Nuovo Decreto Requisiti Minimi 2025: obbligo BACS e ritorno dell’investimento entro 6 anni
Il nuovo Decreto Interministeriale 28 ottobre 2025 aggiorna i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e introduce l’obbligo di installare sistemi di automazione e controllo (BACS) di classe B o superiore negli edifici non residenziali con impianti termici >290 kW, garantendo un tempo di ritorno semplice inferiore a 6 anni.
Il Decreto Interministeriale 28 ottobre 2025 aggiorna il quadro dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici, introducendo l’obbligo di installazione dei sistemi di automazione e controllo BACS di classe almeno B negli edifici non residenziali con impianti termici superiori a 290 kW. La prescrizione si applica anche agli interventi di riqualificazione energetica ed è subordinata alla fattibilità tecnica ed economica, con un tempo di ritorno semplice inferiore a sei anni, calcolato al netto di incentivi. L’articolo analizza il recepimento della Direttiva EPBD III, i riflessi operativi per progettisti e committenti e il ruolo dei BACS nel miglioramento continuo dell’efficienza energetica e della gestione impiantistica.
Il nuovo Decreto Interministeriale “Requisiti Minimi” 28 ottobre 2025 è stato (finalmente?) pubblicato
Il 5 dicembre 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n° 283 l’attesissimo nuovo Decreto Interministeriale 28 ottobre 2025, il quale aggiorna i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e introduce nuove prescrizioni normative, oltre che applicative, a livello di impianti, ma soprattutto riguarda gli aspetti tecnologici di “building automation” inerenti i sistemi di automazione e controllo BACS di almeno classe B (UNI EN ISO 52120-1).
Il nuovo Decreto del 28 ottobre 2025 recante «Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici», a tutti gli effetti entrerà in vigore a 180 giorni dalla sua pubblicazione, ossia dal 3 giugno 2026, e, come già anticipato, non è altro che un aggiornamento del Decreto 26 giugno 2015 “Requisiti Minimi” che dopo un ciclo di 10 anni viene così parzialmente adeguato allo stato dell’arte tecnologico.
Con la pubblicazione del nuovo Decreto 28 ottobre 2025 si completa (finalmente?), dal punto di vista applicativo, il recepimento a livello nazionale della Direttiva 844/2018 (EPDB III), inizialmente attuata con il Decreto Legislativo 48/2020.
In sostanza, il processo di recepimento della Direttiva ha richiesto ben 7 anni (addirittura 8 considerando la data di entrata in vigore del Decreto) per arrivare a un’applicazione concreta, a fronte della necessità urgente di attuare gli obblighi normativi previsti sia dalla EPBD III sia dal D.Lgs. 48/2020.
Tali obblighi stabiliscono che “ove tecnicamente ed economicamente fattibile, entro il 1° gennaio 2025 gli edifici non residenziali dotati di impianti termici con potenza nominale superiore a 290 kW devono essere equipaggiati con sistemi di automazione e controllo”!

Obbligo di sistemi BACS negli edifici non residenziali
Il Decreto Legislativo 48/2020 in pratica introduce il requisito di installare i sistemi di automazione e controllo (BACS) in tutti gli edifici non residenziali aventi impianti termici di potenza nominale superiore a 290 kW; questo di fatto attua quanto la Direttiva sulla Prestazione energetica degli edifici afferma da tempo, e cioè che tale requisito deve essere applicato a tutti gli edifici e non solo a quelli nuovi o soggetti a ristrutturazioni importanti di primo livello.
Recepimento della EPBD III: un percorso lungo e critico
Possiamo affermare di avere seguito un processo di trasposizione della Direttiva EPBD III efficiente?
Viste le tempistiche impiegate per attuare la Direttiva EPBD III a livello nazionale non si può certo affermare di avere seguito un processo di trasposizione efficiente della Direttiva stessa.
Da qui nasce il dubbio se salutare questa pubblicazione con un “finalmente”, considerando però l’occasione mancata di ottenere significativi risparmi energetici nel settore edilizio. Si tratta, infatti, di un ambito in cui avremmo avuto un’estrema urgenza di rafforzare la sicurezza energetica nazionale attraverso requisiti prescrittivi di efficientamento più rigorosi, capaci di ridurre i consumi energetici (ergo “costi” di noi tutti) e, di conseguenza, il fabbisogno di gas e di altre fonti fossili.
Un iter così lungo non si potrà e non si dovrà ripetere (anche se ad oggi probabilmente dovremmo porci qualche dubbio) per il processo di trasposizione della Direttiva europea 1275/2024 (EPBD IV), per la quale si auspica un iter di attuazione decisamente più rapido ed efficiente, che ci aiuti a cogliere l’opportunità delle nuove prescrizioni tecnologiche degli impianti, sia di elettrificazione che di digitalizzazione, per innovare e modernizzare il nostro parco immobiliare.
Tutto questo anche attraverso l’introduzione e il futuro requisito del calcolo dello Smart Readiness Indicator (SRI), a partire dalla seconda metà del 2027, per gli edifici non residenziali aventi impianti termici di potenza superiore a 290 kW, favorendo di fatto un processo sistematico di miglioramento continuo con il vantaggio della semplicità di installazione e un rapido ritorno dell’investimento.
Smart Readiness Indicator – SRI
Lo Smart Readiness Indicator (SRI) è un indicatore introdotto dalla normativa europea per valutare il grado di “intelligenza” tecnologica degli edifici, ossia la loro capacità di adattare il funzionamento degli impianti alle esigenze degli occupanti, all’efficienza energetica e all’interazione con la rete elettrica.
I sistemi BACS rappresentano l’infrastruttura abilitante per il raggiungimento di elevati livelli di SRI, favorendo funzioni avanzate di monitoraggio, controllo dei consumi, flessibilità energetica e integrazione delle fonti rinnovabili.
Per saperne di più leggi l'articolo.
A tal proposito si ricorda che i sistemi BACS e l’indicatore SRI consentono di ottimizzare in modo continuo e automatizzato il funzionamento degli impianti tecnici, riducendo mediamente del 30-35% i consumi di climatizzazione, ventilazione, illuminazione e produzione di acqua calda sanitaria, in linea con le stime della Commissione Europea[1]. Pertanto, è cruciale inserire quanto prima l’adozione dei sistemi di automazione e controllo degli edifici (BACS) e l’indicatore SRI nell’ordinamento legislativo nazionale in quanto ciò rappresenta uno dei principali moltiplicatori di efficacia delle politiche energetiche italiane.
BACS – Building Automation and Control Systems
I BACS sono i sistemi di automazione e controllo degli edifici che consentono la gestione integrata e automatizzata degli impianti tecnici (riscaldamento, raffrescamento, ventilazione, illuminazione, ACS e schermature solari).
La loro classificazione è definita dalla norma UNI EN ISO 52120-1, che individua quattro classi di efficienza energetica (D, C, B, A). Il nuovo Decreto Requisiti Minimi 2025 impone, per determinati edifici non residenziali, l’adozione di sistemi BACS di almeno classe B, in grado di garantire un controllo coordinato e centralizzato degli impianti. Per saperne di più leggi questo articolo.
Le principali novità in ambito BACS introdotte dal nuovo Decreto 28 ottobre 2025
L’obbligo dei BACS in Italia ha una storia di ben dieci anni. Risale, infatti, al 26 giugno 2015 l’attuale Decreto “Requisiti Minimi” che accompagna la legge 90/2013 di attuazione della lontana EPBD II del 2010.
Nel Decreto 26 giugno 2015 alla sezione 3 dal titolo REQUISITI E PRESCRIZIONI SPECIFICI PER GLI EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE O SOGGETTI A RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI DI PRIMO LIVELLO. REQUISITI DEGLI EDIFICI A ENERGIA QUASI ZERO, all’articolo 3.2 Prescrizioni, che recita testualmente: “Al fine di ottimizzare l’uso dell’energia negli edifici, per gli edifici a uso non residenziale è reso obbligatorio un livello minimo di automazione per il controllo, la regolazione e la gestione delle tecnologie dell’edificio e degli impianti termici (BACS), corrispondente alla Classe B come definita nella Tabella 1 della norma UNI EN 15232 e successive modifiche o norma equivalente“, si impone la Classe B, almeno, della UNI EN 15232 (ora UNI EN ISO 52120-1) per tutti gli edifici non residenziali nuovi o sottoposti a ristrutturazione importante di primo livello.
Quest’obbligo, in gran parte disatteso quanto sconosciuto, è tuttora in vigore (anche nel nuovo Decreto) per gli edifici del settore terziario sia pubblici che privati.
Le ristrutturazioni di secondo livello e le riqualificazioni energetiche sino ad oggi non hanno previsto tale obbligo; tuttavia, in caso di ristrutturazione o di nuova installazione di impianti termici se la potenza termica nominale del generatore è maggiore o uguale a 100 kW, deve essere realizzata una diagnosi energetica che valuti anche l’opzione di installare un sistema di automazione conforme alla Classe B della norma UNI EN 15232 e successive modifiche o norma equivalente (articolo 5.3 Requisiti e prescrizioni per la riqualificazione degli impianti tecnici, Comma 1, punto f).
I requisiti sopra citati sono ad oggi ancora inclusi nella nuova revisione del Decreto “Requisiti Minimi”.
Ma il nuovo Decreto 28 ottobre 2025 cosa introduce di nuovo sui sistemi BACS?
Nel nuovo Decreto 28 ottobre 2025, alla sezione 2 dal titolo: “PRESCRIZIONI COMUNI PER GLI EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE, GLI EDIFICI OGGETTO DI RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI O GLI EDIFICI SOTTOPOSTI A RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA”, all’articolo 2.3 Prescrizioni, Comma 9, recita testualmente:
“Entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto gli edifici non residenziali dotati di impianti termici con potenza nominale superiore a 290 kW devono essere dotati di sistemi di automazione e regolazione degli edifici (BACS) con classe di efficienza B o superiore, come definita dalla norma UNI EN ISO 52120-1 e successive modifiche o integrazioni, a condizione che la loro installazione sia tecnicamente realizzabile e garantisca, al netto di qualunque incentivo o beneficio fiscale, un tempo di ritorno semplice inferiore a 6 anni. La mancata installazione di tali sistemi per effetto delle condizioni suddette è debitamente motivata dal progettista nella relazione tecnica di cui al paragrafo 2.2.”
Differenze tra il Decreto Requisiti Minimi 2015 e quello del 2025
A differenza del precedente Decreto 26 giugno 2015, che prescriveva l’obbligo dei sistemi BACS aventi Classe B, almeno, di automazione a prescindere dalla potenza in tutti gli edifici non residenziali, ma solo nei casi di nuova costruzione o di ristrutturazioni importanti di primo livello, questo nuovo Decreto 28 ottobre 2025 allarga decisamente la platea degli interventi in quanto include l’obbligo dell’installazione dei sistemi BACS di almeno Classe B anche negli interventi di riqualificazione energetica che sono indubbiamente i più comuni.
Come già anticipato, il nuovo Decreto entrerà in vigore a giugno 2026, ossia dopo 180 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e rende del tutto applicativo il disposto legislativo del D.Lgs. 48/2020 completando di fatto il recepimento della Direttiva EPBD III.
Tempo di ritorno dell’investimento: il vincolo dei 6 anni
Quali sono i tempi di ritorno degli investimenti tipici nei casi di installazione dei sistemi BACS?
Come abbiamo evidenziato, il nuovo Decreto 28 ottobre 2025, all’articolo 2.3 Prescrizioni, introduce un nuovo vincolo e cioè che il tempo di ritorno semplice (SPBT – Simple Pay-Back Time, o Period) dell’investimento, calcolato escludendo qualsiasi contributo esterno che riduca artificialmente il costo dell’investimento (come incentivi, detrazioni fiscali, contributi a fondo perduto), deve essere inferiore a 6 anni.
A tal proposito è opportuno prestare attenzione a due documenti recentemente pubblicati da Energy & Strategy - Politecnico di Milano:
- il primo dal titolo “Building Automation and Control Systems impact on EPC classes in Europe” del luglio 2024;
- il secondo, a cui ha partecipato anche ANIE Federazione, dal titolo “Energy Efficiency Report 2025” del luglio 2025.
In entrambi i documenti il PBT dei BACS è inferiore a 5 anni nel caso di edifici ad uso non residenziale. Da tali report, si evince un solo caso in cui si possono superare (di poco) i 6 anni di PBT ed è quello di un’abitazione monofamiliare in classe A.


SPBT e responsabilità del progettista
Il disposto sul PBT del nuovo Decreto “Requisiti Minimi” è quindi sempre soddisfatto a meno che il progettista non dimostri il contrario con approfondita documentazione in relazione tecnica e lo attesti con l’opportuna asseverazione di cui dovrà prendersi le dovute responsabilità – questo non è altri che la traduzione del requisito all’articolo 2.3 Prescrizioni, che richiede al progettista di motivare la mancata installazione dei sistemi BACS nella relazione tecnica di cui all’articolo 2.2 Relazione tecnica e conformità delle opere al progetto.
Per come abbiamo avuto modo di constatare, il Decreto 28 ottobre 2025 chiaramente alza i livelli minimi di prestazione energetica degli edifici e, per il futuro, si auspica venga accompagnato da una serie di provvedimenti a supporto di misure incentivanti mirate al raggiungimento dei requisiti di prestazione attesi per tutti i soggetti obbligati. In tali casi, per gli investitori, o i soggetti obbligati, il PBT reale potrebbe risultare più interessante e ulteriormente inferiore ai 6 anni grazie allo scenario degli incentivi in essere, come ad esempio il nuovo Conto termico 3.0, e quelli in divenire.
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[1] The Smart Readiness Indicator (SRI) for rating smart readiness of the European building stock, 2022 – European Union
Si ringrazia l'associazione ANIE CSI per la gentile collaborazione.
ANIE CSI - Associazione Componenti e Sistemi per Impianti - è l’associazione di ANIE Federazione che rappresenta l’industria dei componenti e sistemi per impianti.
Con oltre 90 aziende aderenti, corrispondenti all’85% dell’intero mercato nazionale, e 10 mila addetti, l’Associazione è finalizzata alla crescita, aggiornamento e promozione dell’efficienza energetica e dell’integrazione di funzioni legate all’edificio smart e alla smart city.
FAQ Tecniche
Cosa si intende per BACS di classe B secondo la UNI EN ISO 52120-1?
Un sistema BACS di classe B è un sistema di automazione avanzato in grado di gestire in modo centralizzato e coordinato i principali impianti tecnici dell’edificio, garantendo il monitoraggio dei consumi, la regolazione automatica e l’ottimizzazione energetica rispetto alle condizioni operative e ambientali.
Come deve essere calcolato il tempo di ritorno semplice (SPBT) dei sistemi BACS?
Il Simple Payback Time (SPBT) deve essere calcolato considerando solo il costo reale dell’investimento, escludendo incentivi, detrazioni fiscali o contributi pubblici, e confrontandolo con il risparmio energetico annuo stimato. L’obbligo BACS è applicabile solo se lo SPBT risulta inferiore a 6 anni.
Chi è responsabile della mancata installazione dei BACS se il payback supera i 6 anni?
In caso di mancata installazione dei sistemi BACS, il progettista è tenuto a motivare formalmente la non applicabilità dell’obbligo nella relazione tecnica di progetto, assumendosi la responsabilità tecnica dell’asseverazione prevista dal decreto.
Qual è il legame tra sistemi BACS e Smart Readiness Indicator (SRI)?
I sistemi BACS costituiscono la base tecnologica per il calcolo dello Smart Readiness Indicator (SRI), in quanto abilitano funzioni di controllo intelligente, monitoraggio dei consumi, flessibilità energetica e interazione con la rete elettrica. L’adozione dei BACS favorisce quindi il raggiungimento di elevati livelli di SRI negli edifici non residenziali.
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