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Decreto Requisiti Minimi: dal 3 giugno cambiano le regole per prestazione energetica, involucro, impianti e ricarica elettrica

Dal 3 giugno entra in vigore il nuovo Decreto Requisiti Minimi di prestazione energetica degli edifici. Il DM 28 ottobre 2025 aggiorna il quadro del 2015 e introduce novità su edificio di riferimento, ponti termici, coefficiente H’T, BACS, impianti, ricarica elettrica e deroghe applicative.

Il DM 28 ottobre 2025 - in vigore dal 3 giugno - aggiorna il quadro dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici, aggiornando il DM 26 giugno 2015. Le principali novità riguardano: l'introduzione dei ponti termici nell'edificio di riferimento per nuove costruzioni e ristrutturazioni importanti di primo livello; la differenziazione dei valori massimi del coefficiente H'T per tipologia di intervento e zona climatica; l'obbligo di sistemi BACS di classe B (UNI EN ISO 52120-1) negli edifici non residenziali con impianti termici oltre 290 kW, se il tempo di ritorno è inferiore a 6 anni; nuovi obblighi per la predisposizione e l'installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici, con scadenze progressive fino al 2030. INGENIO offre un'analisi tecnica strutturata delle novità, con rimandi agli approfondimenti specifici per progettisti, termotecnici, certificatori e pubbliche amministrazioni.


Dal 3 giugno il nuovo quadro dei requisiti minimi energetici

Il 3 giugno entra in vigore il nuovo Decreto Requisiti Minimi di prestazione energetica degli edifici, adottato con DM 28 ottobre 2025 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2025.

Il decreto aggiorna il precedente DM 26 giugno 2015, che fino al 2 giugno continua a rappresentare il riferimento applicabile. Dal 3 giugno, invece, il nuovo provvedimento diventa il testo di riferimento per la definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici, riunendo e modificando gli obblighi relativi a isolamento dell’involucro edilizio, requisiti tecnici degli impianti, automazione, mobilità sostenibile ed elettrica.

La novità interessa direttamente progettisti energetici, termotecnici, architetti, ingegneri, imprese, certificatori e tecnici della pubblica amministrazione, perché modifica il modo in cui devono essere impostate le verifiche di legge per nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti e riqualificazioni energetiche.

L'articolo dedicato al Decreto Requisiti Minimi con il testo uscito in gazzetta Ufficiale

A quali interventi si applica il nuovo decreto requisiti minimi

Il decreto conferma l’impostazione già nota del DM 2015, distinguendo tra:

  • edifici di nuova costruzione;
  • demolizione e ricostruzione;
  • ampliamenti volumetrici;
  • ristrutturazioni importanti di primo livello;
  • ristrutturazioni importanti di secondo livello;
  • riqualificazioni energetiche.

Sono considerati edifici di nuova costruzione quelli il cui titolo abilitativo viene richiesto a partire dal 3 giugno. Sono assimilati agli edifici nuovi anche gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli ampliamenti di edifici esistenti quando la nuova porzione abbia un volume lordo climatizzato superiore al 15% di quello esistente o comunque superiore a 500 m³.

Per gli ampliamenti inferiori o uguali a tali soglie, invece, l’intervento non è assimilato a nuova costruzione, ma devono comunque essere rispettati, a seconda dei casi, i requisiti previsti per le ristrutturazioni importanti o per le riqualificazioni energetiche.

Il decreto conferma anche la distinzione tra ristrutturazioni importanti di primo e secondo livello. Le prime riguardano interventi sull’involucro con incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e comprendono anche la ristrutturazione dell’impianto termico a servizio dell’intero edificio. Le seconde interessano l’involucro con incidenza compresa tra il 25% e il 50% della superficie disperdente lorda complessiva e possono riguardare anche l’impianto termico.

Le riqualificazioni energetiche, invece, comprendono gli interventi non riconducibili alle ristrutturazioni importanti, ma comunque incidenti sulla prestazione energetica dell’edificio: ad esempio interventi su superfici inferiori o uguali al 25% della superficie disperdente lorda, nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici, sostituzione del generatore o altri interventi parziali.

Per approfondire leggi l'approfondimento sul perchè alcuni interventi non saranno più conformi

Edificio di riferimento e ponti termici: una delle novità più rilevanti

Una delle modifiche più importanti riguarda l’edificio di riferimento, utilizzato per verificare le prestazioni degli edifici nuovi e degli edifici sottoposti a ristrutturazione importante di primo livello.

Il nuovo decreto introduce la considerazione dei ponti termici dell’edificio di riferimento, attraverso trasmittanze termiche lineiche riferite a diverse tipologie costruttive e differenziate in funzione della zona climatica.

Le tipologie richiamate riguardano, in particolare:

  • aggancio balcone;
  • davanzale serramento;
  • spalla serramento;
  • architrave serramento;
  • cassonetto serramento.

Questo significa che la prestazione energetica dell’edificio di riferimento, rispetto alla quale deve essere verificato l’edificio reale, viene determinata anche tenendo conto dei ponti termici. Per i progettisti si tratta di un passaggio significativo: il nodo costruttivo non è più un elemento marginale, ma entra in modo più esplicito nel confronto prestazionale.

Per approfondire: su INGENIO è disponibile un’analisi specifica dedicata ai ponti termici nel nuovo edificio di riferimento


Coefficiente H’T: valori differenziati tra nuovi edifici e ristrutturazioni importanti

Il decreto interviene anche sul coefficiente medio globale di scambio termico H’T.

Per gli edifici nuovi e per quelli sottoposti a ristrutturazione importante di primo livello, i valori massimi ammissibili del parametro H’T vengono distinti in funzione della tipologia di intervento. I valori limite sono differenziati per zona climatica e sono riportati nelle tabelle dell’Appendice A.

Nel caso degli edifici ristrutturati, i valori dipendono anche dal rapporto, calcolato ex ante, tra la superficie dei componenti vetrati e la superficie complessiva dei componenti opachi e trasparenti dell’edificio oggetto di intervento.

Un aspetto applicativo importante riguarda il metodo di calcolo: per queste verifiche devono essere utilizzate le superfici esterne lorde.

Ristrutturazioni importanti di secondo livello: eliminata la verifica H’T

Per le ristrutturazioni importanti di secondo livello viene introdotta una modifica rilevante: viene eliminata la verifica rispetto al valore massimo ammissibile del coefficiente globale di scambio termico H’T.

Resta invece necessario verificare i requisiti relativi alle caratteristiche termo-fisiche delle sole porzioni di involucro interessate dai lavori. Le verifiche riguardano, tra l’altro, i valori di trasmittanza e il fattore di trasmissione solare totale della componente finestrata, che devono rispettare i limiti previsti dall’Appendice B.

In questo caso, la verifica della trasmittanza termica deve essere comprensiva dei ponti termici. Le tipologie considerate sono più numerose rispetto a quelle richiamate per l’edificio di riferimento e includono, tra le altre, pilastri, solai interpiano e angoli, con valori variabili in funzione della zona climatica e della posizione dell’isolante, cioè esterno, interno o in intercapedine.

Per approfondire: il rapporto tra requisiti minimi, ponti termici e comfort termoigrometrico è trattato in questo approfondimento di Sergio Pesaresi

Involucro edilizio: verifiche termoigrometriche, muffe e superfici esterne lorde

Il decreto conferma e rafforza alcune prescrizioni comuni per gli interventi sull’involucro edilizio.

Nel caso di interventi sulle strutture opache che delimitano il volume climatizzato verso l’esterno, occorre verificare l’assenza di condensazioni interstiziali e del rischio di formazione di muffe, con particolare attenzione ai ponti termici negli edifici di nuova costruzione.

Per le coperture viene inoltre prevista la verifica, in termini di rapporto costi-benefici, dell’utilizzo di materiali a elevata riflettanza solare, con l’obiettivo di contenere i fabbisogni energetici per il raffrescamento estivo.

Il decreto precisa anche che le verifiche sull’involucro devono essere svolte utilizzando le superfici esterne lorde, elemento che incide sulle modalità di calcolo e sulla compilazione della documentazione progettuale.

Per approfondire: le nuove regole di progettazione dell’involucro edilizio sono analizzate in questo articolo di Valeria Erba (ANIT)

Impianti: BACS, dispositivi autoregolanti e relazione tecnica

Tra le novità di maggiore interesse per la progettazione impiantistica vi è l’obbligo, per gli edifici non residenziali dotati di impianti termici con potenza nominale superiore a 290 kW, di installare sistemi di automazione e regolazione degli edifici, cioè BACS, con classe di efficienza B o superiore secondo la norma UNI EN ISO 52120-1.

L’obbligo è però subordinato a due condizioni: l’installazione deve essere tecnicamente realizzabile e deve garantire, al netto di qualunque incentivo o beneficio fiscale, un tempo di ritorno inferiore a 6 anni.

Qualora tali sistemi non vengano installati, la mancata installazione deve essere motivata dal progettista nella relazione tecnica.

Una logica analoga viene introdotta anche in caso di sostituzione del generatore di calore: il generatore deve essere dotato di dispositivi autoregolanti capaci di controllare separatamente la temperatura in ogni vano o, ove giustificabile, in una zona riscaldata o raffrescata dell’unità immobiliare. Anche in questo caso l’obbligo vale se l’installazione è tecnicamente realizzabile e se il tempo di ritorno, al netto di incentivi o benefici fiscali, è inferiore a 6 anni.

Per approfondire: le novità relative agli impianti sono trattate nell’approfondimento di Federico Musazzi (ASSOCLIMA) per INGENIO.

Sul tema specifico dei BACS e del ritorno dell’investimento entro 6 anni si suggerisce invece la lettura di questo articolo di ANIE

Pompe di calore e macchine frigorifere: riferimento ai regolamenti di prodotto

Per pompe di calore e macchine frigorifere, il decreto non riporta più tabelle puntuali con i requisiti minimi, ma rinvia ai requisiti previsti dai regolamenti di prodotto emanati nel quadro della direttiva 2009/125/CE e del Regolamento 2017/1369/UE sull’etichettatura energetica.

Secondo l’analisi ANCE, si tratta degli stessi requisiti validi anche per l’accesso al Conto Termico 3.0.

Questa impostazione richiede ai progettisti e agli operatori una verifica più diretta della conformità dei prodotti rispetto alla disciplina europea di riferimento e alla documentazione tecnica resa disponibile dai fabbricanti.

Relazione tecnica ex Legge 10: aggiornamento delle verifiche

Il decreto conferma l’obbligo per il progettista di inserire calcoli e verifiche nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici.

Le novità introdotte incidono quindi anche sulla compilazione della relazione tecnica ex Legge 10/91, che dovrà recepire le nuove modalità di verifica su involucro, impianti, ponti termici, H’T, BACS, dispositivi autoregolanti e, ove pertinenti, infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici.

Per approfondire: INGENIO ha pubblicato un confronto tra DM 26 giugno 2015 e DM 28 ottobre 2025 nella compilazione della relazione tecnica ex Legge 10/91


Ricarica dei veicoli elettrici: nuovi obblighi per edifici residenziali e non residenziali

Il decreto introduce anche requisiti specifici per le tecnologie di ricarica dei veicoli elettrici, applicabili agli edifici di nuova costruzione, agli edifici sottoposti a ristrutturazione importante e, in alcuni casi, anche agli edifici esistenti.

Le prescrizioni sono differenziate tra edifici residenziali e non residenziali.

Per gli edifici residenziali nuovi o sottoposti a ristrutturazione importante con oltre 10 posti auto, scatta l’obbligo di predisposizione delle canalizzazioni per tutti i posti auto.

Per gli edifici non residenziali, invece, l’obbligo può riguardare anche l’installazione effettiva di un numero minimo di punti di ricarica elettrica, oltre alla predisposizione delle canalizzazioni, in funzione del numero di posti auto, della tipologia di punti di ricarica e dell’intervento previsto.

Un elemento da non trascurare è che anche gli edifici non residenziali esistenti, pur non sottoposti a ristrutturazione, con più di 20 posti auto, sono soggetti a obblighi di installazione di punti di ricarica, con decorrenze progressive comprese tra il 1° gennaio 2025 e il 1° gennaio 2030, a seconda del numero di posti auto.


Le deroghe da considerare

Il nuovo decreto conferma alcune deroghe già previste dal quadro del 2015.

Restano esclusi dall’applicazione dei requisiti gli interventi di ripristino dell’involucro edilizio che coinvolgono soltanto strati di finitura, interni o esterni, ininfluenti dal punto di vista termico, come le tinteggiature. Sono esclusi anche i rifacimenti di porzioni di intonaco che interessano una superficie inferiore al 10% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.

Sono inoltre esclusi gli interventi finalizzati al mantenimento in efficienza e sicurezza degli impianti e delle loro parti, quando non prevedano alcuna sostituzione dell’impianto o di sue parti.

Il decreto precisa poi che, in caso di interventi sull’impianto termico esistente che comportino il rifacimento di uno strato di un componente dell’involucro, ad esempio il pavimento, e quando tale rifacimento sia specificamente funzionale all’impianto, non è richiesto il rispetto di alcun limite sulla trasmittanza del componente.

Resta confermata anche la maggiorazione del 30% dei valori di trasmittanza nel caso di riqualificazione energetica dell’involucro opaco con isolamento termico dall’interno o in intercapedine, indipendentemente dall’entità della superficie coinvolta.

Per tutte le tipologie di ristrutturazione o riqualificazione, inoltre, in caso di installazione di impianti termici con pannelli radianti a pavimento o a soffitto e in caso di isolamento dall’interno, è confermata la deroga alle altezze minime dei locali di abitazione fino a un massimo di 10 cm. Resta ferma l’altezza minima di 2,55 m nei comuni montani situati ad altitudine superiore a 1.000 metri.

Sicurezza antincendio e valutazione di sicurezza NTC

Il decreto introduce anche un richiamo importante per gli edifici nuovi e per quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti.

Nel caso di interventi riguardanti le parti opache dell’involucro edilizio, ai fini della sicurezza in caso di incendio si applicano le pertinenti disposizioni in materia di prevenzione incendi. Inoltre, viene richiamata la necessità della “Valutazione di sicurezza” di cui al paragrafo 8.3 delle Norme Tecniche per le Costruzioni 2018.

Si tratta di un passaggio rilevante perché collega il tema della prestazione energetica dell’involucro con quello della sicurezza antincendio e della sicurezza strutturale, soprattutto negli interventi sull’esistente.

Una scadenza operativa per aggiornare progetti, verifiche e software

L’entrata in vigore del nuovo Decreto Requisiti Minimi non rappresenta soltanto un aggiornamento formale del quadro normativo.

Dal 3 giugno, i professionisti dovranno verificare con attenzione il regime applicabile ai progetti in corso e aggiornare criteri di calcolo, impostazione della relazione tecnica, verifiche sull’involucro, valutazione dei ponti termici, analisi degli impianti, obblighi BACS e prescrizioni per la ricarica elettrica.

Il passaggio dal DM 2015 al DM 2025 richiede quindi un adeguamento operativo della filiera tecnica: progettisti, imprese e pubbliche amministrazioni dovranno confrontarsi con un quadro più articolato, nel quale la prestazione energetica dell’edificio viene valutata in modo sempre più integrato tra involucro, impianti, automazione, sicurezza e mobilità elettrica.

Per una lettura di sintesi delle principali novità si rimanda anche all’analisi ANCE del decreto.


FAQ Tecniche: Decreto Requisiti Minimi 2025 - Prestazione energetica edifici

Cos'è il Decreto Requisiti Minimi 2025 e cosa sostituisce?

Il DM 28 ottobre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2025, è il provvedimento che aggiorna il quadro normativo sulla prestazione energetica degli edifici in Italia. Aggiorna il DM 26 giugno 2015, che rimane applicabile fino al 2 giugno 2025. Dal 3 giugno 2025, il nuovo decreto è l'unico riferimento per la definizione dei requisiti minimi relativi a isolamento dell'involucro, impianti termici, automazione edifici, mobilità elettrica e relative verifiche documentali. Il provvedimento recepisce gli aggiornamenti introdotti dalla normativa europea in materia di prestazione energetica.

A quali interventi edilizi si applica il nuovo decreto?

Il decreto si applica a edifici di nuova costruzione, demolizioni e ricostruzioni, ampliamenti volumetrici, ristrutturazioni importanti di primo e secondo livello e riqualificazioni energetiche. Un ampliamento è assimilato a nuova costruzione se il volume lordo climatizzato supera il 15% di quello esistente o 500 m³. Le ristrutturazioni importanti di primo livello riguardano interventi sull'involucro con incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva, comprensivi della ristrutturazione dell'impianto termico dell'intero edificio. Quelle di secondo livello si applicano a interventi tra il 25% e il 50% della stessa superficie.

Cosa cambia per i ponti termici con il nuovo decreto?

Una delle novità più rilevanti riguarda l'introduzione dei ponti termici nell'edificio di riferimento, utilizzato per verificare la prestazione degli edifici nuovi e di quelli in ristrutturazione importante di primo livello. Il decreto associa trasmittanze termiche lineiche differenziate per zona climatica a specifiche tipologie costruttive: aggancio balcone, davanzale serramento, spalla serramento, architrave serramento, cassonetto serramento. Per le ristrutturazioni importanti di secondo livello, la verifica della trasmittanza termica deve essere comprensiva dei ponti termici, con tipologie più numerose che includono pilastri, solai interpiano e angoli. I valori variano in funzione della zona climatica e della posizione dell'isolante (esterno, interno o in intercapedine).

Cos'è il coefficiente H'T e come cambiano i limiti?

Il coefficiente medio globale di scambio termico H'T è un parametro che sintetizza la dispersione termica dell'involucro edilizio per unità di superficie disperdente. Il nuovo decreto differenzia i valori massimi ammissibili tra edifici nuovi e ristrutturazioni importanti di primo livello, articolandoli per zona climatica (tabelle in Appendice A). Per gli edifici ristrutturati, i limiti dipendono anche dal rapporto — calcolato ex ante — tra la superficie dei componenti vetrati e la superficie complessiva dei componenti opachi e trasparenti. Le verifiche devono essere condotte utilizzando le superfici esterne lorde. Per le ristrutturazioni importanti di secondo livello, la verifica H'T viene invece eliminata.

Quando è obbligatorio installare i BACS e cosa prevede la norma di riferimento?

I sistemi di automazione e controllo degli edifici (BACS) devono essere installati negli edifici non residenziali dotati di impianti termici con potenza nominale superiore a 290 kW, a condizione che l'installazione sia tecnicamente realizzabile e che il tempo di ritorno, al netto di incentivi o benefici fiscali, sia inferiore a 6 anni. La classe di efficienza richiesta è la B o superiore, secondo la norma UNI EN ISO 52120-1 (Prestazione energetica degli edifici — Controllo, automazione e gestione degli edifici). Se i BACS non vengono installati, il progettista è tenuto a motivare la mancata installazione nella relazione tecnica.

Quali obblighi introduce il decreto per la ricarica dei veicoli elettrici?

Il decreto differenzia gli obblighi tra edifici residenziali e non residenziali. Per gli edifici residenziali nuovi o in ristrutturazione importante con oltre 10 posti auto, è obbligatoria la predisposizione delle canalizzazioni per tutti i posti auto. Per gli edifici non residenziali l'obbligo può includere anche l'installazione effettiva di punti di ricarica, in funzione del numero di posti auto, della tipologia di punti di ricarica e dell'intervento. Gli edifici non residenziali esistenti con più di 20 posti auto, anche se non in ristrutturazione, sono soggetti a obblighi di installazione con scadenze progressive tra il 1° gennaio 2025 e il 1° gennaio 2030

Quali sono le principali deroghe previste dal nuovo decreto?

Il decreto conferma le principali deroghe già presenti nel DM 2015. Sono esclusi gli interventi che coinvolgono solo strati di finitura ininfluenti dal punto di vista termico (es. tinteggiature) e i rifacimenti di intonaco su superfici inferiori al 10% della superficie disperdente lorda complessiva. Sono esclusi anche gli interventi di manutenzione degli impianti che non prevedono sostituzioni. È confermata la maggiorazione del 30% dei valori di trasmittanza per riqualificazioni con isolamento dall'interno o in intercapedine. In caso di impianti con pannelli radianti a pavimento o a soffitto e di isolamento dall'interno, è confermata la deroga alle altezze minime dei locali fino a 10 cm, con un minimo assoluto di 2,55 m nei comuni montani oltre i 1.000 m di altitudine.

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