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DM Requisiti Minimi 2025: le novità e le criticità

Il 5 dicembre 2025 sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 è stato pubblicato il DM 28 ottobre 2025 di aggiornamento del decreto 26 giugno 2015, il cosiddetto decreto requisiti minimi. In questo articolo vorrei focalizzare l’attenzione del lettore su alcuni aspetti del nuovo DM che riguardano la rinnovata attenzione al comfort termo-igrometrico e la nuova definizione di ponte termico. E avanzare alcune considerazioni...

Una doverosa premessa

Il 30 luglio 2025 è stata raggiunta l’intesa in seno alla Conferenza Unificata Stato-Regioni in merito all’aggiornamento del Decreto Requisiti Minimi del 26 giugno 2015.

L'iter di pubblicazione aveva subito un rallentamento dovuto ad un'osservazione presentata successivamente dalla Provincia Autonoma di Bolzano.

Il decreto è stato pubblicato sulla GU n. 283 del 05/12/2025 e ha preso il nome di "Aggiornamento del decreto 26 giugno 2015", recante «Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici».

Pertanto il nuovo decreto non sostituisce il precedente ma lo aggiorna.

Nella pratica il decreto sui requisiti minimi continuerà ad essere ancora il DM 26 giugno 2015. L'aggiornamento entrerà in vigore 180 giorni dalla pubblicazione in GU, quindi nel giugno 2026.

Il Decreto Requisiti Minimi fa parte di quei decreti attuativi previsti dall’art. 4 comma 1 del D. Lgs. 192/2005, il quale, lo ricordiamo, disciplina e detta i criteri generali , le disposizioni operative, le modalità di calcolo e le verifiche da inserire nella Relazione Tecnica Energetica prevista dall’art. 28 della L. 10/91 (quella che comunemente definiamo Relazione L.10/91).

Il D.Lgs. 192/2005 attua in Italia i criteri e le finalità previste dalla direttiva europea EPBD – Direttiva sulla prestazione energetica degli edifici - che definisce le prestazioni energetiche degli edifici. La direttiva EPBD viene periodicamente modificata per aggiornarla agli strumenti operativi che la Comunità Europea via via implementa per affrontare la criticità dei cambiamenti climatici.

La prima EPBD è stata la 2002/91/CE del 16/12/2002 sul rendimento energetico degli edifici necessario per “contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto”.

Questa prima versione è stata aggiornata dalla direttiva 2010/31/UE del 19/05/2010 che ha introdotto il concetto rivoluzionario di nZEB, edificio ad energia quasi nulla. La direttiva è stata recepita in Italia con il DL 04/06/2013 n. 63 convertito, con modificazioni, nella L. 03/08/2013 n. 90.

In conseguenza anche il D.Lgs. 192/2005 è stato aggiornato proprio per attuare nel contesto italiano la nuova direttiva. I relativi Decreti attuativi, in numero di tre, sono stati pubblicati il 26/06/2015 e sono tuttora in vigore.

Ricordiamo tutti che nel dicembre 2015, in seno alla COP21 tenutasi a Parigi, è stato raggiunto l’accordo per limitare l’aumento della temperatura terrestre al di sotto dei 2°C (meglio 1,5°C) rispetto all’epoca preindustriale (anno 1750). Per rispettare gli impegni presi in quella sede la Comunità Europea, dato che le prestazioni energetiche degli edifici sono parte del problema e parte della soluzione della crisi ambientale, ha varato la terza versione dell’EPBD con la direttiva (UE) 2018/844 del 30/05/2018 che è stata recepita in Italia dal D. Lgs. 10/06/2020 n. 48. Tale decreto ha apportato le necessarie modifiche al D. Lgs. 192/2005, in particolare all’art. 4 comma 1 e 1-bis e all’art. 16 comma 4.

Il 14/10/2020, con l’insediamento della nuova Commissione, presieduta per la prima volta da Ursula von der Leyen, la Comunità Europea si è dotata di un piano rivoluzionario di portata inter-generazionale chiamato Green Deal che si pone l’obiettivo di giungere alla neutralità climatica, e di conseguenza, carbonica entro il 2050.

Due anni dopo è stato varato il Fit for 55% che propone come traguardo intermedio il 55% della decarbonizzazione entro il 2030. E' stata di recente varata una nuova tappa intermedia che prevede la riduzione del 90% delle emissioni di CO2, rispetto al 1990, entro il 2040.

Chiaramente questo nuovo ambizioso obiettivo necessitava di un’apposita strumentazione legislativa ed operativa. E’ stata così varata la quarta versione dell’EPBD con la direttiva (UE) 2024/1275 del 24/04/2024.

PER APPROFONDIRE LEGGI ANCHE 
Guida alla Direttiva Case Green (EPBD IV)

Gli Stati membri hanno due anni di tempo per recepirla nel loro ordinamento.

L’Italia non ha ancora provveduto a recepirla né ha ancora messo in calendario il suo recepimento.

Da quanto detto si evince che il Decreto Requisiti Minimi, aggiornato ora dal DM 28/10/2025, fa riferimento al D.Lgs. 192/2005, così come modificato dal D. Lgs. 48/2020 del 10/06/2020 che ha recepito la direttiva (UE) 2018/844, e quindi opera come implementazione nel contesto italiano della direttiva (UE) 2018/844, la quale è già stata rifusa nella direttiva (UE) 2024/1275.

Pertanto questa versione del DM Requisiti Minimi si trova, tanto per capirci, un passo indietro rispetto al susseguirsi delle direttive EPBD. Dovrà pertanto, si spera, essere aggiornato a breve.

Concludo questa doverosa premessa necessaria per delineare l’ambito del tema specifico che tratteremo, ricordando che il DM Requisiti Minimi definisce, in termini qualitativi e quantitativi, i parametri che determinano e misurano la qualità energetica degli edifici.

  

Le novità: Comfort termo-igrometrico  e ponti termici

In questo articolo vorrei focalizzare l’attenzione del lettore su alcuni aspetti del DM Requisiti Minimi che riguardano la rinnovata attenzione al comfort termo-igrometrico e la nuova definizione di ponte termico.

  

Il comfort termo-igrometrico come obiettivo della progettazione ma...

La prima novità la riscontriamo subito in premessa quando si afferma che:

“RITENUTO necessario aggiornare ed integrare il citato decreto ministeriale 26 giugno 2015 anche al fine di disciplinare gli aspetti relativi al benessere termo-igrometrico degli ambienti interni, alla sicurezza in caso di incendi, ai rischi connessi all’attività sismica e alle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici; “

Questa premessa allarga notevolmente il campo d’azione del decreto, ampliandolo anche ad altri aspetti, parimenti fondamentali, che non sono squisitamente legati alla sola efficienza energetica intesa come mero calcolo delle dispersioni termiche e del calcolo del fabbisogno energetico.

Da questa premessa emerge con forza un concetto che da tempo, anche da queste pagine, cerchiamo di proporre: la progettazione di un edificio, o la sua ristrutturazione, deve essere olistica, cioè figlia di un’integrazione delle varie sensibilità sociali e culturali e delle diverse specializzazioni tecniche.

Un edificio si porta addosso un’ipoteca sociale, ambientale ed economica che non va sottovalutata. Temi come la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici, la povertà energetica, il comfort abitativo e l’impatto carbonico dei materiali da costruzione, trovano concretezza nella costruzione o ristrutturazione di un edificio e cercano soluzioni che siano sostenibili.

Data l’attualità e la pregnanza di questi temi, che sono trattati in profondità nell’ultima versione EPBD IV del 2024, dispiace prendere atto che il decreto, dato che si riferisce alla versione precedente ormai sorpassata e nonostante, come detto, la buona volontà, sia comunque rimasto un passo indietro. E questo, ora, non ce lo possiamo permettere.

 

I ponti termici nemici del comfort

Quando si parla di aspetti relativi al benessere termo-igrometrico si entra, inevitabilmente, nel mondo dei ponti termici perché essi rappresentano, se non adeguatamente risolti o corretti, la punta dell’iceberg del discomfort abitativo riscontrabile in un edificio.

I ponti termici rappresentano, è noto, la causa primaria dell’insorgenza di condensa superficiale e di attecchimento della muffa in quanto determinano la diminuzione locale della temperatura superficiale interna.

E condensa e muffa sono causa, indubbiamente, della peggior condizione di discomfort abitativo.

L’art. 2.3 Prescrizioni dell’Allegato 1, che riprende in gran parte quello attualmente in vigore, ci ricorda che

1. Gli edifici e gli impianti non di processo devono essere progettati per assicurare, in relazione al progresso della tecnica e tenendo conto del principio di efficacia sotto il profilo dei costi, il massimo contenimento dei consumi di energia non rinnovabile e totale, unitamente al benessere termoigrometrico e alla qualità dell'aria interna.
2. Nel caso di intervento che riguardi le strutture opache delimitanti il volume climatizzato verso
l’esterno, si procede in conformità alla normativa tecnica vigente (UNI EN ISO 13788), alla verifica dell’assenza:
- di rischio di formazione di muffe, con particolare attenzione ai ponti termici negli edifici di nuova costruzione;
- di condensazioni interstiziali.
Le condizioni interne di utilizzazione, ai fini del raggiungimento del benessere termo-igrometrico, sono quelle previste nell’appendice alla norma sopra citata, secondo il metodo delle classi di concentrazione. Le medesime verifiche possono essere effettuate con riferimento a condizioni diverse, purché venga garantito il benessere termo-igrometrico, qualora esista un sistema di controllo dell’umidità interna e se ne tenga conto nella determinazione dei fabbisogni di energia primaria per riscaldamento e raffrescamento.

 

Nel nuovo decreto viene poi aggiunto un comma incentrato sulla verifica dei ponti termici.

Le verifiche devono essere effettuate sia sulla sezione corrente, sia sul ponte termico ed in particolare:
a) il calcolo deve essere effettuato con riferimento alle norme UNI EN ISO 13788 e UNI EN ISO
10211;
b) le verifiche di conformità alla norma UNI EN ISO 13788 possono essere condotte anche con
metodi più dettagliati, così come previsto da tale norma. Tali verifiche sono soddisfatte qualora
la quantità massima ammissibile non sia superata e non vi sia nessun residuo alla fine di un
ciclo annuale.

   

Una nuova definizione di ponte termico. Rivedibile

La seconda novità la incontriamo prima all’articolo 2 - (Modifiche all’articolo 2 “Definizioni” del D.M. 26 giugno 2015) comma 3) e poi all’art. 10 - (Modifiche all’Allegato A (Articolo 2) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192). Ma prima di svelarla è necessario fare una premessa.

Il D. Lgs.192/2005 nell’allegato A al punto 32 propone questa definizione di ponte termico

32 - ponte termico: è la discontinuità di isolamento termico che si può verificare in corrispondenza agli innesti di elementi strutturali (solai e pareti verticali o pareti verticali tra loro).

Noi di Ingenio abbiamo già più volte sostenuto e dimostrato che tale definizione è concettualmente non corretta perché si può avere un ponte termico anche senza una discontinuità di isolamento termico.

PER APPROFONDIRE LEGGI ANCHE
Ponti termici: quando la definizione data dalle norme non è corretta

La definizione infatti mette in relazione diretta la formazione di un ponte termico con la discontinuità di isolamento termico che si può verificare in corrispondenza degli innesti fra due o più elementi strutturali. Tale definizione viene contraddetta dall’esempio riportato nella figura 1 dalla quale si evince con chiarezza che ci troviamo di fronte ad un ponte termico in un innesto di pareti anche senza discontinuità di isolamento termico. Perché, ricordiamolo, un ponte termico non è altro che la perturbazione del flusso termico!

 

Esempio di ponte termico in corrispondenza di un angolo
Fig. 1 – Il ponte termico si instaura anche senza variazione di isolamento termico. (S. Pesaresi)

 

La novità è contenuta nell'art. 2 comma 1. punto 3) che presenta una nuova definizione di ponte termico:

h) ponte termico: zona più o meno estesa dell’involucro edilizio caratterizzata da dispersione termica dovuta a discontinuità di tipo costruttivo, strutturale o geometrico e all’utilizzo di materiali con diversi valori di conduttività termica, in conformità a quanto definito dalla norma UNI EN ISO 10211.

Poi, all’art. 10, il DM dispone che tale nuova definizione vada a sostituire proprio quella presente nel D. Lgs.192/2005 nell’allegato A al punto 32.

Il legislatore ha quindi inteso sostituire la vecchia definizione probabilmente conscio che non fosse proprio corretta. Ne ha introdotta una nuova che lascia comunque spazio a qualche considerazione di merito:

1 - la nuova definizione di ponte termico elimina giustamente il rifermento alla discontinuità dell’isolamento termico, che abbiamo già dimostrato errata, ma invece di definire compiutamente e univocamente quale sia l’essenza di un ponte termico, ripropone il giochino della connessione causa-effetto per cui fa derivare la definizione di ponte termico dalle cause che provocano la formazione di un ponte termico. Un po' come definire una malattia con le cause che l’hanno provocata.

2 - è corretto far derivare la formazione (non la definizione!) di ponte termico dalla discontinuità di tipo costruttivo, strutturale o geometrico. Non è invece corretto sostenere che un ponte termico sia dovuto, anche, all’utilizzo di materiali con diversi valori di conduttività termica. Potrebbe accadere ma non può essere questa la definizione di ponte termico.

3 - anche il riferimento alla norma UNI EN ISO 10211 Ponti termici in edilizia. Flussi termici e temperature superficiali, è fuorviante perché, seppure sia effettivamente la norma di riferimento, anch’essa dà una definizione non corretta di ponte termico. Infatti lo definisce così:

3.1.1 ponte termico: parte dell’involucro edilizio dove la resistenza termica, altrove uniforme, cambia in modo significativo, per effetto della compenetrazione totale o parziale di materiali con conduttività termica diversa nell’involucro edilizio, e/o della variazione dello spessore della costruzione, e/o delle differenze tra le aree interne ed esterne, come avviene ad esempio in corrispondenza delle giunzioni tra parete, pavimento e soffitto.

La norma collega quindi in maniera univoca la formazione del ponte termico alla variazione della resistenza termica. Anche questa definizione non risulta corretta, vediamo perché.

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