EPBD e riqualificazione degli edifici: Bruxelles apre l’infrazione contro 19 Paesi, Italia inclusa
La nuova direttiva europea EPBD impone agli Stati membri una strategia strutturata per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio. Il fulcro è il Piano nazionale di ristrutturazione degli edifici, documento che definisce obiettivi, misure e investimenti verso edifici a emissioni zero. Il mancato invio entro il 2025 ha portato Bruxelles ad avviare procedure di infrazione contro 19 Paesi, tra cui l’Italia.
La Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione contro 19 Stati membri per il mancato invio, entro il 31 dicembre 2025, del progetto di Piano nazionale di ristrutturazione degli edifici previsto dalla direttiva EPBD “Case Green”. Gli Stati dovranno dare risposta entro due mesi. Il ritardo italiano non è un indice di difficoltà, ma rappresenta il segno di un lavoro di adattamento che porterà ad un Piano più realistico, efficace e sostenibile nel medio‑lungo periodo.
Direttiva EPBD 2024 e procedure di infrazione UE sui piani di ristrutturazione degli edifici
Con la Direttiva (UE) 2024/1275 sulla prestazione energetica nell’edilizia l’Unione europea chiede a ogni Stato membro di fare un salto di qualità nella pianificazione della riqualificazione del proprio patrimonio edilizio.
Il cuore di questa pianificazione è il Piano nazionale di ristrutturazione degli edifici, destinato a sostituire le vecchie strategie di ristrutturazione a lungo termine. Nel pacchetto di decisioni sulle infrazioni di marzo, la Commissione europea ha avviato tre nuove procedure nel settore dell’energia, inviando lettere di costituzione in mora ad alcuni Stati membri per mancato rispetto degli obblighi previsti dal diritto UE. In assenza di risposte soddisfacenti, la Commissione potrà passare alla fase successiva della procedura di infrazione, emettendo un parere motivato.
La comunicazione, datata 11 marzo 2026 è riportata al seguente LINK.
Infrazioni UE nel settore energia: piani clima, edifici e sicurezza elettrica
Le tre procedure riguardano:
1. Piani nazionali energia e clima (NECPR)
La Commissione ha inviato lettere ad Austria e Romania perché non hanno ancora trasmesso tutte le informazioni richieste nei rapporti biennali di progresso sui piani nazionali integrati energia e clima (NECPR), dovuti entro il 15 marzo 2025.
Questi rapporti sono essenziali per monitorare l’attuazione degli obiettivi nazionali 2021‑2030 in materia di decarbonizzazione, efficienza energetica, sicurezza energetica, mercato interno e ricerca/competitività. Gli Stati interessati hanno due mesi per completare l’invio dei dati richiesti.
2. Piani nazionali di ristrutturazione degli edifici (NBRP)
Lettere di costituzione in mora sono state inviate a 19 Stati membri (tra cui Belgio, Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Svezia e altri) per non aver presentato entro il 31 dicembre 2025 il progetto di Piano nazionale di ristrutturazione degli edifici. Questi piani devono definire la strategia a lungo termine per rendere il parco immobiliare nazionale altamente efficiente, decarbonizzato e performante entro il 2050, in linea con la rifusione della direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia. Il ritardo ostacola la valutazione della Commissione e la piena attuazione degli obiettivi energetici e climatici. Anche in questo caso gli Stati hanno due mesi per rispondere.

3. Piano di preparazione ai rischi nel settore elettrico. La Commissione ha inviato una lettera al Belgio per non aver notificato: il piano di preparazione ai rischi modificato, richiesto dopo il parere della Commissione del 3 novembre 2022 e la bozza del piano di preparazione ai rischi aggiornato, che doveva essere trasmessa sei mesi prima del termine del 5 gennaio 2026. Questo piano serve a prevenire e gestire crisi elettriche (per esempio dovute a eventi climatici estremi o attacchi informatici) e ha forte rilevanza transfrontaliera. Il Belgio è l’unico Stato membro a non aver trasmesso la bozza aggiornata. Anche qui il termine di risposta è di due mesi.
La situazione italiana
L’Italia è in ritardo, ma questo può essere letto anche in chiave costruttiva. Il Piano nazionale di ristrutturazione degli edifici è uno strumento molto complesso, che intreccia energia, welfare, politiche abitative, finanza pubblica e mercato edilizio: si può cercare una spiegazione nel ritardo nella ricerca di utilizzare meglio le esperienze maturate con il Superbonus, con i fondi PNRR nonché le prime applicazioni della EPBD in altri Paesi. Il confronto con la Commissione nell’ambito della procedura di infrazione può diventare un’occasione per:
- allineare il Piano agli obiettivi europei evitando correzioni successive;
- costruire un quadro più solido di regole e incentivi, riducendo l’incertezza per famiglie e imprese;
- integrare meglio il Piano con i nuovi cicli di programmazione energia‑clima e con le risorse europee disponibili.
In questa prospettiva, il ritardo non è solo un indice di difficoltà, ma anche il segno di un lavoro di adattamento che, se ben gestito, può portare a un Piano più realistico, efficace e sostenibile nel medio‑lungo periodo. Nonostante ciò, le tempistiche sono serrate e la Commissione ribadisce la necessità di accelerazione sulla redazione dei piani.
Guida alla Direttiva Case Green (EPBD IV)
Il Piano nazionale di ristrutturazione degli edifici: cosa prevede la direttiva EPBD “Case Green”
Al seguente LINK sono pubblicati i piani pubblicati, ovvero quelli dei seguenti paesi: Spagna, Slovenia, Romania, Lituania, Finlandia, Croazia, Bulgaria e Belgio.
La direttiva EPBD fissa un obiettivo molto chiaro: parco immobiliare europeo decarbonizzato e a emissioni zero entro il 2050. Il Piano nazionale di ristrutturazione degli edifici è lo strumento di regia attraverso cui ogni Paese deve programmare, monitorare e finanziare la trasformazione del proprio parco immobiliare residenziale e non residenziale, pubblico e privato.
Il Piano nazionale di ristrutturazione degli edifici è il perno attorno al quale ruota l’attuazione della nuova EPBD negli Stati membri. La sua qualità – in termini di analisi del parco edilizio, chiarezza degli obiettivi, credibilità delle misure e sostenibilità finanziaria – determinerà la capacità di ciascun Paese di:
- ridurre consumi energetici ed emissioni del proprio patrimonio edilizio;
- tutelare le famiglie più esposte alla povertà energetica;
- modernizzare il settore delle costruzioni, creando occupazione qualificata;
- trasformare gli edifici esistenti in edifici a emissioni zero entro il 2050.
Per il mondo delle costruzioni, dell’energia e dell’abitare, si tratta di una sfida strutturale: il Piano nazionale non è più un documento per addetti ai lavori, ma la base programmatica su cui si giocherà una parte decisiva della transizione energetica ed ecologica del Paese.
Contenuti obbligatori del Piano nazionale di ristrutturazione degli edifici
L’articolo 3 della Direttiva EPBD definisce in modo preciso cosa deve contenere il Piano nazionale di ristrutturazione degli edifici. In sintesi, il documento si articola in quattro parti principali:
Rassegna del parco immobiliare nazionale
Ogni Stato deve partire da una fotografia aggiornata del proprio patrimonio edilizio, che includa almeno:
- suddivisione per tipologie di edifici (residenziale/non residenziale, pubblico, edilizia sociale, ecc.);
- distribuzione per classi di prestazione energetica e presenza di edifici con le prestazioni peggiori, inclusa la quota del 43% di edifici residenziali peggio performanti su cui intervenire prioritariamente;
- tassi storici di ristrutturazione, distinti per profondità degli interventi;
- consumi annui di energia primaria e finale per settore d’uso e per tipologia edilizia;
- emissioni operative di gas a effetto serra.
Questa rassegna deve basarsi, dove possibile, sui dati della banca dati nazionale degli attestati di prestazione energetica prevista dall’art. 22 EPBD e su campionamenti statistici rappresentativi.
Obiettivi energetici degli edifici europei: le tappe 2030, 2040 e 2050
Il Piano deve contenere una roadmap di lungo periodo che traduca l’obiettivo 2050 in traguardi intermedi chiari e misurabili. La direttiva chiede esplicitamente:
- obiettivi nazionali per il 2030, 2040 e 2050 relativi a:
- tasso annuo di ristrutturazione energetica;
- riduzione dei consumi di energia primaria e finale del parco immobiliare;
- riduzione delle emissioni operative di gas a effetto serra;
- una traiettoria nazionale specifica per il residenziale (art. 9, par. 2) che assicuri:
- diminuzione del consumo medio di energia primaria di almeno il 16% entro il 2030;
- diminuzione del 20‑22% entro il 2035;
- progressiva riduzione fino al 2050 in linea con il traguardo degli edifici a emissioni zero;
- con almeno il 55% del risparmio conseguito attraverso la ristrutturazione del 43% degli edifici residenziali con le prestazioni peggiori;
- scadenze specifiche per il non residenziale (art. 9, par. 1) legate alle nuove norme minime di prestazione energetica: entro il 2030 e il 2033 gli edifici non residenziali dovranno collocarsi al di sotto di soglie massime di consumo energetico definite a livello nazionale, con ulteriori tappe verso il 2040 e il 2050.
La tabella di marcia deve inoltre quantificare i benefici attesi in termini di risparmio energetico, riduzione della povertà energetica e miglioramento della qualità degli ambienti interni.
Politiche e strumenti per la riqualificazione energetica degli edifici
Il Piano non è un documento meramente descrittivo: deve elencare le politiche e misure concrete, in essere e previste, per realizzare la roadmap. Tra i contenuti richiesti:
- norme minime di prestazione energetica per il patrimonio non residenziale e, in via facoltativa, ulteriori standard nazionali anche per il residenziale;
- misure di promozione delle ristrutturazioni profonde, anche per fasi, in coerenza con il nuovo concetto di “ristrutturazione profonda” (art. 2, punto 20 e art. 42 considerando);
- strategie mirate alla decarbonizzazione del riscaldamento e raffrescamento, con piani di eliminazione graduale delle caldaie alimentate a combustibili fossili e valorizzazione delle reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti;
- politiche contro la povertà energetica e di tutela delle famiglie vulnerabili, incluse misure per prevenire sfratti dovuti a ristrutturazioni e limiti agli aumenti incontrollati dei canoni;
- promozione dell’energia rinnovabile negli edifici, anche mediante l’obbligo di predisposizione al solare e l’installazione di impianti solari adeguati (art. 10);
- sviluppo di sportelli unici per la ristrutturazione (art. 18) e di strumenti di assistenza tecnica a cittadini, PMI e amministrazioni locali;
- misure per la qualità degli interventi (formazione e certificazione di progettisti, installatori, imprese edili) e per la disponibilità di una forza lavoro qualificata;
- integrazione con le politiche di mobilità sostenibile (infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e posti bici, art. 14) e con gli approcci a scala di distretto o quartiere.
Investimenti e strumenti finanziari per la transizione energetica degli edifici
Un capitolo centrale del Piano è la panoramica del fabbisogno di investimenti e delle risorse disponibili. Per ogni orizzonte temporale (2030, 2040, 2050) vanno stimati:
- investimenti complessivi necessari, distinguendo tra quota pubblica e privata;
- principali fonti di finanziamento:
- fondi nazionali e locali;
- fondi europei (dispositivo per la ripresa e la resilienza, fondi di coesione, Fondo sociale per il clima, proventi ETS, InvestEU, ecc.);
- strumenti di mercato (mutui ipotecari verdi, prestiti per l’efficienza energetica, contratti di rendimento energetico, schemi “in bolletta”, fondi di garanzia);
- risorse amministrative e capacità istituzionali necessarie per implementare il Piano.
La direttiva invita esplicitamente gli Stati a predisporre regimi di finanziamento mirati per famiglie vulnerabili, edilizia sociale e edifici con le prestazioni peggiori, e a raccordare gli incentivi alla quantità di risparmio energetico effettivamente conseguita.
Tempistiche e procedura europea
La Direttiva EPBD prevede una scansione precisa.
- Entro il 31 dicembre 2025 gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione la prima proposta di Piano nazionale di ristrutturazione degli edifici. Questa data è stata rispettata da alcuni Stati membri quali la Danimarca, la Spagna ed altri sei Stati.
- Entro il 31 dicembre 2026 devono inviare il Piano definitivo, integrato nei Piani nazionali integrati per l’energia e il clima aggiornati.
- Successivamente, il Piano va aggiornato ogni cinque anni, in parallelo con i cicli di programmazione energia‑clima.
Prima dell’invio, ogni Stato è tenuto a svolgere una consultazione pubblica ampia e documentata, che coinvolga:
- autorità regionali e locali;
- parti sociali e rappresentanze economiche;
- società civile, associazioni di settore, organizzazioni che operano con famiglie vulnerabili.
La Commissione europea, ricevuti i Piani, ne valuta ambizione, coerenza con gli obiettivi clima‑energia e robustezza finanziaria, e può formulare raccomandazioni specifiche per Paese. Gli Stati devono “tenerne debito conto” o, in caso contrario, motivare pubblicamente il mancato recepimento.
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Un cambio di paradigma: dalla somma di interventi alla strategia di sistema
La novità più rilevante introdotta dalla EPBD non è soltanto l’innalzamento degli obiettivi energetici, ma il passaggio da una logica frammentata di incentivi e obblighi settoriali a una pianificazione integrata di lungo periodo.
Il Piano nazionale di ristrutturazione degli edifici:
- collega in modo esplicito efficienza energetica, lotta alla povertà energetica, politiche abitative e politiche climatiche;
- mette ordine tra i diversi strumenti (norme minime, attestati, passaporti di ristrutturazione, incentivi, sportelli unici, formazione, ispezioni) e li inserisce in un’unica cornice strategica;
- fornisce visibilità a cittadini, imprese e investitori sulle evoluzioni normative e di mercato attese fino al 2050.
Per i professionisti del settore edilizio, per le imprese e per le amministrazioni locali, questo significa dover leggere il Piano non come un mero adempimento, ma come una vera e propria roadmap operativa: un documento da cui discenderanno programmi di intervento, criteri di accesso ai fondi, requisiti tecnici e opportunità di sviluppo.
FAQ TECNICHE – Direttiva EPBD: infrazione UE sui Piani nazionali di ristrutturazione
Che cos’è il Piano nazionale di ristrutturazione degli edifici previsto dalla EPBD?
È lo strumento strategico con cui ogni Stato membro programma la trasformazione energetica del proprio patrimonio edilizio. Il Piano sostituisce le precedenti strategie di ristrutturazione a lungo termine e definisce analisi del parco immobiliare, obiettivi di riduzione dei consumi e delle emissioni, misure normative e fabbisogni di investimento necessari per raggiungere la neutralità climatica nel settore edilizio entro il 2050.
A cosa serve e quali edifici coinvolge?
Il Piano riguarda l’intero patrimonio edilizio nazionale: edifici residenziali e non residenziali, pubblici e privati, inclusa l’edilizia sociale. L’obiettivo è pianificare in modo coordinato la riqualificazione energetica del costruito esistente, individuando priorità di intervento, in particolare sugli edifici con le prestazioni energetiche peggiori.
Quali prestazioni energetiche devono essere raggiunte secondo la EPBD?
La direttiva stabilisce che il parco immobiliare europeo debba diventare altamente efficiente e decarbonizzato entro il 2050. Il Piano nazionale deve fissare obiettivi intermedi per il 2030, 2040 e 2050 relativi a tassi di ristrutturazione, riduzione dei consumi energetici e diminuzione delle emissioni operative di gas serra del patrimonio edilizio.
Quali elementi tecnici deve contenere il Piano nazionale?
La direttiva richiede quattro sezioni principali: analisi del parco immobiliare nazionale; tabella di marcia con obiettivi energetici e climatici; pacchetto di politiche e misure per la riqualificazione; stima degli investimenti e delle fonti di finanziamento. Il Piano deve inoltre includere dati su classi energetiche, tassi di ristrutturazione e consumi energetici degli edifici.
Quali strumenti di politica edilizia possono essere previsti nei Piani nazionali?
Tra le misure richieste figurano norme minime di prestazione energetica per gli edifici, incentivi alla ristrutturazione profonda, strategie di decarbonizzazione degli impianti di riscaldamento e raffrescamento, promozione delle rinnovabili negli edifici e creazione di sportelli unici per supportare cittadini, imprese e amministrazioni nei processi di riqualificazione.
Quali sono le implicazioni per progettisti e operatori del settore edilizio?
Il Piano nazionale diventerà la base programmatica delle future politiche di riqualificazione energetica. Da esso dipenderanno incentivi, standard tecnici, programmi di finanziamento e requisiti normativi per gli interventi sugli edifici esistenti. Per progettisti e imprese rappresenta quindi un documento di riferimento per orientare investimenti, competenze e strategie operative nel medio-lungo periodo.
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