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Delibera condominiale non impugnata? il compenso al tecnico è dovuto anche se i lavori non vengono realizzati

La Corte d'Appello di Ancona chiarisce che, se la delibera condominiale che conferisce l'incarico a un professionista e ne approva il compenso non viene impugnata nei termini di legge, diventa definitiva e il pagamento della parcella è dovuto, anche se i lavori non vengono poi realizzati.

L’articolo tratta la sentenza della Corte di Appello di Ancona in merito all'impugnazione di una delibera condominiale che approvava il pagamento della parcella di un architetto incaricato di redigere uno studio di fattibilità per il Superbonus 110%. Una condomina sosteneva che il professionista non avesse svolto correttamente l'incarico e che il compenso non fosse dovuto. La Corte d'Appello ha respinto il ricorso, affermando che l'incarico e il relativo compenso erano stati approvati con precedenti delibere mai impugnate e ormai divenute definitive. Eventuali contestazioni sulla qualità della prestazione avrebbero dovuto essere fatte valere con un'azione di responsabilità contro il tecnico e non impugnando la delibera di pagamento.


Il caso

Il condominio aveva incaricato un architetto di predisporre uno studio di fattibilità per lavori di riqualificazione energetica con il Superbonus 110%, ma mai realizzati perché mancava l'unanimità necessaria ad approvare le opere. L'assemblea aveva, ció nonostante, approvato il pagamento della parcella del professionista. Una condomina ha impugnato tale delibera, sostenendo che lo studio redatto dal tecnico incaricato fosse inadeguato, che l'amministratore avesse condizionato il voto dell'assemblea e che la fattura fosse stata contabilizzata nell'esercizio sbagliato, cioè nel bilancio dell'anno successivo.

Delibera condominiale non impugnata: il compenso dell'architetto va pagato!!!

Il giudice precisa che “E’ incontroversa l’esistenza di due delibere antecedenti a quella gravata che non sono state impugnate: - la delibera del ** maggio 2021, con la quale veniva disposto di conferire l’incarico per lo studio di fattibilità dei lavori di riqualificazione dello stabile condominiale all’architetto *** ***, che prevedeva le condizioni economiche del suddetto incarico professionale, stante la consegna a tutti i condomini del preventivo predisposto dall’architetto; - la successiva delibera del ** marzo 2022, con la quale i condomini deliberarono di non procedere alla esecuzione dei lavori in mancanza del raggiungimento dell’unanimità. Orbene, la delibera del 31 gennaio 2023, l’unica impugnata, che ha approvato il rendiconto ed in particolare il pagamento della parcella dell’architetto, ha natura meramente esecutiva di decisioni ormai consolidate, inerenti l’obbligazione contrattuale sorta tra il *** *** e l’architetto *** ***. (…) In conclusione non è dunque ravvisabile alcun eccesso di potere, avendo la maggioranza assembleare deciso di corrispondere il compenso al professionista a seguito del conferimento dell’incarico e dell’adempimento della prestazione, in esecuzione delle delibere precedenti, ormai definitive e vincolanti.”
Il condominio aveva già approvato, con due delibere mai impugnate:

  • sia l'incarico all'architetto;
  • sia le condizioni economiche del suo compenso.

Successivamente, l'assemblea aveva deciso di non realizzare i lavori, ma ciò non eliminava l'obbligo di pagare il professionista per l'attività già svolta. La delibera che disponeva il pagamento della parcella, si limitava quindi a dare esecuzione a decisioni ormai definitive. Per questo motivo non vi è stato alcun abuso di potere da parte dell'assemblea, poiché il compenso era dovuto in forza dell'incarico regolarmente conferito e della prestazione eseguita.
Qualora ne sussistessero i presupposti e se si volesse contestare la prestazione andava promossa un'apposita azione legale avverso il tecnico e non avverso la delibera condominiale.

Quindi...

...ATTENZIONE, quando una delibera che conferisce un incarico professionale e ne approva il compenso non viene impugnata nei termini di legge essa diventa definitiva e vincolante, ogni altro atto è puramente esecutivo.

Scarica la sentenza in allegato

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FAQ Tecniche: Delibera condominiale non impugnata: quando il compenso del tecnico è dovuto

Quando una delibera condominiale diventa definitiva?
Una delibera annullabile diventa definitiva se non viene impugnata nei termini previsti dall'art. 1137 c.c. Decorso tale termine, i suoi effetti diventano vincolanti per tutti i condomini, salvo le ipotesi di nullità individuate dalla giurisprudenza.

Il professionista ha diritto al compenso anche se i lavori non vengono realizzati?

Sì, se l'incarico professionale è stato validamente conferito e la prestazione è stata eseguita secondo quanto pattuito. L'eventuale mancata realizzazione delle opere non elimina automaticamente il diritto al compenso.

È possibile contestare una parcella impugnando la delibera di pagamento?

Non sempre. Se il conferimento dell'incarico e il compenso erano già stati approvati con precedenti delibere non impugnate, la successiva delibera di pagamento può avere natura esclusivamente esecutiva.

Quale norma disciplina l'impugnazione delle delibere condominiali?

Il riferimento principale è l'art. 1137 del Codice Civile, che disciplina termini e modalità di impugnazione delle deliberazioni assembleari. Per gli aspetti processuali occorre inoltre considerare la normativa vigente e la relativa giurisprudenza.

Se il professionista ha lavorato male, quale tutela ha il condominio?

Il condominio può promuovere un'autonoma azione di responsabilità nei confronti del professionista qualora ricorrano i presupposti previsti dal contratto e dalla normativa civilistica, senza confondere tale azione con l'impugnazione della delibera assembleare.

Questo principio vale solo per il Superbonus?

No. Il principio riguarda il rapporto tra delibera assembleare, incarico professionale e obbligazione contrattuale e può trovare applicazione anche in altri incarichi tecnici conferiti dal condominio.

Quali errori devono evitare amministratori e condomini?

Occorre verificare tempestivamente il contenuto delle delibere e valutare l'eventuale impugnazione entro i termini di legge. Una volta consolidata la delibera, non è normalmente possibile rimettere in discussione decisioni già definitive attraverso successivi provvedimenti assembleari.

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