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E-Permit: il futuro delle autorizzazioni passa per il BIM

In molti comuni italiani si può già presentare un'istanza edilizia online. Ma caricare un PDF su un portale non è e-Permit ma solo dematerializzazione. In questo articolo cerchiamo di capire cos’è realmente e come funziona.

L’e-Permit BIM trasforma le autorizzazioni edilizie passando da documenti a dati strutturati verificabili. Non si tratta di caricare PDF, ma di gestire modelli informativi interoperabili e controlli automatici. Questo approccio riduce errori, tempi istruttori e frammentazione, rendendo il procedimento più tracciabile, coerente e integrato tra progettisti, enti e piattaforme digitali pubbliche.


E-Permit e BIM: come funziona davvero il nuovo modello digitale delle autorizzazioni edilizie

Qualcuno potrebbe pensare all’e-Permit come ad una versione digitale del permesso di costruire. Oppure come un portale in cui caricare file PDF, immagini e allegati in sostituzione della documentazione cartacea. Non è così.

L’e-Permit non coincide affatto con la mera dematerializzazione della pratica edilizia. E non si limita a spostare online documenti che, nella sostanza, restano identici a quelli tradizionali. L’e-Permit è un processo digitale di gestione autorizzativa, finalizzato al rilascio di un titolo abilitativo, un’autorizzazione o un atto di assenso, fondato su dati strutturati, flussi interoperabili e verifiche digitali.

Modellazione BIM.
Modellazione BIM. (Nicola Furcolo)

In questa logica, il cuore del sistema non è più il documento statico, ma l’informazione. Il procedimento si basa infatti sulla possibilità di acquisire, leggere, confrontare e validare dati tecnici e amministrativi in forma digitale, anche attraverso modelli informativi, regole computabili e controlli automatici o semi-automatici.

Il modello digitale non è soltanto una rappresentazione tridimensionale dell’opera, ma diventa un supporto informativo sul quale effettuare verifiche di coerenza, conformità e completezza.

L’e-Permit, quindi, così come la gestione informativa digitale (leggasi BIM!), rappresenta un cambiamento di metodo prima ancora che di strumento. Significa passare da una gestione documentale centrata sugli allegati a una gestione del procedimento centrata sui dati, sulla tracciabilità delle verifiche, sull’integrazione tra soggetti coinvolti e sulla possibilità di rendere più efficiente, trasparente e controllabile l’intero iter autorizzativo.

In questo articolo cerchiamo di chiarire la questione fondamentale: l’e-Permit non è un “permesso di costruire digitale” nel senso tradizionale del termine, ma un ecosistema procedurale e informativo che consentirà alla pubblica amministrazione di gestire le pratiche edilizie in modo più evoluto, anche attraverso l’uso di modelli informativi, regole digitali, controlli automatizzati e scambio strutturato dei dati tra professionisti, enti e amministrazioni competenti.

I punti chiave in sintesi
- 1. E-Permit ≠ dematerializzazione. Caricare PDF su un portale non cambia il processo. L'e-Permit richiede dati strutturati, verifiche automatizzate e interoperabilità reale tra sistemi.
- 2. La tecnologia abilita, non risolve. Senza standard sui dati, ruleset codificati e personale formato, la piattaforma più avanzata non produce automazione.
- 3. Il PNRR ha finanziato l'infrastruttura, non il sistema. La conformità tecnica alle specifiche SSU non misura la qualità del processo di istruttoria.
- 4. I modelli internazionali partono dagli standard. Singapore, Estonia, Finlandia: prima gli standard sui dati, poi i sistemi che li leggono.
- 5. Tre tipi di vincoli, tre livelli di automazione. Prescrittivi: già automatizzabili. Prestazionali: richiedono simulazioni. Qualitativi: richiedono ancora giudizio umano.
- 6. Il divario territoriale è il problema più concreto. Senza aggregazione e soluzioni sussidiarie, si rischia un mosaico di implementazioni incompatibili.
- 7. L'e-Permit è il fondamento del Fascicolo Digitale del Fabbricato. Senza dati strutturati all'origine del procedimento, l'anagrafe tecnica dell'edificato non è costruibile.


Perché e-Permit?

Il tema dell’e-Permit nasce da un’esigenza precisa: superare una gestione delle pratiche edilizie ancora troppo centrata su documenti statici, verifiche manuali e passaggi istruttori spesso complessi e frammentati. La digitalizzazione del procedimento non serve soltanto a sostituire la carta con file PDF o moduli online. Serve, soprattutto, a rendere il processo autorizzativo più leggibile, più controllabile, più trasparente e più coerente con la crescente complessità tecnica e normativa del progetto edilizio.

Cos'è l'e-Permit

È il processo digitale completo attraverso cui viene istruita, verificata e rilasciata una autorizzazione o rilasciato un parere, sulla base di dati strutturati machine-readable, modelli informativi in formato interoperabile e ruleset che automatizzano il controllo dei requisiti normativi. Non è un portale che riceve allegati: è un ecosistema in cui dati, sistemi e soggetti dialogano in modo strutturato e tracciabile.

In questo quadro, il BIM, inteso come gestione informativa digitale, ha già introdotto strumenti molto utili, come la clash detection e il controllo delle interferenze geometriche. Il nodo centrale, invece, è un altro: verificare la coerenza tra i dati del progetto e il quadro delle regole applicabili, cioè norme, regolamenti, vincoli, requisiti tecnici e parametri urbanistico-edilizi.

È qui che entrano in gioco il model checking e, soprattutto, il code checking. Quando la verifica si sposta dalla sola rappresentazione geometrica al dato informativo, cambia la natura stessa del procedimento autorizzativo. Il titolo abilitativo non è più soltanto un atto amministrativo finale, isolato rispetto al processo che lo genera, ma diventa l’esito di un flusso informativo strutturato, tracciabile e verificabile.

Questo passaggio apre opportunità molto rilevanti. Un sistema di e-Permit ben impostato può ridurre errori e incoerenze, velocizzare le istruttorie, migliorare la qualità delle verifiche, rafforzare l’interoperabilità tra professionisti, sportelli unici ed enti terzi, e aumentare la trasparenza dell’azione amministrativa. Può inoltre favorire una maggiore uniformità nelle valutazioni, almeno per tutte quelle verifiche che possono essere ricondotte a regole oggettive e formalizzabili.

C’è però una condizione decisiva, spesso sottovalutata. Per automatizzare, o anche solo supportare in modo efficace, le verifiche, le norme devono poter essere tradotte in regole interpretabili dalle macchine. Ma le norme edilizie sono scritte in linguaggio naturale, contengono margini interpretativi, eccezioni, rinvii e valutazioni che, in molti casi, richiedono ancora il giudizio tecnico e amministrativo umano. Per questo motivo, il divario tra norma e controllo automatico non si colma semplicemente con la tecnologia. Si colma con la standardizzazione dei dati, dei processi e delle regole.

Servono quindi schemi informativi condivisi, formati strutturati per la trasmissione dei modelli e dei dati, dizionari comuni, regole computabili, ruleset codificati e criteri verificabili, capaci di tradurre almeno una parte delle prescrizioni normative in logica computazionale. Senza questi presupposti, anche la piattaforma più evoluta rischia di restare un semplice archivio digitale o, nella migliore delle ipotesi, un sistema di gestione documentale più efficiente.

L’e-Permit esiste davvero quando il sistema è in grado non solo di ricevere documenti, ma di leggere dati, interpretarli, metterli in relazione e verificarli rispetto a regole definite. Tutto il resto è, in sostanza, dematerializzazione del procedimento, non sua reale trasformazione digitale.

In Italia, questo tema è diventato ancora più rilevante anche per effetto del percorso di digitalizzazione della pubblica amministrazione e degli investimenti destinati all’adeguamento degli sportelli unici e delle piattaforme interoperabili. Il quadro di riferimento, almeno sul piano delle specifiche e della direzione di marcia, esiste. La vera sfida, oggi, è colmare la distanza tra le regole tecniche, le infrastrutture digitali disponibili e la reale capacità operativa degli enti di utilizzare dati strutturati, controlli digitali e processi interoperabili in modo maturo ed efficace.


Dal BIM all’ePermit: verso un nuovo scenario per l’autorizzazione digitale dei progetti

Il BIM nei processi autorizzativi consente verifiche digitali automatizzate e tracciabili. L’ePermit integra modelli IFC e code checking per ridurre tempi e incertezze nelle pratiche edilizie. Questo approccio supera i limiti del controllo manuale, migliora la qualità delle verifiche e consente alla Pubblica Amministrazione di gestire in modo più efficiente e trasparente l’intero iter autorizzativo. LEGGI PER APPROFONDIRE


Dal documento al dato: la distinzione che cambia paradigma

In molti comuni il processo di digitalizzazione del procedimento edilizio è già iniziato, ma spesso il livello raggiunto si ferma al semplice cambio di supporto. Si caricano file al posto di consegnare elaborati cartacei, ma il flusso che segue (protocollazione manuale, assegnazione all’istruttore, lettura dei documenti uno per uno, richieste di integrazione) resta quasi del tutto identico a quello tradizionale.

Questo, come già anticipato, non è e-Permit. È dematerializzazione documentale.

La distinzione non è solo semantica. Produce effetti concreti sui tempi istruttori, sulla qualità delle verifiche, sulla tracciabilità del procedimento e sulla reale possibilità di automatizzare i controlli.

Un sistema basato su PDF non strutturati, infatti, non è in grado di verificare automaticamente quasi nulla. Un sistema basato su dati strutturati, invece, può eseguire in pochi secondi numerosi controlli, segnalare incoerenze e carenze prima ancora della protocollazione dell’istanza e concentrare il lavoro del tecnico comunale sulle verifiche che richiedono davvero una valutazione professionale, tecnica o discrezionale.

La differenza tra dematerializzazione ed e-Permit, quindi, non è una differenza di grado. È una differenza di natura.

Nel primo caso cambia il supporto. Nel secondo cambiano i dati, le regole, i controlli e quindi il procedimento stesso.


Flussi a confronto BIM processo di pratiche edilizie E-permit
Flussi a confronto. (Nicola Furcolo)

Cosa caratterizza un sistema e-Permit

Non tutte le piattaforme che si presentano come "sportello digitale" sono equivalenti. In Italia esistono diverse piattaforme che consentono una gestione documentale, come ad esempio i vari SUED (sportello unico edilizia digitale).

Si tratta di portali attraverso i quali i cittadini, i professionisti tecnici e le imprese trasmettono ad un ente la documentazione richiesta per ottenere un’autorizzazione o presentare una comunicazione di inizio lavori. Anche gli uffici tecnici regionali (Genio Civile) di diverse regioni si sono dotati di ecosistemi digitali che consentono di effettuare un deposito sismico o un’autorizzazione sismica in maniera dematerializzata, con l’upload di elaborati tecnici e tavole grafiche generalmente in formato PDF.

In Italia ancora non esistono sistemi e-Permit avanzati e al momento sono in fase di definizione le norme tecniche.

Un sistema di e-Permit, per definirsi tale, deve possedere alcune caratteristiche che proviamo a descrivere.


DATI STRUTTURATI

Quando si parla di e-permit, uno degli elementi fondamentali è l’utilizzo di dati strutturati.
Per dati strutturati si intendono informazioni organizzate secondo uno schema preciso, leggibile e interpretabile automaticamente dai sistemi informatici.
Non si tratta quindi di semplici documenti (come PDF o file Word), ma di dati inseriti in campi definiti, con regole e formati standard.
In pratica:
- ogni informazione è inserita in un campo specifico (es. superficie, destinazione d’uso, categoria catastale);
- i dati seguono formati coerenti e controllati (numeri, codici, valori predefiniti);
- i sistemi possono leggere, verificare e confrontare automaticamente le informazioni;
- è possibile integrare i dati tra diverse piattaforme (es. sportello unico, catasto, sistemi GIS, BIM).
Questo approccio consente di superare la logica documentale tradizionale e abilita processi digitali realmente efficienti, basati su controlli automatici, interoperabilità e tracciabilità delle informazioni.


Dati strutturati e modelli machine-readable

In un sistema e-Permit l'istanza non è un modulo PDF compilato, ma un insieme di informazioni organizzate secondo schemi predefiniti (es. XML, JSON, IFC, ecc.) che i sistemi informatici possono leggere, estrarre e processare senza intervento umano. Ogni campo ha un tipo, un formato, un vincolo. Il dato è verificabile dalla macchina, non solo leggibile dall'occhio.

Senza dati strutturati, nessuna delle caratteristiche successive è realizzabile.

Verifiche automatizzate sui requisiti prescrittivi

I parametri numerici, es. distanze dai confini, altezze massime, rapporti aero-illuminanti, superfici minime dei locali, sono verificabili automaticamente se il modello informativo è strutturato correttamente. Il sistema confronta il dato progettuale con il requisito normativo codificato in un ruleset e produce un esito: conforme, non conforme, dato assente. Il ruolo dell'istruttore non scompare: si concentra sui controlli che richiedono valutazione tecnica reale, quelli che un algoritmo non può risolvere.


Dati strutturati.
Dati strutturati. (Nicola Furcolo)

Interoperabilità tra sistemi e enti terzi

Il procedimento edilizio coinvolge catasto, vincoli ambientali e paesaggistici, ASL, Vigili del fuoco, Soprintendenze, ARPA. In un sistema e-Permit maturo, questi soggetti dovrebbero ricevere i dati attraverso API standardizzate e non via PEC, non con allegati manuali. Questo è oggi uno dei colli di bottiglia più seri in Italia: la maggior parte degli enti terzi non ha ancora sistemi in grado di dialogare in modo machine-to-machine con gli sportelli unici.

Tracciabilità e sicurezza del procedimento

Ogni azione dovrebbe essere appositamente registrata attraverso un “log”: ricezione, assegnazione, verifica, richiesta di integrazioni, parere, decisione finale. Il procedimento è ricostruibile in ogni momento da chiunque sia autorizzato ad accedervi.

La conformità a NIS2 e GDPR significa identità verificata (SPID/CIE), firma elettronica qualificata sugli atti, conservazione a norma della documentazione. Non è un dettaglio tecnico: è una condizione di legittimità del procedimento digitale.

Piattaforma base
Sistema e-Permit
Input
PDF non strutturati
Modello IFC + dati machine-readable
Verifica
Manuale, doc. per doc.
Automatica su parametri prescrittivi
Enti terzi
Comunicazione via PEC
API interoperabili (PDND)
Dati
Non strutturati, non riutilizzabili
Strutturati, alimentano il fascicolo
Tracciabilità
Parziale o assente
Log immutabile per ogni azione
Risultato
Processo invariato
Istruttoria ridotta, errori in calo

Piattaforma base vs sistema e-Permit evoluto

Il flusso operativo per l’e-Permit

Nel procedimento e-Permit il cambiamento non riguarda solo il formato della consegna, ma il modo in cui viene costruita e verificata l’informazione.

Come anticipato, non si tratta più di trasmettere documenti, ma di mettere a disposizione un sistema di dati strutturati, organizzati all’interno di un modello informativo e dei relativi contenitori informativi (elaborati, relazioni, allegati).

Nella pratica operativa, i due soggetti chiave sono il team di progettazione e l’ente che deve esprimere il parere o rilasciare l’autorizzazione (es. Comune, SUE, Genio Civile, Soprintendenza).

Il funzionamento del flusso dipende dalla capacità di questi due attori di lavorare su un linguaggio comune: il dato strutturato.

Il progettista, in questo contesto, non si limita a produrre elaborati, ma costruisce un modello informativo che deve essere interrogabile, verificabile e coerente con i requisiti richiesti dall’ente. Il punto di partenza non è il progetto, ma le linee guida di processo definite dal soggetto preposto. Su questa base il progettista organizza l’attività di authoring BIM, struttura i contenitori informativi e sviluppa il modello in modo da rispondere puntualmente alle esigenze computazionali, gestionali e operative del procedimento.

Questo comporta alcune responsabilità operative molto chiare:

  • analizzare preventivamente le regole stabilite (linee guida, i requisiti informativi; ecc.);
  • strutturare il modello informativo secondo regole di codifica, organizzazione e interoperabilità definite;
  • predisporre gli ulteriori contenitori informativi in modo coerente con il modello, evitando duplicazioni e incoerenze;
  • eseguire una verifica interna del modello e dei contenuti informativi prima della consegna;
  • produrre un report di validazione che attesti la coerenza informativa e geometrica.

Parallelamente, l’ente non può limitarsi a ricevere informazioni, ma deve progettare il processo autorizzativo in chiave digitale.

Ciò significa definire in modo esplicito cosa deve essere consegnato e in che modo deve essere strutturato.

Le linee guida di processo diventano quindi uno strumento operativo fondamentale e devono essere chiare, accessibili e specifiche per ciascuna tipologia di parere.

In particolare, l’ente deve:

  • definire i requisiti informativi del modello, sia geometrici sia alfanumerici;
  • indicare la struttura dei contenitori informativi e le modalità di aggregazione;
  • specificare formati, standard e modalità di interoperabilità;
  • collegare i requisiti informativi alle regole di verifica, anche automatica;
  • rendere disponibili linee guida operative e non solo riferimenti normativi;
  • contribuire alla costruzione di un sistema informativo territoriale condiviso, integrato con dati GIS e requisiti procedurali.

Quando questo sistema è correttamente impostato, il momento della consegna cambia radicalmente. Il modello informativo non viene più letto documento per documento, ma analizzato come insieme di dati strutturati. Le verifiche possono essere in parte automatizzate (code checking) e in parte guidate, con un significativo aumento di efficienza e tracciabilità.


Flusso operativo per l’e-Permit
Flusso operativo per l’e-Permit. (Nicola Furcolo)

PNRR e progetto SUE&SUAP

Nonostante siano stati concepiti come punto unico di accesso per cittadini e imprese, gli sportelli SUAP e SUE presentano ancora oggi criticità operative diffuse:

  • digitalizzazione disomogenea tra comuni e regioni;
  • sistemi informativi non interoperabili;
  • gestione ancora prevalentemente documentale (pdf, allegati);
  • frammentazione dei procedimenti tra più amministrazioni;
  • tempi istruttori elevati e difficoltà nei controlli.

Il limite non è solo tecnologico, ma strutturale: manca un modello digitale condiviso basato sui dati e sull’interoperabilità.

In questo contesto si inserisce il sub-investimento PNRR M1C1 2.2.3 “Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)", a titolarità del Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato alla reingegnerizzazione e digitalizzazione dei procedimenti amministrativi relativi alle attività produttive e all’edilizia.

Il progetto prevede:

  • la definizione di modelli dati strutturati condivisi tra le amministrazioni;
  • la standardizzazione delle procedure e della modulistica;
  • lo sviluppo di specifiche tecniche per l’interoperabilità dei sistemi;
  • l’integrazione con il modello nazionale di interoperabilità e con la piattaforma digitale nazionale dati (PDND).

Tale adeguamento rappresenta un passaggio necessario, ma non sufficiente.

La conformità tecnica alle specifiche non equivale automaticamente all’implementazione di un sistema e-Permit pienamente funzionante.

Un sistema può risultare conforme e continuare a gestire le pratiche come fascicoli documentali, senza sfruttare le potenzialità della digitalizzazione.

Il passaggio verso un modello realmente digitale richiede infatti:

  • dati strutturati e non solo documenti;
  • regole di controllo codificate (ruleset);
  • modelli informativi verificabili;
  • integrazione effettiva tra i sistemi coinvolti nel procedimento.

In altri termini, il vero salto è il passaggio da una gestione documentale a una gestione basata sui dati.

.. Continua la lettura nel PDF.


FAQ Tecniche: E-Permit BIM: autorizzazioni edilizie su dati strutturati

  • Cos’è l’e-Permit in ambito edilizio?
    È un processo digitale basato su dati strutturati e modelli informativi (BIM), che consente la gestione e verifica automatizzata delle pratiche edilizie. Non è una semplice digitalizzazione documentale, ma un sistema che utilizza informazioni machine-readable per supportare il rilascio dei titoli abilitativi.
  • In quali contesti si applica l’e-Permit?
    Si applica a procedimenti edilizi comunali (SUE), autorizzazioni sismiche, pratiche SUAP e iter che coinvolgono enti terzi. È particolarmente rilevante nei contesti con elevata complessità normativa e necessità di coordinamento tra più soggetti.
  • Quali normative regolano l’e-Permit?
    Attualmente non esiste una norma univoca specifica. Il quadro è in evoluzione con UNI 11337 (in particolare parte 11 in sviluppo), PNRR M1C1 e specifiche interoperabilità PDND. Alcuni riferimenti tecnici sono ancora in fase di definizione.
  • Quali vantaggi offre rispetto alla gestione tradizionale?
    Riduce tempi istruttori, errori e incoerenze. Consente controlli automatici sui requisiti normativi, migliora la tracciabilità e favorisce l’interoperabilità tra enti e professionisti, aumentando la trasparenza del procedimento.
  • Come cambia la fase di progettazione BIM?
    Il progettista deve produrre un modello informativo strutturato, conforme a requisiti informativi specifici. È necessario organizzare dati, proprietà e geometrie per renderli verificabili automaticamente tramite code checking.
  • Qual è l’impatto sulla durabilità e gestione dell’edificio?
    L’e-Permit abilita il Fascicolo Digitale del Fabbricato, permettendo la raccolta progressiva di dati lungo il ciclo di vita. Questo migliora manutenzione, monitoraggio e gestione tecnica dell’edificio nel tempo.
  • Quali errori evitare nell’implementazione?
    Confondere digitalizzazione con upload di PDF, trascurare la standardizzazione dei dati, non definire ruleset normativi e ignorare la formazione del personale. Senza questi elementi, il sistema resta un archivio digitale inefficace.

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