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Ecobonus 2025 per finestre e serramenti: cosa c’è davvero (e cosa no)

L’Ecobonus 2025 per infissi e serramenti offre detrazioni fino al 50% per la prima casa e al 36% per gli altri immobili, con requisiti tecnici stringenti su trasmittanza termica e massimali di spesa. Una guida completa su aliquote, limiti, documentazione ENEA, valori Uw per zona climatica, esempi di calcolo e regole aggiornate.

Ecobonus 2025 per finestre e serramenti: il punto

Il 2025 è l’anno del “nuovo regime lineare” dei bonus edilizi: Ecobonus e Bonus Ristrutturazioni si muovono con aliquote uniformate, differenziate solo tra abitazione principale e altri immobili. In concreto, per la sostituzione di infissi e serramenti:

  • Ecobonus (art. 14, D.L. 63/2013): nel 2025 la detrazione è 50% se l’intervento riguarda l’abitazione principale del contribuente titolare di proprietà/diritto reale; 36% negli altri casi. Ripartizione in 10 rate annuali. Per gli anni 2026-2027 scende al 36% (prima casa) e 30% (altre unità).
  • Bonus ristrutturazioni (art. 16-bis TUIR): logica identica, con il tetto di spesa che resta 96.000 € per unità immobiliare. Nel 2025 vale 50% sulla prima casa e 36% sugli altri immobili, sempre in 10 rate; nel 2026-2027: 36% (prima casa) e 30% (altre).

Nota sulla terminologia: per gli infissi con Ecobonus il vademecum ENEA indica un “limite massimo di detrazione ammissibile” di 60.000 € per unità (non un tetto di spesa).

Tradotto: con aliquota 50%, puoi arrivare a “coprire” fino a 120.000 € di spesa prima di saturare la detrazione massima.


Ecobonus serramenti 2025

Requisiti tecnici imprescindibili (Ecobonus)

L’intervento deve essere sostituzione (no nuove aperture) e i serramenti devono delimitare un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati. I valori di trasmittanza termica Uw dei nuovi infissi devono rispettare i limiti del D.M. 6/08/2020 – Allegato E (per lavori avviati dal 6/10/2020). Resta fermo anche il D.M. 26/06/2015 “requisiti minimi”. Documentazione e asseverazioni sono quelle indicate da ENEA.

Spese ammissibili (estratto utile): fornitura e posa di finestre/porte comprensive di infisso, coibentazione/sostituzione cassonetti, sostituzione componenti vetrati, scuri/persiane/avvolgibili e accessori se sostituiti contestualmente all’infisso, oltre a prestazioni professionali (computo, asseverazioni, APE se richiesto).


Schermature solari, tapparelle e persiane: quando rientrano

Per schermature solari (tende tecniche, veneziane, rulli, bracci, ecc.) valgono due paletti chiave:

  • Orientamento: ammessi Est–Sud–Ovest; esclusi Nord, Nord-Est, Nord-Ovest. Per chiusure oscuranti (persiane, tapparelle, scuri) tutti gli orientamenti sono ammessi.
  • Prestazione: per le schermature, il gTot (schermatura+vetro) ≤ 0,35 (UNI EN 14501).
    Detrazione e procedimento seguono l’Ecobonus, con comunicazione ENEA entro 90 giorni.

Massimali unitari di costo (quando servono)

Se si usa la dichiarazione del fornitore/installatore in luogo dell’asseverazione del tecnico, scattano i massimali specifici del Decreto “Prezzi” MiTE (G.U. 16/03/2022). Per serramenti:

  • Sostituzione chiusure trasparenti con infissi
    Zone A–B–C: 660 €/m² (solo serramento) | 780 €/m² (serramento + oscuranti)
    Zone D–E–F: 780 €/m² (solo serramento) | 900 €/m² (serramento + oscuranti)
  • Schermature solari/ombreggiamenti mobili: 276 €/m².

Questo aggiorna e corregge diversi importi circolati online (ad es. 550–750 €/m²), non più aderenti ai valori in Gazzetta.


Procedura e carte da non sbagliare

  • Pagamenti: bonifico “parlante” (causale normativa, CF beneficiario, P.IVA/C.F. fornitore, estremi fattura).
  • Comunicazione ENEA: entro 90 giorni dalla fine lavori/collaudo, tramite detrazionifiscali.enea.it. Riceverai il CPID da conservare con tutta la pratica.
  • Asseverazioni: per infissi in singola unità l’asseverazione del tecnico può essere sostituita dalla dichiarazione del fornitore/assemblatore/installatore (nei casi previsti); rimane l’obbligo di rispettare i massimali se si segue questa via.
  • APE: non richiesto per la sola sostituzione infissi su singola unità immobiliare; può essere richiesto in altri casi/insiemi di interventi.

Cessione del credito e sconto in fattura: stop per il “nuovo”

Per spese sostenute dal 30/03/2024 non si può più optare per sconto in fattura o cessione del credito (salve limitate situazioni pregresse già incardinate prima delle date-soglia previste dalla normativa). Nel 2025, per le nuove sostituzioni di infissi, la fruizione è solo in detrazione nei 10 anni.


“Bonus sicurezza” e infissi: facciamo chiarezza

Le spese per porte blindate, inferriate, sistemi di allarme/videosorveglianza rientrano tra gli interventi di prevenzione atti illeciti del Bonus ristrutturazioni (art. 16-bis, lett. f): quindi nel 2025 50% (prima casa) o 36% (altre), sempre entro 96.000 € per unità (stesso plafond del bonus casa) e in 10 rate. Non esiste, nella normativa statale vigente, un “bonus sicurezza” autonomo con tetto a 48.000 € distinto: quel numero è la misura ordinaria storica del 36% su 48.000 € del TUIR, ma nel 2025 il regime transitorio mantiene il plafond a 96.000 € con aliquote rimodulate e maggiorazione per la prima casa.

   


Quale strada conviene per finestre e serramenti nel 2025?

  • Se rispetti i limiti di trasmittanza e vuoi portare in detrazione anche oscuranti/cassonetti coibentati, l’Ecobonus è spesso la via più “pulita” sul piano tecnico, con detrazione max 60.000 € per unità (non di spesa) e requisiti chiari.
  • Se l’intervento sugli infissi è parte di un pacchetto più ampio (manutenzione straordinaria, opere interne, sicurezza, ecc.), il Bonus ristrutturazioni offre plafond unico da 96.000 € per unità su cui cumulare le spese, con aliquote identiche a quelle dell’Ecobonus nel 2025 (ma con tetti e logica diversi).

Errori frequenti da evitare (aggiornati 2025)

  1. Confondere “spesa” e “detrazione”: per infissi con Ecobonus, il limite 60.000 € è sulla detrazione, non sui costi.
  2. Sbagliare l’orientamento delle schermature: per le tende/veneziane il Nord non è ammesso; per persiane/tapparelle sì.
  3. Saltare la pratica ENEA o inviarla in ritardo: 90 giorni, con CPID da conservare.
  4. Ignorare i massimali MiTE quando usi la dichiarazione del fornitore: per molte forniture si rischia sforamento e recuperi in caso di controllo.
  5. Dare per acquisito lo sconto in fattura: per le spese del 2025 non è esercitabile.

    


Attenzione ai limiti reddituali dal 2025

Dal 1° gennaio 2025 chi ha reddito complessivo > 75.000 € incontra limiti alla fruizione complessiva delle detrazioni (non solo edilizie): 14.000 € (75–100 mila) o 8.000 € (>100 mila), moltiplicati per un coefficiente legato ai figli a carico (da 0,50 fino a 1,00). In pratica, anche avendo diritto alla detrazione, la parte fruibile nell’anno potrebbe ridursi.


Ecobonus serramenti: Checklist operativa (rapida)

- Verifica titolarità e abitazione principale (per l’aliquota al 50%). 
-Progetta il pacchetto serramento (Uw, vetri, cassonetti, oscuranti) in funzione dei limiti Ecobonus.
-Se usi la dichiarazione del fornitore, tieni d’occhio i massimali MiTE.
-Prepara bonifici parlanti e pratica ENEA entro 90 giorni.
-Valuta l’impatto dei limiti reddituali sulla capienza. (Agenzia Entrate)


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Ecobonus infissi 2025: valori tecnici, esempi di calcolo, fac-simile e checklist

Aliquote 2025-2027 (promemoria)

Per gli interventi su abitazione principale: 50% nel 2025, 36% nel 2026-27. Per gli altri immobili: 36% nel 2025, 30% nel 2026-27. Le regole valgono sia per Ecobonus (art. 14, D.L. 63/2013) sia per Bonus Ristrutturazioni (art. 16-bis TUIR), con ripartizione in 10 rate. Per il Bonus Casa resta il tetto di 96.000 € a unità; per gli infissi in Ecobonus il limite massimo di detrazione è 60.000 € a unità (non “spesa”).

   


1) Requisiti “Uw” per zona climatica (DM 6/8/2020, Allegato E)

Per la sostituzione di finestre comprensive di infissi (calcolo UNI EN ISO 10077-1), i valori massimi di trasmittanza termica Uw sono:

  • Zone A–B: Uw ≤ 2,60 W/m²K
  • Zona C: Uw ≤ 1,75 W/m²K
  • Zona D: Uw ≤ 1,67 W/m²K
  • Zona E: Uw ≤ 1,30 W/m²K
  • Zona F: Uw ≤ 1,00 W/m²K

Questi limiti si applicano agli interventi con inizio lavori dal 6/10/2020 (confermati anche dal vademecum ENEA).

Schermature solari & chiusure oscuranti

  • Per schermature solari (tende tecniche, rulli, bracci, veneziane ecc.): ammessi solo orientamenti Est-Sud-Ovest; richiesta gtot ≤ 0,35 (accoppiato al vetro tipo C, UNI EN 14501).
  • Per chiusure oscuranti (persiane, avvolgibili, tapparelle, scuri): ammessi tutti gli orientamenti; in caso di semplice sostituzione devono garantire migliore resistenza termica supplementare rispetto alla situazione preesistente.

Nota di metodo: l’intervento deve essere sostituzione (non nuova apertura), il serramento deve delimitare un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati; invio pratica ENEA entro 90 giorni dalla fine lavori/collaudo.


2) Massimali unitari di costo (congruità prezzi)

Se scegli la via senza asseverazione del tecnico (nei casi ammessi) e usi la dichiarazione del fornitore/installatore, la detrazione massima è calcolata sui costi massimi specifici del Decreto MiTE – Allegato A:

  • Serramenti (A-B-C): 660 €/m²Serramento + oscurante: 780 €/m²
  • Serramenti (D-E-F): 780 €/m²Serramento + oscurante: 900 €/m²
  • Schermature/ombreggiamenti mobili: 276 €/m²

(Limiti al netto di IVA, manodopera, opere e professionali.)


3) Esempi numerici rapidi (detrazione in 10 anni)

Caso A – Ecobonus, prima casa (50% nel 2025)

  • Fornitura/posa infissi: 24.000 €
  • Detrazione: 12.000 €1.200 €/anno × 10.
    (Verifica sempre i limiti Uw ed, eventualmente, i massimali MiTE se usi la dichiarazione del fornitore.)

Caso B – Ecobonus, seconda casa (36% nel 2025)

  • Spesa: 24.000 €
  • Detrazione: 8.640 €864 €/anno × 10.

Caso C – Bonus Ristrutturazioni 2025 (sostituzione infissi in manutenzione straordinaria)

  • Spesa: 40.000 € (tetto 96.000 € per unità)
  • Prima casa: 50% = 20.000 €2.000 €/anno × 10
  • Altri immobili: 36% = 14.400 €1.440 €/anno × 10.

Attenzione ai limiti reddituali dal 2025
Se il reddito complessivo > 75.000 €, le detrazioni fruibili in dichiarazione hanno un tetto annuo: 14.000 € (75–100 mila) o 8.000 € (>100 mila), moltiplicati per un coefficiente legato ai figli a carico (0,50; 0,70; 0,85; 1,00). Oltre quei limiti, la quota eccedente non si usa in quell’anno. Valuta quindi la capienza personale prima di pianificare la spesa.


4) Fac-simile “bonifico parlante” (testo causale)

Usa sempre bonifico dedicato (per i privati). Esempi di causale:

  • Ecobonus (art. 14 D.L. 63/2013)
    «Lavori edilizi – detrazione fiscale art. 14 D.L. 63/2013 – Ecobonus – Sostituzione infissi»
  • Bonus ristrutturazioni (art. 16-bis TUIR)
    «Bonifico per lavori edilizi – detrazione art. 16-bis TUIR – Manutenzione straordinaria – Sostituzione infissi»

Nel bonifico vanno riportati causale normativa, CF del beneficiario detrazione, P.IVA/C.F. dell’impresa, estremi fattura. Conserva ricevute e CPID ENEA.


    

5) Checklist operativa (da cantiere a dichiarazione)

  • Titolarità e requisito “abitazione principale” (se vuoi la maggiore aliquota).
  • Progetto/ordine serramenti con Uw coerenti alla tua zona climatica (A-F).
  • Valuta se serve asseverazione tecnica o basta dichiarazione fornitore (e quindi applicare i massimali MiTE).
  • Schermature/chiusure: orientamenti e gtot ≤ 0,35 dove richiesto.
  • Pagamenti tramite bonifico parlante; invio ENEA entro 90 giorni da fine lavori/collaudo; archiviazione di vademecum, schede tecniche/DoP, fatture, bonifici, CPID, asseverazioni/dichiarazioni.
  • Cessione del credito/sconto in fattura: non disponibili per le nuove spese (2025), salvo vecchie pratiche già incardinate secondo le norme transitorie. Fruizione solo in detrazione.

    

Due note finali “da tecnico a tecnico”

  1. Ecobonus vs Bonus Casa: se l’intervento è “solo infissi”, con requisiti energetici rispettati, l’Ecobonus è lineare (e porta con sé il tema dei 60.000 € di detrazione massima). Se, invece, l’intervento sugli infissi è parte di un pacchetto di opere (straordinaria, sicurezza, ecc.), spesso conviene il Bonus Casa per sfruttare il plafond unico 96.000 €.
  2. Capienza fiscale: con i nuovi limiti 16-ter TUIR, per redditi alti conviene simulare l’impatto in dichiarazione per non “congelare” di fatto parte del beneficio.

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