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Detrazioni fiscali: il punto della situazione al rientro dalle ferie estive

Parliamo di bonus edilizi e novità al rientro dalla pausa estiva. L’articolo fornisce spunti di lettura e di approfondimenti su vari aspetti legati al mondo delle detrazioni fiscali: dalle imminenti scadenze alle novità legate all’emanazione di Circolari e Risposte dell’Agenzia delle Entrate, da giugno scorso ad oggi.

La scadenza imminente del 30 settembre

La prossima scadenza in termini temporali è quella del 30 settembre prossimo, data entro la quale completare almeno il 30% dell’intervento complessivo sugli immobili unifamiliari e le unità immobiliari funzionalmente indipendenti con accesso autonomo, se si vuole usufruire del Superbonus fino al 31 dicembre 2022. La Commissione di monitoraggio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLLPP), in un documento approvato il 5 settembre scorso, ha fatto sapere che è il direttore dei lavori che in questo caso è chiamato a redigere una dichiarazione (basata su idonea documentazione probante) che attesti il raggiungimento del 30% dell’intervento complessivo entro fine settembre, e tale dichiarazione deve essere conservata ed esibita agli organi di controllo.

Le novità estive

Molte delle novità estive sul tema delle detrazioni fiscali sono contenute nella Circolare dell’AdE n. 23/E/2022 di fine giugno scorso, nella quale l’Agenzia ha raggruppato tutti i chiarimenti forniti, negli ultimi mesi, con le risposte alle istanze di interpello. Vediamone alcune di seguito.
Barriere architettoniche
Il Bonus 75% per l’eliminazione delle barriere architettoniche in scadenza al 31 dicembre 2022 è confermato essere usufruibile anche dalle imprese su immobili di loro proprietà concessi in locazione
, come specificato dall’AdE con la risposta n. 444/2022.

La possibilità di detrarre le spese per l’installazione di ascensori o di introdurre misure per l’abbattimento delle barriere architettoniche è passata nell’ultimo anno dalla fruizione di un’aliquota al 50%, fino a quella del 75% e 110%. Per approfondimenti leggi "Il quadro aggiornato a Settembre 2022" di Ivana Lisitano

Serramenti, chiusure oscuranti, schermature solari

È del 8 luglio la risposta dell’AdE n. 369/2022 sulla sostituzione dei serramenti, delle chiusure oscuranti, ed installazione delle schermature solari. E’ possibile ad esempio beneficiare del Superbonus per la sostituzione degli infissi esistenti, anche con variazione di dimensione e/o numero di infissi, purchè la superficie finale complessiva sia al più uguale a quella esistente. Per le spese sostenute per l’eventuale installazione di ulteriori infissi - che nella situazione finale comportano un aumento della superficie complessiva iniziale - sarà possibile fruire della detrazione spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, nella misura del 50% delle spese sostenute. Se congiuntamente alla sostituzione dei serramenti ricadenti nel Superbonus si effettuano sostituzione di scuri, persiane, cassonetti e/o inserimento di schermature solari, questi rientrano nel Superbonus se contribuiscono al superamento di 2 classi energetiche. Diversamente, ha concluso l’Agenzia, se l’installazione è disgiunta dalla sostituzione dei serramenti, questa costituisce un intervento autonomo, per il quale è possibile fruire dell’Ecobonus.

Per avere uno scenario aggiornato delle casistiche incentivabili leggi "Sostituzione degli infissi: il punto a settembre 2022" di Giulia Bufo

Novità interessanti anche a livello fiscale

Parliamo di cessione del credito. Per superare infatti lo stallo degli ultimi mesi e riattivare il mercato, la legge n. 91 del 15 luglio scorso di conversione del c.d. Decreto Aiuti ha ampliato a tutti i titolari di partita Iva individuali che abbiano un conto corrente con l’istituto, la possibilità di acquisto dalle banche dei crediti d’imposta derivanti da imprese di costruzione o privati.
In attesa di istruzioni operative da parte dell’AdE, un emendamento all’interno del DDL n. 2685 di conversione del c.d. Decreto Aiuti bis (approvato in via definitiva dal Senato il 20 settembre scorso) stabilisce che la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e/o dei cessionari per la cessione dei crediti, si configura solo se in presenza di “dolo o colpa grave”.

Per avere uno scenario aggiornato sulle possibilità di cessione dei crediti edilizi, leggi anche "Cessione del credito dei Bonus" di Roberto Gai

Spese tecniche non agevolabili

E se l’intera operazione prevede la presenza di un general contractor? Sempre all’interno della circolare 23/E/2022 l’AdE specifica che non sono agevolabili i costi riferiti al lavoro di coordinamento perché non direttamente imputabili alla realizzazione dell’intervento agevolato medesimo. Alla stessa conclusione si era giunti per gli amministratori di condominio, i quali adempimenti amministrativi possono rientrare all’interno delle spese del Superbonus solo nel caso in cui è il responsabile dei lavori a nominare l’amministratore stesso, confermando che il suo lavoro è strettamente correlato all’esecuzione degli interventi agevolabili.

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