Direttiva RED III per l'energia rinnovabile in Italia: obiettivi e ricadute operative per edifici e impianti
Il recepimento della direttiva RED III rafforza l’obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti soggetti a ristrutturazioni rilevanti o di impianto. Le percentuali minime di copertura dei fabbisogni energetici, con obblighi percentuali (15 o 40%) per le ristrutturazioni edilizie, impongono soluzioni progettuali che privilegiano sistemi FER.
L'Italia ha ufficialmente recepito la direttiva RED III, tassello di importanza assoluta in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili.
Il decreto legislativo n.5/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio e in vigore dal prossimo 4 febbraio, ridefinisce infatti il quadro nazionale degli obiettivi sulle fonti rinnovabili al 2030 e rafforza gli strumenti regolatori e incentivanti per il settore edilizio e impiantistico.
Il provvedimento incide in modo significativo sulla progettazione degli edifici e degli impianti termici, valorizzando il contributo delle pompe di calore e rafforzando l’obbligo di integrazione delle FER nei fabbisogni energetici degli edifici.
Il testo definitivo tiene conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari e dell’intesa sancita in Conferenza Unificata.
Gli obiettivi numerici della RED III: il quadro di riferimento
Il decreto recepisce l’innalzamento degli obiettivi europei in materia di energie rinnovabili, fissando un incremento strutturale della quota di FER sui consumi finali lordi entro il 2030. Nello specifico, il target delle rinnovabili si alza al 39.4% (è il consumo finale lordo da raggiungere entro quella scadenza).
Particolare rilievo assume il settore del riscaldamento e raffrescamento, per il quale è previsto un aumento medio annuo della quota di energia rinnovabile, anche attraverso il conteggio dell’energia elettrica rinnovabile utilizzata da sistemi ad alta efficienza.
Ma le novità riguardano non solo gli edifici ma anche trasporti, biomasse, mobilità elettrica.
Il comparto edilizio diventa quindi uno dei principali vettori per il raggiungimento dei target nazionali, visto che in questo settore viene aggiunto un obiettivo nazionale indicativo relativo alla quota di energia rinnovabile prodotta negli edifici (o nelle loro vicinanze) di almeno il 40,1% nel 2030.
L'obiettivo nazionale indicativo relativo all'aumento della quota di fonti rinnovabili sul totale delle fonti energetiche usate a scopi finali energetici e non energetici nel settore dell'industria è inoltre pari ad almeno 1,6 punti percentuali come media annuale calcolata per i periodi dall'anno 2021 all'anno 2025 e dall'anno 2026 all'anno 2030.
Incentivi: criteri tecnici e orientamento alle prestazioni
Il decreto rafforza i meccanismi di sostegno alle rinnovabili, demandando alla normativa attuativa la definizione puntuale degli incentivi. Si tratta di un impostazione a forti tinte prestazionali: l’accesso ai regimi di sostegno è subordinato al rispetto di requisiti tecnici, di efficienza energetica e di conformità alle norme di ecodesign.
Per i professionisti, ciò implica una progettazione impiantistica sempre più integrata, orientata alla verifica delle prestazioni stagionali e alla corretta asseverazione dei requisiti.
Ristrutturazioni dell'impianto termico
L'ambito applicativo degli obblighi ricomprende anche gli interventi di ristrutturazione degli impianti termici. I requisiti minimi saranno stabiliti con un apposito decreto del MASE, da emanare entro 180 giorni, e troveranno applicazione per i titoli e le istanze presentati successivamente alla scadenza di tale termine.
Pompe di calore: requisiti più stringenti
Le pompe di calore sono riconosciute come tecnologia strategica per l’incremento delle FER nel settore civile.
Il provvedimento ne valorizza il contributo ai fini del computo dell’energia rinnovabile per riscaldamento, raffrescamento e produzione di ACS, a condizione del rispetto dei requisiti minimi di efficienza stagionale (SCOP, ηs) e delle norme tecniche di riferimento.
L’energia ambientale utilizzata dalle pompe di calore viene assimilata a fonte rinnovabile, con effetti diretti sia sugli obblighi FER sia sull’accesso agli incentivi.
Obbligo di integrazione delle FER negli edifici: impatti progettuali. Se non si rispetta il limite, niente titolo abilitativo
Il recepimento della RED III ha inoltre, come conseguenza, un rafforzamento della necessità dell'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti soggetti a ristrutturazioni rilevanti o di impianto.
Nello specifico, gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili si applicano anche agli interventi di rifacimento dell’impianto termico, imponendo la copertura mediante FER di una quota dei fabbisogni per la produzione di calore, di energia elettrica e per la climatizzazione estiva. In caso di rinnovo dell’impianto termico, la percentuale minima di consumi da soddisfare con fonti rinnovabili è fissata al 15 per cento.
Per gli edifici esistenti, inoltre, l’obbligo di ricorrere alle FER viene esteso agli interventi di ristrutturazione importante, sia di primo sia di secondo livello: nel primo scenario è richiesta una copertura pari al 40 per cento dei consumi, mentre nel secondo la soglia è ridotta al 15 per cento.
Attenzione: il mancato rispetto dell’obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili determina il diniego del rilascio dell'autorizzazione edilizia.
Le percentuali minime di copertura dei fabbisogni energetici impongono quindi soluzioni progettuali che privilegiano sistemi FER, in particolare pompe di calore, anche in abbinamento a impianti elettrici da fonte rinnovabile.
Dati batterie
A partire dal 30 giugno 2026 tutti i punti di ricarica standard, sia nuovi che oggetto di sostituzione, non accessibili al pubblico e installati sul territorio nazionale, dovranno essere certificati alla norma tecnica CEI 021 per le funzionalità smart.
Trasporti e idrogeno
Tra le principali novità, è stata reintrodotta la disposizione relativa alle fonti rinnovabili nei trasporti (obiettivo 29% di FER entro il 2030), con un esplicito riferimento al ruolo strategico dei biocarburanti e dell’idrogeno.
IL DECRETO LEGISLATIVO 5/2026 DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA FER III E' SCARICABILE IN ALLEGATO
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