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Efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile: tutte le novità della Legge di Bilancio 2020

Analisi della misura che assegna ai comuni, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile

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All'interno della prima bozza del DDL Bilancio 2020 (facente parte della Manovra Finanziaria 2020) in esame al Parlamento c'è una norma (art.8 commi 1-9 del testo attuale) che interessa da vicino i professionisti tecnici e l'edilizia in quanto, di fatto, è la messa a pieno regime della cd. legge Fraccaro, art.30 del Decreto Crescita.

Si tratta, cioè, di una importante assegnazione di contributi economici ai comuni per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile. Per la precisione, dal 2020 al 2024 nel limite complessivo di 500 milioni di euro. Analizziamo nel dettaglio la misura, ricordando che l'attuale DDL Bilancio NON è ancora in vigore e quindi potrebbero esserci delle modifiche nell'esame parlamentare.

Tipologia di opere finanziabili

  • efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
  • sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Misura dei contributi

I contributi sono attribuiti ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, entro il 31 gennaio 2020, con decreto del Ministero dell'interno, come di seguito indicato:

  • ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000;
  • ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 70.000;
  • ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 90.000;
  • ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 130.000;
  • ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 170.000;
  • ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 210.000;
  • ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 250.000.

Finanziamento di uno o più lavori pubblici

  • il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi lavori non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto ai lavori da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di lavori pubblici.
  • i lavori devono iniziare entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo;
  • i contributi sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari per il 50 per cento, previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori, e per il restante 50 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

IN ALLEGATO, IL DDL BILANCIO 2020 NELLA SUA PRIMA VERSIONE UFFICIALE (NON ANCORA IN VIGORE)

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