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Decreto Requisiti Minimi 2025 e impianti: cosa cambia in attesa della EPBD IV

Il Decreto Requisiti Minimi 28 ottobre 2025, in vigore dal 3 giugno 2026, aggiorna le regole nazionali sulle prestazioni energetiche degli edifici e introduce indicazioni rilevanti per gli impianti tecnici, in attesa del recepimento della EPBD IV. Il provvedimento incide su pompe di calore, automazione BACS, trattamento dell’acqua, VMC e criteri di calcolo energetico.

La pubblicazione del nuovo Decreto Requisiti Minimi rappresenta un passaggio chiave nel percorso di aggiornamento della normativa energetica nazionale, ancora ancorata alla EPBD III ma ormai proiettata verso gli obiettivi della direttiva EPBD IV. Il decreto non introduce una rivoluzione immediata, ma consolida un insieme di indirizzi tecnici e prescrizioni che incidono in modo concreto sulla progettazione e sulla riqualificazione degli impianti termici e di climatizzazione.

In particolare, il testo rafforza l’allineamento con i requisiti europei per le pompe di calore, amplia l’obbligo dei sistemi di automazione BACS negli edifici non residenziali, conferma l’importanza del corretto trattamento dell’acqua, ribadisce il ruolo della ventilazione meccanica controllata e aggiorna le metodologie di calcolo della prestazione energetica sulla base di norme tecniche recenti.

L’articolo analizza questi aspetti con un taglio interpretativo, fornendo ai professionisti elementi utili per orientarsi tra obblighi vigenti, anticipazioni normative e prospettive di medio periodo.

   

Il Decreto Requisiti Minimi 2025: contesto normativo e funzione

Il decreto 28 ottobre 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 5 dicembre a seguito di un iter decisamente lungo ed entrerà in vigore il prossimo 3 giugno, ossia 180 giorni dopo la sua pubblicazione.

 

Perché il decreto è un “ponte” verso la EPBD IV

Possiamo definirlo un decreto “ponte”, non tanto perché una delle principali novità di cui Ingenio ha già abbondantemente trattato riguarda i ponti termici, ma perché aggiorna il decreto ministeriale 26 giugno 2015 che si riferisce ancora alla direttiva EPBD III mentre sappiamo che la EPBD IV è già stata pubblicata e proprio in questi mesi si sta parlando con sempre maggior insistenza del suo recepimento.

In pratica, quindi, questo testo è un primo passo di quello che si può ritenere sarà un lungo percorso verso un’edilizia sempre più sostenibile e in linea con gli obiettivi della transizione energetica.

Ciò non toglie comunque che il decreto in esame sia molto importante perché interviene in ambiti di grande rilevanza anche per quanto riguarda gli impianti termici, oggetto del presente articolo.

PER APPROFONDIRE LEGGI ANCHE
Guida alla Direttiva Case Green (EPBD IV)

 

Allineamento ai requisiti europei per gli impianti

In questo senso una prima novità significativa è la maggior coerenza con il contesto europeo grazie all’allineamento, seppur ancora parziale perché riferito esclusivamente alle pompe di calore, con i requisiti minimi specificati nei relativi regolamenti di prodotto emanati nel contesto della Direttiva 2009/125/EC e del Regolamento 2017/1369/UE; questo significa che le pertinenti misure di ecoprogettazione compatibile diventano il riferimento anche per questo strumento nazionale, andando quindi a semplificare e a risolvere un’incongruenza che era stata da tempo segnalata dagli addetti ai lavori.

 

Pompe di calore e requisiti di ecoprogettazione

La questione ha un certo impatto se pensiamo ad esempio ai requisiti richiesti agli apparecchi di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria per poter accedere agli incentivi; il nuovo conto termico (scarica il testo), entrato in vigore proprio a qualche giorno di distanza dal decreto requisiti minimi, recepisce queste novità e l’auspicio è che nel breve periodo anche per i bonus della riqualificazione energetica e della ristrutturazione edilizia si utilizzino parametri che non solo sono stati introdotti in ambito europeo, ma che definiscono in maniera più realistica le prestazioni delle macchine durante il loro ciclo di funzionamento stagionale.

   

Automazione degli edifici: obbligo dei sistemi BACS

Un ulteriore elemento d’interesse riguarda il rafforzamento delle prescrizioni per gli impianti, con l’obbligo di sistemi di automazione di classe B negli edifici non residenziali.

Cosa sono i sistemi BACS

I BACS (Building Automation and Control Systems) sono sistemi di automazione e regolazione degli edifici che consentono il controllo, il monitoraggio e l’ottimizzazione dei consumi energetici degli impianti tecnici. Nel decreto è richiesto l’utilizzo di BACS di classe B o superiore negli edifici non residenziali sopra determinate soglie di potenza.

  

Ambito di applicazione dell’obbligo BACS

In pratica si amplia la platea degli edifici soggetti ad obblighi, passando da quelli nuovi o soggetti a ristrutturazioni importanti di primo livello anche agli edifici coinvolti in ristrutturazioni di secondo livello e alle riqualificazioni energetiche.

Soglia di potenza, tempi e condizioni di deroga

L’allegato 1 sui “Criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici” prevede infatti che entro 180 giorni dalla pubblicazione del decreto gli edifici non residenziali dotati di impianti termici con potenza nominale superiore a 290 kW debbano essere dotati di sistemi di automazione e regolazione degli edifici (BACS) con classe di efficienza B o superiore, come definita dalla norma UNI EN ISO 52120-1 e successive modifiche o integrazioni, a condizione che la loro installazione sia tecnicamente realizzabile e garantisca, al netto di qualunque incentivo o beneficio fiscale, un tempo di ritorno semplice inferiore a 6 anni.

La mancata installazione di tali sistemi per effetto delle condizioni suddette dovrà essere debitamente motivata dal progettista nella propria relazione tecnica.

  

Edifici intelligenti e anticipazioni della EPBD IV

Possiamo dire che questa misura anticipa in qualche modo quanto richiesto dalla nuova EPBD IV e s’inserisce in un percorso che in generale porterà gli edifici a essere sempre più “intelligenti” perché capaci di:

  • monitorare, registrare, analizzare e consentire continuamente di adeguare l’uso dell’energia;
  • confrontare l’efficienza energetica degli edifici, rilevare le perdite d’efficienza dei sistemi tecnici per l’edilizia e informare il responsabile delle strutture o della gestione tecnica dell’edificio delle opportunità di miglioramento in termini di efficienza energetica;
  • consentire la comunicazione con i sistemi tecnici per l’edilizia connessi e altre apparecchiature interne all’edificio, nonché essere interoperabili con i sistemi tecnici per l’edilizia con tecnologie proprietarie, dispositivi e fabbricanti diversi.

 

Lo Smart Readiness Indicator nella futura EPBD IV

Guardando sempre alla nuova EPBD desta curiosità come verrà implementato l’indicatore della predisposizione degli edifici all’intelligenza e quale sarà la metodologia per calcolarlo, ricordando che sarà un parametro facoltativo (almeno nei primi anni), ma comunque importante in ottica di una transizione che non sarà solo energetica, ma anche digitale.

Smart Readiness Indicator (SRI)

Lo Smart Readiness Indicator (SRI) è un indicatore europeo che misura la capacità di un edificio di adattare il proprio funzionamento alle esigenze degli occupanti e della rete energetica, migliorando efficienza e gestione. Nella EPBD IV l’SRI è previsto come parametro inizialmente facoltativo.

Benefici energetici ed economici del corretto trattamento dell’acqua negli impianti

Il decreto requisiti minimi conferma, inoltre, i requisiti di qualità dei trattamenti atti a garantire le buone caratteristiche dell’acqua utilizzata nei circuiti di climatizzazione invernale ed estiva, in accordo al D.Lgs 18/2023, recentemente integrato dal D.Lgs 102/2025 e ferma restando l’applicazione della norma tecnica UNI 8065. Nella pratica rimane quindi sempre l’obbligo del condizionamento chimico in accordo con la citata norma.

Riferimenti normativi sul trattamento dell’acqua

È bene considerare che un corretto trattamento dell’acqua, inclusa quella nei circuiti per la produzione di acqua calda ad uso sanitario, può generare fino ad un 20% di recupero dell’efficienza energetica oltre a una sensibile riduzione delle temperature dei fumi di combustione (e quindi una drastica riduzione dei gas inquinanti) e a una maggior durata dei generatori di calore, prevenendo le ben note problematiche generate dalle incrostazioni calcaree.

Benefici energetici ed economici del trattamento corretto

Recenti valutazioni condotte dall’associazione di riferimento dei costruttori di impianti, accessori, componenti e prodotti chimici per il trattamento delle acque primarie hanno messo in evidenza un risparmio di oltre 400 euro/anno per un nucleo famigliare che ottempera a quanto previsto nella versione del decreto ancora attualmente in vigore, motivo per cui hanno richiesto a gran voce di non allentare la presa su questo aspetto anche nel nuovo decreto.

Per quanto riguarda appunto il trattamento dell’acqua calda sanitaria la modifica del decreto riguarda un doveroso richiamo al mantenimento dei requisiti di potabilità, in accordo con quanto previsto per i prodotti ed i materiali in contatto con le acque destinate al consumo umano secondo il DL 18/23 e s.m.i.
Come spunto di miglioramento per quest’ultimo caso sarà utile un richiamo, eventualmente tramite una FAQ dedicata, alla UNI CTI 8065 per agevolare il progettista nelle corrette scelte da effettuare.

Ventilazione meccanica controllata e qualità dell’aria interna

Altra conferma importante è quella relativa alla ventilazione meccanica controllata con prescrizioni previste nel caso di nuova installazione, sostituzione o riqualificazione di impianto.
Anche in questo caso bisogna guardare a un orizzonte più ampio e considerare che il prossimo recepimento della EPBD IV sarà l’occasione per attuare quanto previsto dall’articolo 13 della direttiva sui sistemi tecnici per l’edilizia, ossia che gli Stati membri dovranno stabilire requisiti per l’attuazione di norme adeguate per la qualità degli spazi interni negli edifici al fine di mantenere il benessere termo-igrometrico degli ambienti.

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IN SINTESI
Il Decreto Requisiti Minimi 2025 aggiorna il quadro nazionale delle prestazioni energetiche degli edifici e introduce indicazioni rilevanti per gli impianti tecnici, anticipando alcuni indirizzi della EPBD IV. Le principali novità riguardano l’allineamento ai requisiti europei per le pompe di calore, l’obbligo dei sistemi BACS negli edifici non residenziali sopra determinate soglie, la conferma dei requisiti sul trattamento dell’acqua, il ruolo della VMC e l’aggiornamento delle metodologie di calcolo energetico basate su norme tecniche recenti.


FAQ

Quando è obbligatoria l’installazione dei sistemi BACS secondo il Decreto Requisiti Minimi?

Il decreto prevede l’obbligo di installazione di sistemi BACS di classe B o superiore negli edifici non residenziali dotati di impianti termici con potenza nominale superiore a 290 kW. L’obbligo si applica entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto, a condizione che l’intervento sia tecnicamente realizzabile e presenti un tempo di ritorno semplice inferiore a 6 anni, al netto di incentivi fiscali.

È possibile derogare all’obbligo di installazione dei BACS?

Sì. Il decreto consente la deroga all’obbligo di installazione dei sistemi BACS qualora non siano soddisfatte le condizioni di fattibilità tecnica o di convenienza economica previste. In tali casi, la mancata installazione deve essere adeguatamente motivata dal progettista all’interno della relazione tecnica, documentando le ragioni tecniche o economiche che impediscono il rispetto dell’obbligo.

Quali requisiti sono confermati per il trattamento dell’acqua negli impianti?

Il Decreto Requisiti Minimi conferma l’obbligo di un corretto trattamento dell’acqua nei circuiti di climatizzazione invernale ed estiva e nei sistemi di produzione di acqua calda sanitaria. Il trattamento deve essere conforme alla UNI 8065 e alla normativa vigente in materia di acque destinate al consumo umano (D.Lgs 18/2023 e s.m.i.), al fine di prevenire incrostazioni, corrosioni e perdite di efficienza energetica.

Qual è il ruolo della ventilazione meccanica controllata nel nuovo decreto?

Il decreto conferma specifiche prescrizioni per la ventilazione meccanica controllata (VMC) nei casi di nuova installazione, sostituzione o riqualificazione degli impianti. La VMC è considerata uno strumento essenziale per garantire un adeguato ricambio dell’aria, il controllo dei parametri termo-igrometrici e il miglioramento della qualità dell’aria interna, in coerenza con gli obiettivi di comfort e benessere degli occupanti.

Come cambia il calcolo della prestazione energetica degli edifici?

Il metodo di calcolo della prestazione energetica globale rimane basato su un approccio mensile per singolo servizio energetico, ma il decreto aggiorna i riferimenti normativi, richiamando norme tecniche più recenti, in particolare la UNI/TS 11300-5. La prestazione energetica è sempre più valutata come risultato complessivo dell’interazione tra edificio e impianti, includendo la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili.

Il decreto introduce già lo Smart Readiness Indicator?

No. Il Decreto Requisiti Minimi 2025 non introduce direttamente l’obbligo dello Smart Readiness Indicator (SRI), ma anticipa il tema dell’intelligenza degli edifici attraverso l’obbligo dei sistemi di automazione. L’SRI è previsto dalla EPBD IV come indicatore inizialmente facoltativo e sarà disciplinato più compiutamente in sede di recepimento della direttiva europea.

Articolo integrale in PDF

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