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Demolizione: per la Cassazione l'ordine è amministrativo e non prescrivibile

La rimozione dell'abuso edilizio è una sanzione amministrativa e non si prescrive. Con la sentenza 49331 la Corte di cassazione ricorda che l’ordine di demolizione, anche se arriva dal giudice penale, non ha finalità punitive ed è solo a tutela del territorio

Non c'è punizione nell'ordine dei demolizione dell'abuso edilizio. E' la 'chiave' della sentenza 49331, con la quale la Corte di Cassazione ha sancito che l’intervento di demolizione non può essere considerato una sanzione penale, nel senso indicato dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, ma ha il solo scopo di tutelare il territorio riportando i luoghi nello stato in cui erano prima dell’abuso.

La Cassazione si è espressa in tal modo accogliendo il ricorso del Pm contro l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che aveva dichiarato estinto per "decorso del tempo" l’ordine di demolizione di alcuni immobili abusivi. E' la premessa, infatti, ad essere sbagliata nella decisione del Giudice di dichiarare prescritto l'ordine, che non è disciplina penale ma amministrativa.

Il Procuratore della Repubblica, cioè, chiede alla Cassazione di annullare un’ordinanza adottata senza tenere conto che l’ordine di demolizione, come affermato anche dalla dottrina, é una sanzione amministrativa di tipo ablatorio, accessoria alla sentenza di condanna impartita dal giudice penale. Nel ricorso, il Pm sottolinea le differenze esistenti tra l’ordine di demolizione e la confisca, applicabile in caso di lottizzazione abusiva. Queste differenze sono decisive per evitare la prescrizione del'ordine di demolizione, tanto che la Cassazione conferma l'errore di fondo del Giudice, ossia lo sbaglio nell’interpretazione sulla giurisprudenza della Corte europea, senza considerare la vigente disciplina urbanistica (Dpr 380/01) che regola la procedura di demolizione degli immobili abusivi.

Significa, di fatto, che il provvedimento finalizzato alla demolizione ha una sua autonomia rispetto a quanto avviene in sede di processo penale tanto è vero - sottolinea la Cassazione - che neppure il sequestro penale dell’immobile è di ostacolo alla sua “distruzione”.