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Distanze in edilizia: i muri di sostegno di terrapieni sono costruzioni

Distanze tra edifici: il Tar Lombardia fornisce importanti chiarimenti sui muri di sostegno di terrapieni

Se il muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno naturale non può considerarsi "costruzione" agli effetti della disciplina di cui all'art. 873 c.c., per la parte che adempie alla sua specifica funzione, devono invece ritenersi soggetti a tale norma, perché costruzioni, il terrapieno ed il relativo muro di contenimento elevati ad opera dell'uomo per creare un dislivello artificiale o per accentuare il naturale dislivello esistente.

L'importante chiarimento è contenuto nella sentenza 180/2018 dello scorso 22 gennaio (e disponibile nel file allegato). In merito, invece, alle espressioni di "terrapieno naturale" e di "terrapieno artificiale" o antropico, il Tar precisa che la prima consiste in un ossimoro, poiché ogni terrapieno, consistendo in un riporto di terra (contro un muro o) sostenuto da un muro è per definizione opera dell'uomo, e dunque artificiale, mentre naturale può essere soltanto il dislivello del terreno, originario ovvero prodotto o accentuato da movimenti franosi o da altre cause non immediatamente riferibili all'attività dell'uomo. Dunque, a termini dell'art. 873 c.c., i muri di sostegno di terrapieni sono costruzioni.

Per i giudici amministrativi lombardi, inoltre, la giurisprudenza della Corte di Cassazione è del tutto costante "nel ritenere che ai fini dell'applicazione delle norme sulle distanze dettate dall'art. 873 del codice civile e seguenti o dalle diposizioni regolamentari integrative del codice civile, per "costruzione" deve intendersi qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo (cfr. ex pluribus, Cass. nn. 5753/14, 23189/12, 15972/11, 22127/09, 25837/08, S.U. 7067/92 e 3199/02), indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata e, segnatamente, dall'impiego di malta cementizia (Cass. n. 4196/87)".

Nel caso di specie, non si controverte di un'opera interrata – sottratta all'inderogabilità della disciplina sulle distanze, nei termini meglio esplicitati dalla Suprema Corte – ma di un intervento edilizio che si è prefisso di ampliare (e migliorare la funzionalità del) l'unità abitativa esistente.

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