Detrazione premio assicurativo condominiale per eventi calamitosi: le regole
Le spese sostenute per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi, stipulate per unità immobiliari a uso abitativo e relative pertinenze, sono detraibili dall’Irpef nella misura del 19%. In condominio, si può detrarre la propria quota/premio di riferimento anche in caso di stipula di polizza per l'intero edificio.
È possibile portare in detrazione la quota di premio assicurativo per eventi calamitosi pagata dal condominio per la propria unità abitativa? Domanda interessante e sempre attuale, in tempi di polizze catastrofali obbligatorie e facoltative, alla quale l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in una risposta pubblicata il 19 dicembre 2025 sulla "Posta di Fisco Oggi".
Il caso: polizza non stipulata personalmente
Il condomino, nel caso di specie, non aveva stipulato direttamente la polizza, ma aveva sostenuto il costo indirettamente, tramite pagamento delle spese condominiali relative a una polizza assicurativa contro le calamità naturali stipulata dal condominio per l'edificio nella sua interezza.
In merito, va ricordato che la norma di riferimento è l'art.15 comma 1 lett.f-bis) del TUIR, che consente la detrazione di una quota - quella, appunto, riferita alla propria abitazione - per questo tipo di polizza.
Detrazione premio assicurativo: i chiarimenti del Fisco
L'AdE spiega che le polizze a garanzia del fabbricato stipulate dal condominio rientrano tra quelle che danno diritto alla detrazione, relativamente alla quota di premio riferita alla singola unità immobiliare residenziale e alle relative pertinenze.
Non conta, quindi, che l'assicurazione sia stata contratta in maniera diretta dal condomino, ma solo che la cifra relativa alla propria abitazione personale sia stata effettivamente pagata.
I documenti necessari e la tipologia di pagamento richiesta
A tale scopo - continua il Fisco - è necessaria la dichiarazione dell’amministratore di condominio che attesti la quota del premio riferito a ciascun condomino e, come visto scopra, che lo stesso sia stato effettivamente pagato.
In alternativa il condomino dovrà esibire copia della polizza e della documentazione da cui si evinca la quota di premio sostenuta con riferimento alla propria unità immobiliare.
La detrazione spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri tipi di pagamento tracciabili.
In definitiva: non importa se la polizza copre l'intero edificio ed è intestata al condominio, ma fa fede la quota/premio singola per edificio, sempre che si disponga dei documenti che ne comprovano il pagamento.
Spese per assicurazioni rischio eventi calamitosi: riepilogo delle regole
Riguardo alle spese per polizze assicurative contro eventi calamitosi, ricordiamo che le spese sostenute per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi, stipulate per unità immobiliari a uso abitativo e relative pertinenze, sono detraibili dall’Irpef nella misura del 19% (articolo 15, comma 1, lett. f-bis, del Tuir).
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