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Edilizia libera: gli effetti principali del glossario nazionale unico in vigore dal 22 aprile 2018

MIT: per i piccoli lavori edilizi da realizzare in abitazioni o attività produttive senza particolari autorizzazioni ora c’è un glossario unico per tutto il Paese

Il decreto del MIT del 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.81 del 7 aprile, ha messo a punto il Glossario delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera. Come abbiamo già avuto modo di analizzare su Ingenio, con questo glossario si mette ordine nelle molteplici interpretazioni sul suolo italiano della legge esistente che autorizza diversi lavori ad essere realizzati senza permessi, sempre nel rispetto delle leggi in materia.

Il decreto individua le principali categorie di intervento e un primo elenco delle 58 principali opere che possono essere realizzate in edilizia libera, allegando una tabella di facile utilizzo per cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni.

Ecco alcuni utili esempi:

  • "manutenzioni ordinarie": vi si trovano interventi edilizi come le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, quindi pavimentazioni, intonaci, rivestimenti, serramenti e infissi, inferriate o quelle necessarie a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici;
  • "eliminazione delle barriere architettoniche": non servono permessi per installazioni e manutenzioni degli ascensori interni e montacarichi che non incidano sulla struttura portante, rampe, apparecchi sanitari, impianti idrici e sanitari;
  • "aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza": sono in edilizia libera le opere senza fini di lucro, relative a barbecue in muratura, fontane, muretti, fioriere, panche, gazebo di limitate dimensioni, giochi per bambini, pergolati di limitate dimensioni, ricoveri per animali domestici, ripostigli per attrezzi, stalli per biciclette, tende, coperture leggere di arredo;
  • per le "opere contingenti temporanee" di maggiori dimensioni, quali gazebo o stand, l'installazione va effettuata previa comunicazione avvio lavori, mentre manutenzioni e rimozioni sono in edilizia libera.

Dal prossimo 22 aprile 2018, giorno di entrata in vigore del decreto, il regime giuridico sarà omogeneo su tutto il territorio nazionale, fermi restando il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore sulle attività edilizie e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio.

Il completamento del glossario unico, in relazione alle opere edilizie realizzabili mediante Cila, Scia, permesso di costruire e Scia in alternativa al permesso di costruire, è demandato a successivi decreti da adottare con le stesse modalità.

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