Deroga contributo minimo soggettivo Inarcassa 2026: domanda entro il 1° giugno
Ancora pochi giorni per richiedere la deroga al contributo minimo soggettivo Inarcassa 2026. La misura riguarda gli iscritti che prevedono un reddito professionale inferiore a 19.207 euro e consente di versare il 14,5% del solo reddito effettivamente prodotto, con effetti sull’anzianità previdenziale.
Per ingegneri e architetti iscritti a Inarcassa si avvicina una scadenza previdenziale da non sottovalutare: la domanda per la deroga al contributo minimo soggettivo 2026 deve essere presentata entro il 1° giugno 2026. Il termine ordinario è il 31 maggio, ma per il 2026 è posticipato al 1° giugno perché il 31 maggio cade in giorno festivo.
La misura consente, a determinate condizioni, di non versare il contributo soggettivo minimo e di pagare invece il 14,5% del solo reddito professionale effettivamente prodotto, qualora il reddito 2026 sia inferiore a 19.207 euro. Il versamento dovrà essere effettuato entro dicembre 2027, dopo la presentazione della dichiarazione online relativa al 2026.
Si tratta quindi di uno strumento utile soprattutto per i professionisti che prevedono un anno con redditi contenuti, ma che va valutato con attenzione: la deroga produce infatti effetti sull’anzianità contributiva utile ai fini pensionistici.
Che cos’è la deroga al contributo minimo soggettivo Inarcassa
La deroga al contributo minimo soggettivo è una facoltà prevista dal Regolamento Generale di Previdenza di Inarcassa che consente, per un numero limitato di annualità, di non corrispondere il contributo soggettivo minimo quando il reddito professionale previsto è inferiore alla soglia individuata per l’anno di riferimento.
Per il 2026, la soglia indicata da Inarcassa è pari a 19.207 euro. Chi prevede di conseguire un reddito professionale inferiore a tale importo può richiedere la deroga e, in luogo del contributo minimo soggettivo, versare il 14,5% del reddito effettivamente dichiarato.
La facoltà può essere esercitata per un massimo di 5 anni, anche non continuativi, nell’arco della vita lavorativa.
Cosa consente la deroga
La deroga consente all’iscritto Inarcassa che prevede un reddito 2026 inferiore a 19.207 euro di non versare il contributo minimo soggettivo e di pagare, entro dicembre 2027, il 14,5% del solo reddito professionale effettivamente prodotto.
Domanda entro il 1° giugno 2026: come presentarla
La domanda deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica tramite l’area riservata di Inarcassa On Line, accedendo al menu:
“Agevolazioni” → “Deroga contributo soggettivo minimo”
Per il 2026, come anticipato, la scadenza è fissata al 1° giugno. Inarcassa precisa inoltre che, per i provvedimenti di iscrizione adottati dopo il 31 maggio, la domanda di deroga per l’anno in corso deve essere presentata entro il mese successivo al ricevimento della notifica di iscrizione, secondo le modalità indicate nella stessa comunicazione.
La richiesta riguarda solo l’anno in corso; chi intende usufruire della deroga anche negli anni successivi dovrà presentare una nuova domanda per ciascuna annualità.
La domanda può essere anche annullata, ma solo entro il termine previsto per la richiesta e sempre attraverso la procedura telematica disponibile su Inarcassa On Line.
Chi può richiedere la deroga
Secondo quanto indicato da Inarcassa, la deroga può essere richiesta dagli iscritti che rispettano specifiche condizioni.
In particolare, occorre:
- essere iscritti a Inarcassa al momento della richiesta;
- non essere pensionandi o pensionati Inarcassa;
- non essere titolari di pensione erogata da altro ente previdenziale, salvo la pensione di invalidità civile INPS;
- non usufruire della riduzione prevista per i giovani under 35;
- non aver già esercitato la facoltà di deroga per 5 volte.
Questi requisiti sono centrali perché la deroga non è una misura automatica né generalizzata: deve essere richiesta dal professionista e viene riconosciuta solo in presenza delle condizioni previste.
Cosa si paga comunque: contributo integrativo e maternità
Un aspetto importante riguarda i contributi che non rientrano nella deroga.
La possibilità di non versare il minimo soggettivo non elimina infatti gli altri obblighi contributivi. Inarcassa precisa che il contributo minimo integrativo e il contributo di maternità devono comunque essere versati entro le scadenze previste, cioè 30 giugno e 30 settembre dell’anno in corso.
Per questo motivo il professionista deve distinguere correttamente tra:
- contributo soggettivo minimo, oggetto della deroga;
- contributo integrativo minimo, comunque dovuto;
- contributo di maternità, comunque dovuto.
Cosa accade se è già attiva la rateizzazione dei minimi
La deroga può essere richiesta anche da chi ha già in corso la rateizzazione bimestrale dei contributi minimi. In questo caso, però, il piano di rateizzazione decade.
Le rate già versate vengono compensate con il contributo integrativo e con il contributo di maternità; l’eventuale importo residuo dovrà essere corrisposto al 30 settembre.
È quindi opportuno, per chi ha già attivato un piano di pagamento, verificare con attenzione gli effetti della domanda sulla propria posizione contributiva.
Reddito 2026 sotto o sopra la soglia: cosa cambia nei versamenti
Il meccanismo della deroga si completa con la dichiarazione reddituale relativa al 2026, da presentare nel 2027.
Se il reddito professionale dichiarato per il 2026 risulterà inferiore a 19.207 euro, il professionista dovrà generare, al termine della procedura di dichiarazione online, un avviso PagoPA o un modello F24 per un importo pari al 14,5% del reddito dichiarato, da pagare entro il 31 dicembre 2027.
Se invece il reddito dichiarato sarà pari o superiore a 19.207 euro, l’avviso PagoPA o il modello F24 con scadenza 31 dicembre 2027 conterrà anche l’importo pari al 14,5% del reddito dichiarato, maggiorato degli interessi BCE + 4,50% sul solo contributo minimo dovuto, decorrenti dalle due scadenze ordinarie.
Inoltre, se la dichiarazione reddituale 2026 non viene presentata entro il 31 dicembre 2027, la deroga viene revocata automaticamente, con ripristino del contributo minimo soggettivo dovuto e applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento Generale di Previdenza.
Gli effetti previdenziali: attenzione all’anzianità contributiva
La deroga non è neutra sul piano previdenziale. Il principale effetto riguarda la riduzione dell’anzianità contributiva riconosciuta per l’anno interessato.
Inarcassa chiarisce che la deroga determina una diminuzione dell’anzianità utile ai fini pensionistici, riconosciuta in misura proporzionale a quanto effettivamente versato.
L’esempio riportato da Inarcassa è significativo: a fronte di un reddito professionale 2026 pari a 10.000 euro, il contributo soggettivo dovuto sarebbe pari a 1.450 euro. In questo caso l’anzianità riconosciuta per il 2026 sarebbe pari a 187 giorni, anziché a un’intera annualità.
La scelta di chiedere la deroga, quindi, può alleggerire l’esborso contributivo nel breve periodo, ma incide sull’anzianità previdenziale maturata.
Cosa valutare prima di chiedere la deroga
La deroga al minimo soggettivo Inarcassa può ridurre il carico contributivo per chi prevede redditi bassi, ma comporta un riconoscimento proporzionale dell’anzianità contributiva. Prima di presentare domanda è utile valutare reddito atteso, numero di deroghe già utilizzate e possibili effetti sulla posizione previdenziale.
FAQ su Deroga contributo minimo soggettivo Inarcassa
Chi può chiedere la deroga al contributo minimo soggettivo Inarcassa 2026?
Può richiederla l’iscritto Inarcassa che prevede per il 2026 un reddito professionale inferiore a 19.207 euro, purché rispetti i requisiti previsti: iscrizione attiva, assenza di pensione Inarcassa, mancata fruizione della riduzione under 35 e limite massimo di 5 deroghe già utilizzate.
Entro quando va presentata la domanda di deroga Inarcassa?
La domanda deve essere presentata entro il 31 maggio di ciascun anno. Per il 2026 il termine è posticipato al 1° giugno, perché il 31 maggio cade in giorno festivo. La richiesta va inviata esclusivamente tramite Inarcassa On Line, dal menu “Agevolazioni - Deroga contributo soggettivo minimo”.
Quanto si paga se si ottiene la deroga al minimo soggettivo?
Chi ottiene la deroga e dichiara per il 2026 un reddito professionale inferiore a 19.207 euro dovrà versare il 14,5% del reddito effettivamente prodotto, entro il 31 dicembre 2027, dopo la presentazione della dichiarazione online.
La deroga riguarda anche il contributo integrativo e quello di maternità?
No. La deroga riguarda il contributo soggettivo minimo. Restano comunque dovuti il contributo minimo integrativo e il contributo di maternità, da versare entro le scadenze ordinarie del 30 giugno e del 30 settembre.
La deroga riduce l’anzianità contributiva ai fini pensionistici?
Sì. La deroga comporta una riduzione dell’anzianità contributiva utile alla pensione, riconosciuta in proporzione a quanto versato. È comunque possibile integrare gli importi non versati tramite domanda di riscatto, così da recuperare l’anzianità previdenziale intera.
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