata la valutazione energetica complessiva.
Il DM 2025 recepisce in modo esplicito la definizione di ponte termico delle seguenti norme tecniche:
- UNI EN ISO 10211: 2018. Ponti termici in edilizia – Flussi termici e temperature superficiali – Calcoli dettagliati.
- UNI EN ISO 14683:2018 Ponti termici in edilizia - Coefficiente di trasmissione termica lineica – Metodi semplificati e valori di riferimento UNI EN ISO 13788 Prestazione igrotermica dei componenti e degli elementi per l’edilizia. Temperatura superficiale interna per evitare l’umidità superficiale critica e condensa interstiziale – Metodo di calcolo.
- il legame con la serie UNI/TS 11300 è duplice: prestazionale in quanto Ψ entra nel calcolo dei fabbisogni e delle dispersioni e prescrittivo, le verifiche definiscono i ponti termici in modo esplicito.
Verifiche su involucro, trasmittanza e H’T
- Le verifiche di trasmittanza termica sono aggiornate, con nuovi limiti e modalità di calcolo più stringenti e accurati;
- Il parametro H'T (scambio termico globale medio) è ridefinito con procedure differenziate a seconda del tipo di intervento (nuova costruzione o ristrutturazione)
Comfort ambientale, sicurezza e sismicità
Il decreto estende le prescrizioni ai temi del comfort termo‑igrometrico, della sicurezza antincendio e della resilienza sismica, integrando specifici requisiti tecnici per ambienti indoor sicuri e salubri.
Il capitolo 2.3 Prescrizioni, al primo comma riporta quanto segue: “Gli edifici e gli impianti non di processo devono essere progettati per assicurare, in relazione al progresso della tecnica e tenendo conto del principio di efficacia sotto il profilo dei costi, il massimo contenimento dei consumi di energia non rinnovabile e totale, unitamente al benessere termoigrometrico e alla qualità dell'aria interna.”
Il riferimento alla “relazione al progresso della tecnica” pone l’attenzione sulla progettazione con riferimento allo stato dell’arte, in particolare alle norme tecniche UNI/CTI aggiornate, alle soluzioni tecnologiche oggi standard nel settore (cappotti continui, generatori ad alta efficienza, recupero di calore sulla ventilazione, BACS, ecc.) e a metodologie di calcolo aggiornate. In altre parole “non sono giustificabili scelte obsolete se il mercato e le norme tecniche offrono soluzioni chiaramente più efficienti, a parità di fattibilità e rapporto costi/benefici”. Il decreto in questo ambito non si limita a fissare numeri ma chiede che la progettazione faccia riferimento allo stato dell’arte.
Il “Principio di efficacia sotto il profilo dei costi” è correlato all’analisi cost‑optimal (EPBD): non è infatti richiesto di “spingere all’estremo” l’efficienza energetica a qualunque costo, ma di perseguire il massimo contenimento dei consumi, in modo coerente con i limiti minimi prescrittivi del DM e con un rapporto costi/benefici ragionevole lungo il ciclo di vita dell’edificio (investimento + gestione). Il DM fissa comunque limiti minimi (U, H’T, EPgl, quota rinnovabili, BACS, EV-ready). Il “principio di efficacia dei costi” non è una scappatoia per non rispettarli, ma un criterio per orientare le scelte.
La frase aggiunta nel nuovo DM rispetto alla versione precedente “unitamente al benessere termoigrometrico e alla qualità dell’aria interna” è un passaggio fondamentale: il DM lega in modo esplicito efficienza energetica e qualità indoor. Le implicazioni pratiche sono divere, in primis il benessere termoigrometrico. Non è ammesso “fare efficientamento” a scapito del comfort; quindi, non vedremo più edifici freddi d’inverno e surriscaldati d’estate “perché così si consuma meno”. Nonostante non sia riportato un rinvio alle norme di comfort (es. UNI EN ISO 7730, UNI EN 16798-1) questo risulta implicito, in particolare per i range di temperatura operante, l’umidità relativa, la velocità dell’aria, le asimmetrie radianti, ecc.
Per quanto riguarda il tema della qualità dell’aria interna (IAQ) con edifici sempre più isolati e “ermetici”, la IAQ può essere critica: occorre ventilazione adeguata (naturale o meccanica) e ricambi d’aria minimi in funzione di destinazione d’uso e affollamento, controllo di inquinanti interni (CO₂, VOC, umidità, odori).
Il DM, quindi, spinge implicitamente verso: sistemi di ventilazione meccanica controllata (VMC) ad alta efficienza (recupero di calore) per garantire IAQ senza penalizzare eccessivamente i consumi e ad una corretta progettazione delle aperture e strategie di ventilazione naturale dove possibile (soprattutto nel residenziale). Non vi sono però limiti, prescrizioni o altri obblighi come invece avviene all’interno del CAM Edilizia per gli edifici pubblici.
Infrastrutture per la mobilità elettrica (EV-ready)
- Per gli edifici non residenziali, è previsto l’obbligo di installare un numero minimo di colonnine di ricarica per veicoli elettrici in funzione del numero di posti auto e del tipo di intervento;
- Per gli edifici residenziali, è prevista la predisposizione tecnica (canalizzazione e tubazioni) dei parcheggi esistenti o nuove costruzioni, ma senza obbligo di installazione immediata.
Automazione e controllo di classe B
Il decreto introduce l’obbligo di sistemi di automazione e controllo di classe B per edifici non residenziali, estendendo tale requisito anche alle ristrutturazioni di secondo livello e ai progetti di riqualificazione.
Inoltre il decreto riporta che “Entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto gli edifici non residenziali dotati di impianti termici con potenza nominale superiore a 290 kW devono essere dotati di sistemi di automazione e regolazione degli edifici (BACS) con classe di efficienza B o superiore, come definita dalla norma UNI EN ISO 52120-1 e successive modifiche o integrazioni, a condizione che la loro installazione sia tecnicamente realizzabile e garantisca, al netto di qualunque incentivo o beneficio fiscale, un tempo di ritorno semplice inferiore a 6 anni. La mancata installazione di tali sistemi per effetto delle condizioni suddette è debitamente motivata dal progettista nella relazione tecnica”.
L’obbligo riguarda quindi soltanto edifici non residenziali (uffici, scuole, ospedali, attività commerciali, industriali, ecc.) quando l’edificio è dotato di un impianto termico con potenza nominale > 290 kW, quindi impianti medio‑grandi che dalla data di pubblicazione del decreto hanno sei mesi di tempo per adeguare gli edifici. Devono essere installati sistemi di automazione e regolazione degli edifici (BACS) con una classe di efficienza “B” o superiore, secondo la norma UNI EN ISO 52120‑1, non è sufficiente un cronotermostato o una regolazione base; serve un sistema di controllo avanzato dell’edificio (gestione orari, setpoint, ottimizzazione consumi, monitoraggio, ecc.) che soddisfi i requisiti di prestazione definiti dalla norma e rientri almeno nella classe B. Le condizioni per l’obbligo sono composte da due vincoli fondamentali:
- L’installazione è tecnicamente realizzabile. Ciò copre, per esempio, casi in cui l’impianto è talmente obsoleto o configurato in modo particolare che il BACS non è integrabile senza rifacimenti strutturali sproporzionati, oppure non ci sono possibilità materiali di posa dei cablaggi, ecc.
- È garantito un tempo di ritorno semplice (payback) < 6 anni, calcolato: al netto di qualunque incentivo o beneficio fiscale (quindi il conteggio si fa solo su costi e risparmi “puri”, senza Ecobonus, Conto Termico, crediti d’imposta, ecc.). Se il risparmio energetico generato dal BACS fa rientrare il costo in un periodo inferiore a 6 anni, allora l’installazione è obbligatoria.
Se l’installazione non è tecnicamente fattibile o il payback è ≥ 6 anni, allora il sistema BACS non risulta obbligatorio, ma in questo caso la mancata installazione deve essere giustificata formalmente: il progettista deve riportare in relazione tecnica le motivazioni (es. analisi economica con calcolo del payback che supera i 6 anni, descrizione delle criticità tecniche che rendono l’intervento non realizzabile senza opere sproporzionate, ecc.). Questo passaggio serve a rendere la scelta tracciabile e verificabile in caso di controlli.
Nuovo APE e relazione tecnica ex Legge 10
Gli strumenti di certificazione sono rivisti per includere:
- Nuovi algoritmi informatici di calcolo;
- Uniformazione e aggiornamento del flusso documentale;
- Aggiunta delle FAQ ministeriali aggiornate con integrazioni basate sulle prassi più recenti
Ponti termici
Particolare attenzione è dedicata alla gestione dei ponti termici, cioè quelle discontinuità costruttive che possono compromettere l’isolamento termico e generare dispersioni.
Il decreto adotta la definizione della norma UNI EN ISO 10211 e stabilisce che la trasmittanza complessiva di progetto deve includere il contributo dei ponti termici.
Per questo motivo, il calcolo combina le superfici disperdenti e le loro trasmittanze con la lunghezza e la trasmittanza lineica dei ponti termici, confrontando il valore ottenuto con un limite calcolato su valori tabellari di riferimento.
Solo i ponti termici tipizzati e riportati nelle tabelle tecniche concorrono al calcolo, e il risultato complessivo non può superare il valore massimo consentito.
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DM Requisiti Minimi 2025: le novità e le criticità
Con il DM Requisiti Minimi 2025, i ponti termici assumono un ruolo centrale nella verifica delle prestazioni dell’involucro edilizio. Il decreto richiede una valutazione più accurata delle discontinuità costruttive, evidenziando come una progettazione non corretta possa compromettere il comfort interno, favorire fenomeni di condensa superficiale e incidere sulla durabilità dell’edificio.
Verifiche e trasmittanze
Sul fronte delle verifiche, il decreto conferma e aggiorna i valori limite di trasmittanza per strutture opache e trasparenti, differenziandoli per zona climatica, e introduce requisiti più chiari per il controllo del rischio muffa e condensa interstiziale.
Sono previste regole differenziate per interventi di primo e secondo livello: nelle ristrutturazioni più rilevanti, le verifiche si applicano all’intero edificio; in quelle parziali, solo alle parti interessate.
In pratica, nelle ristrutturazioni di secondo livello, i valori limite di trasmittanza sono stati aggiornati in modo da includere anche il contributo dei ponti termici e risultano ora differenziati in funzione della collocazione dell’isolante (all’esterno, all’interno o in posizione intermedia).
Viene precisato che la trasmittanza termica lineica deve essere calcolata sempre facendo riferimento alle dimensioni lorde esterne dell’edificio.
Per quanto riguarda invece gli interventi di riqualificazione dell’involucro, la verifica della trasmittanza è semplificata e viene effettuata sulla sola sezione corrente, escludendo dal calcolo i ponti termici.
Infine, per interventi dall’interno o in intercapedine, è ammesso un incremento massimo del 30% rispetto ai valori limite di trasmittanza, riconoscendo la maggiore difficoltà tecnica di tali opere.
Impiantistica
Il decreto introduce anche obblighi più stringenti sugli impianti: nei nuovi edifici e nelle ristrutturazioni importanti è richiesta la presenza di sistemi di regolazione climatica e contabilizzazione del calore, mentre per gli edifici non residenziali sono previsti sistemi di automazione e controllo (BACS) di classe almeno B.
Ricarica veicoli elettrici
Il nuovo Decreto Requisiti Minimi prevede, inoltre, disposizioni mirate in materia di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici negli edifici. Negli immobili a destinazione non residenziale è obbligatoria l’installazione di un numero minimo di colonnine di ricarica, stabilito in base alla quantità di posti auto disponibili e alla tipologia di intervento, distinguendo tra nuove costruzioni e ristrutturazioni.
Per gli edifici residenziali, invece, l’obbligo riguarda solo la predisposizione degli impianti, ossia l’inserimento di tubazioni e canalizzazioni idonee al passaggio dei cavi e al collegamento elettrico, senza la necessità di installare immediatamente le colonnine. In ogni caso, tali prescrizioni si applicano esclusivamente agli edifici che dispongono di aree di parcheggio.
IL DECRETO REQUISITI MINIMI 2025 E TUTTI GLI ALLEGATI SONO SCARICABILI IN ALLEGATO

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