Titoli Abilitativi
Data Pubblicazione:

Diritti di terzi: quando e come è possibile intervenire su una SCIA

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) non costituisce un provvedimento amministrativo impugnabile, ma una dichiarazione del privato i cui effetti si producono per legge senza un intervento della PA. Secondo la sentenza TAR Lazio n. 11791/2025, il terzo interessato non può proporre ricorso diretto contro la SCIA edilizia, ma solo sollecitare l’Amministrazione a esercitare i poteri di vigilanza.

SCIA e ricorso del terzo

La SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) è una pratica attraverso la quale vengono avviate alcune attività edilizie senza dover attendere una formale autorizzazione da parte del Comune o di altre autorità.

Essa viene presentata prima di iniziare un’attività (edilizia o produttiva) attraverso una apposita modulistica o specifica sezione di una piattaforma online, ove viene autocertificato il rispetto di tutte le normative edilizie, urbanistiche e di sicurezza da parte di un tecnico mediante asseverazione. Tale documentazione viene posta all'attenzione dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) nel caso di attività produttive (imprese) o dello Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) nel caso di lavori edilizi.

La SCIA quindi costituisce una dichiarazione di volontà del privato di intraprendere una determinata attività che la legge consente direttamente.
Questa caratteristica ha importanti conseguenze poiché non esiste un provvedimento amministrativo da impugnare, e quindi:

i terzi interessati possono o non possono presentare un ricorso per chiederne l’annullamento?

In realtà il terzo può richiedere alla pubblica amministrazione (PA) di esercitare i poteri di controllo previsti dall’art. 19, comma 6-ter, della legge n. 241/1990, secondo il quale la segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.”
Così come in caso di inerzia della PA, il terzo può rivolgersi al giudice amministrativo con l’azione avverso il silenzio inadempimento, chiedendo la condanna dell’ente all’esercizio dei dovuti poteri di verifica.

Tale questione viene affrontata dal TAR per il Lazio con la sentenza n. 11791/2025, che ha confermato l’orientamento consolidato in materia di SCIA e di tutela del terzo controinteressato.

 

Scarica la sentenza in fondo all'articolo

 

SCIA: il TAR Lazio spiega perché non può essere impugnata dal vicino

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) non è suscettibile di impugnazione diretta da parte dei terzi interessati, questo è quanto evince dai chiarimenti emersi nella sentenza del TAR del Lazio n. 11791/2025.

Il ricorrente, proprietario di un immobile ha contestato la legittimità di alcune trasformazioni edilizie avvenute nello stabile ove era presente la propria unità immobiliare. In particolare, aveva denunciato l’uso di CILA per mutare la destinazione d’uso di un appartamento, ritenendo che ciò fosse stato realizzato in violazione delle norme urbanistiche. Dopo varie segnalazioni all’Amministrazione, il Comune aveva svolto accertamenti e dichiarato la nullità delle CILA presentate nel 2020 e nel 2021, ma nel frattempo la parte interessata aveva depositato una SCIA in sanatoria, ritenuta sufficiente per regolarizzare l’intervento.

La SCIA diventa quindi “il protagonista del caso”, infatti, il ricorrente impugna la comunicazione con cui Roma Capitale aveva attestato che le opere contestate risultavano sanate a seguito della presentazione della segnalazione, ritenendo che ciò costituisse un provvedimento lesivo dei diritti di terzi.

Tuttavia, il TAR ha chiarito che “non può essere condivisa la prospettazione del ricorrente secondo cui, con l’atto impugnato, «Roma Capitale [avrebbe] determinato una modifica della situazione giuridica soggettiva in ragione del preteso effetto sanante attribuito alla “SCIA in sanatoria”» (...) poiché gli effetti della SCIA non sono nella disponibilità dell’Amministrazione ma si producono direttamente per legge: dunque, la SCIA presentata dalla *** *** può essere idonea o non idonea a produrre i pretesi effetti sananti, ma è certo che non può essere l’Amministrazione a stabilire, con un atto avente valore provvedimentale, che sia idonea a produrli.”
In sintesi, la SCIA non rappresenta un atto dell’amministrazione, bensì una dichiarazione del privato i cui effetti si producono direttamente per legge. L’Amministrazione non rilascia un titolo né emette un provvedimento autorizzatorio, ma si limita a prendere atto della dichiarazione, conservando il potere di effettuare verifiche e, se è il caso, di esercitare i poteri repressivi.

Inoltre, il TAR per ulteriori chiarimenti richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui “La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ripetutamente puntualizzato che, «stante la natura non provvedimentale di tale istituto, l'azione impugnatoria è inconfigurabile sotto il profilo ontologico e strutturale, stante l'inesistenza di un atto amministrativo (fittizio di diniego) che possa qualificarsi come di esercizio della funzione amministrativa di controllo […]. Gli interessati, quindi, potranno esclusivamente sollecitare le verifiche di competenza dell'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire l'azione avverso il silenzio inadempimento. Tale forma di rimedio ha trovato conferma anche nel secondo correttivo al codice del processo amministrativo (...). L'unica forma di tutela del terzo di fronte alla […] Scia […] è rappresentata, dunque, dall'azione avverso il silenzio ex art. 31, c. 1 e 2, c.p.a.»"
L’unica forma di tutela del terzo che ritenga illegittima una SCIA non è l’impugnazione dell’atto, bensì l’attivazione del potere di vigilanza dell’amministrazione e, in caso di inerzia, l’azione avverso il silenzio.

In definitiva, se un soggetto si ritiene danneggiato dall’attività edilizia assentita con SCIA può sollecitare l’amministrazione a esercitare i controlli, ma non può contestare direttamente la segnalazione davanti al giudice amministrativo, in quanto manca un provvedimento impugnabile.

La liberalizzazione delle attività edilizie mediante SCIA comporta un bilanciamento tra tutela del terzo e affidamento alla realizzazione dell’attività. Naturalmente per bilanciare queste due esigenze, la legge ha stabilito regole precise:

-> il vicino NON può impugnare la SCIA come se fosse un permesso rilasciato dal Comune, perché la SCIA non è un vero e proprio atto amministrativo della PA…

…occorre, bensì:

  • segnalare al Comune gli eventuali problemi;
  • richiedere all'Amministrazione di attivare i controlli previsti dalla legge;
  • eventualmente far causa per “silenzio” per inerzia della PA.

 

Keywords: SCIA, impugnazione SCIA, tutela diritti, art. 19 comma 6-ter legge 241/1990, CILA, ricorso contro SCIA, terzi.

Articolo integrale in PDF

L’articolo nella sua forma integrale è disponibile attraverso il LINK riportato di seguito.
Il file PDF è salvabile e stampabile.

Per scaricare l’articolo devi essere iscritto e accedere al portale tramite login.

Iscriviti Accedi

Allegati

Titoli Abilitativi

Permesso di costruire, SCIA, CILA, edilizia libera: cosa sono, quando servono e cosa comportano. INGENIO ti guida nella scelta del corretto titolo edilizio, con articoli tecnici, esempi e normativa aggiornata.

Scopri di più

Leggi anche