DM Requisiti Minimi 2025: i ponti termici nel nuovo edificio di riferimento
I ponti termici hanno attaccato l'edificio di riferimento! Questa è la novità principale sul versante involucro del nuovo sistema edificio-impianto che emerge dal DM 28 ottobre 2025, che aggiorna il DM requisiti minimi 26 giugno 2015, e entrerà in vigore il 3 giugno 2026. Cominciamo a conoscerlo per comprenderlo a fondo.
Il DM 28 ottobre 2025 aggiorna il sistema edificio-impianto introducendo esplicitamente i ponti termici nell’edificio di riferimento. L’aggiornamento incide sulle verifiche dei requisiti minimi, sugli indici di prestazione energetica e sulla determinazione della classe APE. Per i progettisti dell’involucro diventa centrale il confronto numerico tra soluzioni reali e valori tabulati, con effetti diretti su comfort, qualità costruttiva e prestazioni energetiche complessive.
Inquadramento normativo del DM 28 ottobre 2025
Il DM 28 ottobre 2025 ha aggiornato il decreto 26 giugno 2015, recante «Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici».
E' stato pubblicato in G. U. il 5 dicembre 2025 ed entrerà in vigore il 3 giugno 2026.
Il DM 28 ottobre 2025 aggiorna e non si sostituisce al DM 26 giugno 2015 che pertanto manterrà il medesimo ruolo e il medesimo nome.
Sappiamo che il DM 26 giugno 2015 è uno dei tre decreti attuativi del D. Lgs. 195/2005, il quale costituisce il riferimento legislativo relativo al calcolo della prestazione energetica degli edifici e alle verifiche di applicazione dei requisiti minimi, così come previsti dal suo articolo 8 che ha sostituito il mitico articolo 28 della Legge 10/91, mitico a tal punto da essere sopravvissuto nell'immaginario collettivo che continua a nominare tuttora con "affetto" la relazione tecnica attuale come " ex-L.10/91".
Gli altri due decreti attuativi che portano la stessa data del 26 giugno 2015, e cioè il DM sulle Linee guida per la redazione dell'Attestato di Prestazione energetica APE e il DM sulla modulistica per la redazione ex-L.10/91, sono strettamente collegati al DM requisiti minimi, uniti da un rapporto di dipendenza poiché risentono direttamente, come conseguenza, delle modifiche che lo coinvolgono.
I ponti termici nel nuovo sistema edificio-impianto
Dopo qualche sconcerto iniziale provato qualche anno fa, dovuto soprattutto al repentino cambio di paradigma progettuale e tecnico innescato dal concetto rivoluzionario di nZEB - edificio ad energia quasi zero - contenuto nella direttiva 2010/31/UE, ci siamo ormai abituati a valutare la prestazione energetica di un edificio con lo schema mentale di sistema edificio-impianto, sistema collaborativo nel quale l'involucro (edificio) si incarica di applicare il pregnante concetto europeo di Energy Efficiency First (l'efficienza energetica al primo posto) con il quale si mira a ridurre al minimo (a quasi zero) il fabbisogno energetico della climatizzazione invernale ed estiva per poi progettare, di conseguenza, un impianto termico ad alta efficienza che possa coprire il fabbisogno alimentandosi con fonti rinnovabili.
Il DM 28 ottobre 2025 interviene aggiornando il DM requisiti minimi sia nei riguardi dell'efficienza dell'involucro che nelle prestazioni degli impianti.
Sul versante "edificio" di questo sistema edificio-impianto, il DM 28 ottobre 2025 pone come protagonisti dell'aggiornamento normativo i ponti termici, nell'ottica di rendere sempre più consapevole, attenta e scrupolosa la progettazione architettonica e dei dettagli, dato che la presenza di ponti termici non corretti o, peggio, ignorati va ad incidere pesantemente sui due aspetti qualificanti di un involucro edilizio quali la prestazione energetica e il comfort abitativo, essendo essi possibile causa di formazione di condensa, muffa e di bassa temperatura superficiale interna. In qualche modo il DM 28 giugno 2025 rappresenta un "alert" autorevole ai progettisti: i ponti termici sono pericolosi, sono in agguato per cui vanno scovati e risolti. Tutti.
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Nuova definizione di ponte termico nel DM 2025
Il primo razzo luminoso viene lanciato già all'articolo 2 nel quale alla lettera h) del secondo comma viene data una nuova definizione di ponte termico che va a sostituire quella presente nel D.Lgs. 192/2005:
ponte termico: zona più o meno estesa dell’involucro edilizio caratterizzata da dispersione termica dovuta a discontinuità di tipo costruttivo, strutturale o geometrico e all’ utilizzo di materiali con diversi valori di conduttività termica, in conformità a quanto definito dalla norma UNI EN ISO 10211.
Come già ho avuto modo di dire (e di dimostrare) in un articolo precedente su Ingenio, ritengo la nuova definizione un passo avanti rispetto alla precedente (decisamente errata), anche se non ancora compiutamente corretta.
Verifiche igrometriche e ruolo dei ponti termici
Il secondo razzo di alert lo incontriamo al capitolo 2.3 Prescrizioni dell'allegato 1 nel quale il DM 26 giugno 2015 viene aggiornato come evidenziato in grassetto:
- Gli edifici e gli impianti non di processo devono essere progettati per assicurare (...) il massimo contenimento dei consumi di energia non rinnovabile e totale, unitamente al benessere termoigrometrico e alla qualità dell'aria interna.
- Nel caso di intervento che riguardi le strutture opache delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno, si procede in conformità alla normativa tecnica vigente (UNI EN ISO 13788), alla verifica dell’assenza:
- di rischio di formazione di muffe, con particolare attenzione ai ponti termici negli edifici di nuova costruzione;
- di condensazioni interstiziali.
Le condizioni interne di utilizzazione, ai fini del raggiungimento del benessere termo-igrometrico, sono quelle previste nell’appendice alla norma sopra citata, secondo il metodo delle classi di concentrazione. Le medesime verifiche possono essere effettuate con riferimento a condizioni diverse, purché venga garantito il benessere termo-igrometrico, qualora esista un sistema di controllo dell’umidità interna e se ne tenga conto nella determinazione dei fabbisogni di energia primaria per riscaldamento e raffrescamento.
Le verifiche devono essere effettuate sia sulla sezione corrente, sia sul ponte termico ed in particolare:
- il calcolo deve essere effettuato con riferimento alle norme UNI EN ISO 13788 e UNI EN ISO 10211;
- (...)
I ponti termici nell'edificio di riferimento: cosa cambia col DM Requisiti Minimi 2025
Il terzo razzo illumina di luce nuova uno degli elementi cardine della procedura di calcolo della prestazione energetica, della verifica dei requisiti minimi. e della determinazione della classe energetica tramite APE.
Questo elemento cardine è l'edificio di riferimento che perde un po' della sua aurea di edificio "perbene" venendo anch'esso interessato dal "peccato" dei ponti termici.
Il comma 1. dell'articolo 3.3 Requisiti dell'Allegato 1 del DM 26 giugno 2015, così come aggiornato dal DM 28 ottobre 2025, prevede che in caso di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopraelevazione e di ristrutturazione importante di primo livello i requisiti sono determinati con l'utilizzo dell'edificio di riferimento.
Cos’è l’edificio di riferimento e perché è centrale nelle verifiche
L'edificio di riferimento è pertanto parte attiva e discriminante nella determinazione dei requisiti degli edifici di nuova costruzione e di quelli ad essi assimilati. Ma cos’è l'edificio di riferimento?
L'art. 1 dell'Allegato A definisce così l'edificio di riferimento (le parole in grassetto rosso, come già detto, evidenziano le modifiche apportate dal DM 28 ottobre 2025):
1. Con edificio di riferimento o target si intende un edificio identico in termini di geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici lorde, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti), orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d’uso e situazione al contorno e avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati conformemente alla presente Appendice all’Allegato 1.
2. Con edificio di riferimento si intende quindi un edificio avente un fabbricato di riferimento e degli impianti tecnici di riferimento.
3. Per tutti i dati di input e i parametri non definiti nel presente capitolo si utilizzano i valori dell’edificio reale con riferimento alle misure esterne lorde, ossia le superfici esterne lorde.
Pertanto le caratteristiche termiche e i parametri energetici predeterminati sono definiti nell'Appendice A del DM 28 ottobre 2025 che modifica la precedente Appendice A.
Le nuove trasmittanze lineiche Ψ dell’edificio di riferimento
L'articolo 1.1 - Parametri relativi al fabbricato - dell'Appendice A integra i parametri relativi al fabbricato dell'edificio di riferimento aggiungendo alle precedenti Tabella 1, relativa ai valori della trasmittanza termica U delle strutture opache verticali, verso l’esterno, gli ambienti non climatizzati o contro terra; Tabella 2 con la trasmittanza termica U delle strutture opache orizzontali o inclinate di copertura; Tabella 3 con la trasmittanza termica U delle opache orizzontali di pavimento; Tabella 4 con la trasmittanza termica U delle chiusure tecniche trasparenti e opache e dei cassonetti, comprensivi degli infissi e Tabella 5 con la trasmittanza termica U delle strutture opache verticali e orizzontali di separazione tra edifici o unità immobiliari confinanti anche la nuova Tabella 5-bis relativa alle trasmittanze termiche lineiche relative alle dimensioni interne (Ψint) e alle dimensioni esterne (Ψest).
Con questa tabella il decreto introduce all'interno dell'edificio di riferimento la presenza di cinque specifiche tipologie di ponti termici: aggancio balcone, davanzale serramento, spalla serramento, architrave serramento e cassonetto serramento.
Il comma 4. a seguito della modifica, specifica che i valori di trasmittanza delle precedenti Tabelle 1, 2, 3, 4 e 5 del presente paragrafo si considerano comprensive dell’effetto dei ponti termici diversi da quelli riportati nella Tabella 5-bis. Le lunghezze dei ponti termici da utilizzarsi nel calcolo dell’edificio di riferimento sono pari a quelle dell’edificio reale.
Tabella 5-bis - Trasmittanze termiche lineiche relative alle dimensioni interne (Ψint) e alle dimensioni esterne (Ψest).
|
Zona climatica |
A - B |
C |
D |
E |
F |
A - B |
C |
D |
E |
F |
|
Tipologie di ponti termici |
Ψint [W/m K] dimensioni interne |
Ψest [W/m K] dimensioni esterne |
||||||||
|
Aggancio balcone |
0,57 |
0,46 |
0,44 |
0,40 |
0,39 |
0,39 |
0,32 |
0,32 |
0,29 |
0,29 |
|
Davanzale serramento |
0,10 |
0,09 |
0,10 |
0,10 |
0,11 |
0,10 |
0,09 |
0,10 |
0,10 |
0,11 |
|
Spalla serramento |
0,07 |
0,07 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
0,07 |
0,07 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
|
Architrave serramento |
0,12 |
0,12 |
0,12 |
0,12 |
0,12 |
0,12 |
0,12 |
0,12 |
0,12 |
0,12 |
|
Cassonetto serramento |
0,28 |
0,25 |
0,21 |
0,22 |
0,23 |
0,28 |
0,25 |
0,21 |
0,22 |
0,23 |
Effetti delle nuove trasmittanze sui requisiti energetici
Cosa comporta l'introduzione di ponti termici dell'edificio di riferimento
Chiediamoci: cosa comporta l'inserimento di questa tabella 5-bis che introduce la presenza dei cinque tipologie di ponti termici all'interno dell'edificio di riferimento?
Possiamo anticipare che questa modifica va ad incidere sia sulla verifica degli indici EPH,nd, EPC,nd e EPgl tot sia sulla determinazione della classe energetica dell'edificio contenuta nell'Attestato di Prestazione Energertica APE. Vediamo come e perché.
Impatto su EPH,nd, EPC,nd ed EPgl,tot
Abbiamo già avuto modo di leggere che in caso di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopraelevazione e di ristrutturazione importante di primo livello i requisiti sono determinati con l'utilizzo dell'edificio di riferimento. Nel caso dell'involucro i requisiti comprendono gli indici EPH,nd (indice di prestazione termica utile per riscaldamento, EPC,nd (indice di prestazione termica utile per il raffrescamento) e EPgl tot (indice di prestazione energetica globale dell’edificio. Si esprime in energia primaria non rinnovabile (indice “nren”) o totale (indice “tot”).
Perché la verifica sia soddisfatta tali indici EPH,nd, EPC,nd e EPgl tot devono risultare inferiori ai valori dei corrispondenti indici limite calcolati per l’edificio di riferimento (EPH,nd,limite, EPC,nd,limite e EPgl,tot,limite).
Gli indici relativi all'edificio reale sono già comprensivi dell'apporto al fabbisogno termico determinato dalle cinque tipologie di ponti termici che il nuovo DM conferisce all'edificio di riferimento, per cui la verifica di confronto dovrebbe essere facilitata. La valorizzazione dei coefficienti Ψ relativi alle cinque tipologie di ponti termici da prendere in considerazione per l'edificio di riferimento assume la funzione "didattica" di target, ossia di valore con cui confrontare il corrispondente risultato della progettazione.
Così come per gli altri parametri ai quali fanno riferimento le prime cinque tabelle (relativi alle trasmittanze) il progettista non può ignorare che, ad esempio, in zona E il ponte termico relativo all'aggancio di un balcone nell'edificio di riferimento sia valutato pari a 0,29 W/mK: dato che l'edificio di riferimento si pone come limite fra la classe B e la classe A1, rappresentando pertanto una qualità edilizia media non certo alta, ottenere un risultato peggiore deve portare il progettista a porsi alcune domande...
In buona sostanza possiamo dire che l'introduzione dei ponti termici nell'edificio di riferimento favorisce il buon esito delle verifiche prestazionali previste dal DM ma costringe il progettista a confrontarsi, anche numericamente, con i valori assegnati alle cinque tipologie di ponte termico.
Ponti termici ed edificio di riferimento nella nuova APE
Diversa, invece, la conseguenza di questa modifica per quanto riguarda la determinazione della classe energetica dell'edificio contenuta nell'APE - Attestato di Prestazione Energetica.
In questo caso si pongono a confronto l'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile dell’edificio EPgl,nren con il corrispondente indice EPgl,nren,rif,standard relativo all'edificio di riferimento.
E' solo il caso di ricordare che l'edificio di riferimento a cui si riferisce l'Attestato APE, indicato infatti con il pedice standard proprio per differenziarlo, non è lo stesso con il quale si confrontano gli indici di prestazione visti sopra.
In termini di involucro, invece, non ci sono differenze per cui anche in questo caso l'introduzione della presenza delle cinque tipologie di ponte termico nell'edificio di riferimento comporta un aumento del valore dell'indice EPgl,nren,rif,standard.
Perché le APE non saranno più confrontabili dopo il 3 giugno 2026
La prima conseguenza è immediatamente apprezzabile: non sarà più possibile mettere a confronto un'APE attuale con quello che si redigerà dopo il 3 giugno 2026, data di entrata in vigore del nuovo DM 28 ottobre 2025, perché si tratta di due edifici di riferimento diversi e non comparabili.
Pertanto anche la classe energetica risultante non potrà essere posta a confronto con una attuale. E di questo se ne dovrà tenere conto.
Ma la domanda che ci poniamo è: la classe energetica di un medesimo edificio sarà più alta o più bassa?
La risposta deve essere, obbligatoriamente, articolata perché il nuovo DM non interviene unicamente sulla parte involucro del sistema edificio-impianto ma anche sul versante impianto pertanto i valori dei due termini messi a confronto EPgl,nren e EPgl,nren,rif,standard non saranno gli stessi di ora.
Nei soli termini di involucro possiamo invece ritornare a quanto detto sopra: i valori di Ψ dell'edificio di riferimento sono valori dichiarati pertanto il progettista sa che se riuscirà ad ottenere risultati migliori per quel medesimo ponte termico allora la sua progettazione potrà migliorare di conseguenza (diminuendolo) il rapporto fra gli indici di confronto e quindi "aspirare" ad una classe più elevata. O invece può peggiorare il confronto e quindi la prestazione.
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FAQ tecniche – Ponti termici e edificio di riferimento
Che cos’è l’edificio di riferimento nei requisiti minimi?
È un edificio “target” con stessa geometria, destinazione d’uso e contesto dell’edificio reale, ma con parametri energetici e termici predefiniti, usato per le verifiche di legge.
Cosa introduce il DM 28 ottobre 2025 sui ponti termici?
Inserisce cinque tipologie di ponti termici nell’edificio di riferimento, con valori di trasmittanza lineica tabulati in funzione della zona climatica.
Quali ponti termici sono considerati nel nuovo edificio di riferimento?
Aggancio balcone, davanzale serramento, spalla serramento, architrave serramento e cassonetto serramento.
Come incidono i ponti termici sulle verifiche energetiche?
Influenzano gli indici EPH,nd, EPC,nd ed EPgl tot, che devono risultare inferiori ai valori limite dell’edificio di riferimento.
Che effetti hanno sulla classe energetica APE?
Aumentano l’EPgl,nren,rif,standard, rendendo non confrontabili le APE redatte prima e dopo l’entrata in vigore del DM.
I valori tabulati dei ponti termici sono obiettivi di progetto?
Sì. Rappresentano un riferimento di qualità media: ottenere valori peggiori segnala una progettazione poco efficace dell’involucro.
Quali errori progettuali vanno evitati?
Trascurare i ponti termici nei dettagli costruttivi, rimandando la correzione alla fase di cantiere, con ricadute su consumi, muffe e comfort.
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