Efficienza energetica degli edifici: cosa cambia con Conto Termico 3.0, nuovi Requisiti Minimi, CAM e APE ENEA
Il quadro normativo sull’efficienza energetica evolve rapidamente, incidendo su incentivi, progettazione e verifiche. Conto Termico 3.0, nuovo Decreto Requisiti Minimi, CAM edilizia 2025 e metodologia APE ENEA ridefiniscono criteri, responsabilità e opportunità operative. In questo contesto, la suite Blumatica Energy supporta APE, verifiche, diagnosi e incentivi, semplificando procedure e migliorando la qualità delle scelte progettuali.
Normativa energetica 2025–2026: incentivi, requisiti, APE e il supporto di Blumatica
Le principali novità normative 2025–2026 in materia di efficienza energetica degli edifici. Dal Conto Termico 3.0, che amplia beneficiari e interventi incentivabili, al nuovo Decreto Requisiti Minimi, fino all’aggiornamento dei CAM edilizia e alla nuova metodologia APE ENEA basata sugli edifici simili.
Il focus è sulle ricadute operative per progettisti, direzioni lavori e Pubbliche Amministrazioni: requisiti tecnici, diagnosi energetiche, integrazione delle rinnovabili, comfort, controlli e gestione documentale. Un quadro utile per comprendere come trasformare gli obblighi normativi in scelte progettuali consapevoli.
Conto Termico 3.0: incentivi più ampi, più inclusivi e più orientati alle rinnovabili
Tra gli strumenti di maggiore impatto per la riqualificazione energetica, il Conto Termico compie un salto di qualità con la versione 3.0. Il decreto, approvato il 7 agosto 2025 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 settembre 2025, è entrato in vigore il 25 dicembre 2025, segnando un passaggio decisivo nella politica di incentivazione nazionale.
Uno degli elementi più innovativi del Conto Termico 3.0 è l’ampliamento della platea dei beneficiari. Il Terzo Settore non economico viene equiparato alle Pubbliche Amministrazioni, il settore terziario privato può accedere agli incentivi anche per interventi sull’involucro edilizio e non più esclusivamente per impianti a fonti rinnovabili, mentre vengono pienamente incluse le Comunità Energetiche Rinnovabili e le configurazioni di autoconsumo collettivo. Un’attenzione particolare è riservata ai Comuni con meno di 15.000 abitanti, che possono ottenere contributi fino al 100% delle spese ammissibili, favorendo interventi su scuole, edifici pubblici e infrastrutture locali.
Il decreto aggiorna in modo significativo anche le spese ammissibili, adeguando massimali e tipologie di costo all’evoluzione tecnologica e ai prezzi di mercato. Accanto alla fornitura e posa degli impianti, vengono riconosciute le spese professionali per progettazione, diagnosi energetiche e APE.
Proprio la diagnosi energetica acquista un valore centrale: diventa un requisito obbligatorio per quasi tutte le tipologie di intervento ed è finanziata fino al 100% per la Pubblica Amministrazione e al 50% per i soggetti privati.
Tra le spese ammissibili rientrano inoltre sistemi di accumulo, infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici (in abbinamento alla sostituzione dell’impianto termico con pompa di calore) e, per il settore pubblico, interventi di demolizione e ricostruzione, a condizione che il nuovo edificio rispetti gli standard NZEB, rientri in un progetto integrato e possa prevedere un ampliamento fino al 25%.
Sul fronte tecnologico, il Conto Termico 3.0 definisce, per quanto riguarda gli incentivi, la definitiva uscita di scena delle caldaie alimentate esclusivamente a combustibili fossili, fatta eccezione per i sistemi ibridi con pompe di calore. Entrano invece in modo strutturale soluzioni come pompe di calore add-on, sistemi bivalenti e impianti fotovoltaici con accumulo e colonnine di ricarica, orientando il mercato verso interventi realmente coerenti con la transizione energetica.
Resta infine uno dei punti di forza storici dello strumento: la rapidità di erogazione del contributo, che avviene in un’unica soluzione entro 60 giorni per importi fino a 15.000 euro, o in rate annuali per importi superiori. Un aspetto che rende il Conto Termico particolarmente attrattivo sia per il settore pubblico che per quello privato.

Nuovo Decreto Requisiti Minimi: cambiano regole, calcoli e responsabilità
Il Decreto Requisiti Minimi 2025 (D.M. 28 ottobre 2025), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 dicembre 2025, rappresenta il più rilevante aggiornamento normativo in materia di prestazioni energetiche degli edifici dopo il D.M. 26 giugno 2015. L’entrata in vigore è fissata al 3 giugno 2026, al termine di un periodo transitorio di 180 giorni pensato per consentire l’adeguamento di tecnici, enti e imprese.
Il decreto recepisce la direttiva europea EPBD III, integra le FAQ ministeriali elaborate negli anni dal CTI e interviene su numerosi aspetti che avevano generato criticità applicative. Le novità riguardano sia l’involucro edilizio sia il sistema edificio-impianto, con effetti diretti su APE, Relazione tecnica ex Legge 10 e verifiche energetiche.
Tra i cambiamenti più significativi vi è la revisione del coefficiente H’t: resta invariato per le nuove costruzioni, diventa variabile nelle ristrutturazioni importanti di primo livello e viene eliminato per quelle di secondo livello, dove l’attenzione si sposta su prestazioni delle superfici opache e ponti termici. Quest'ultimi sono oggetto di una profonda revisione metodologica: il calcolo non potrà più essere forfettario, ma dovrà riflettere in modo più fedele le caratteristiche reali dell’edificio, con approcci differenziati tra nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti e interventi di secondo livello.
Inoltre, viene introdotto l’obbligo di predisposizione di punti di ricarica per veicoli elettrici in edifici nuovi e ristrutturazioni importanti, aggiorna il metodo di calcolo dei fattori di conversione del teleriscaldamento adottando il metodo “di Carnot” e rafforza i requisiti su comfort termo-igrometrico, sicurezza antincendio e sismica.
Per gli edifici non residenziali con impianti oltre i 290 kW diventa obbligatoria l’installazione di sistemi di automazione e controllo di classe B, mentre in caso di sostituzione del generatore di calore dovranno essere garantiti sistemi di autoregolazione della temperatura ambiente.
Nuova metodologia APE ENEA: finalmente valorizzati gli “edifici simili”
Dal 1° novembre 2025 è operativa una delle innovazioni più attese nel mondo della certificazione energetica: la nuova metodologia ENEA per la valorizzazione degli “edifici simili” nell’APE degli edifici esistenti.
Grazie all’integrazione con il SIAPE, il sistema consente di utilizzare un archivio statistico nazionale basato sugli APE depositati, superando una lacuna storica della normativa precedente. Il certificatore può ora confrontare l’edificio oggetto di attestazione con costruzioni analoghe in termini di zona climatica, destinazione d’uso, tipologia costruttiva, dimensioni, volumi riscaldati e rapporto di forma S/V.
Il risultato è un riferimento oggettivo e verificabile, che colloca l’edificio in un contesto prestazionale reale. In assenza di dati sufficienti, il sistema evita forzature e non valorizza il campo, tutelando la qualità dell’informazione. L’aggiornamento comporta anche una revisione del formato dell’APE e dei file XML per i catasti regionali, contribuendo a una maggiore omogeneità nazionale.
Per i professionisti si tratta di un passo decisivo verso un’APE più solido, meno soggettivo e più leggibile per cittadini, amministrazioni e operatori del mercato immobiliare.
Nuovi CAM edilizia 2025: sostenibilità come requisito strutturale
Con il D.M. 24 novembre 2025 pubblicato in G.U. il 3 dicembre 2025 e in vigore dal 2 febbraio 2026, vengono introdotti i nuovi Criteri Ambientali Minimi per l’edilizia, che sostituiscono il D.M. 256/2022. I CAM vengono allineati al nuovo Codice dei contratti pubblici ed estesi a un ambito applicativo molto più ampio, che comprende progettazione, direzione lavori, costruzione, ristrutturazione, manutenzione e opere di urbanizzazione, anche realizzate da privati.
Il decreto rafforza in modo significativo la componente pianificatoria e documentale, introducendo obblighi come il piano di decostruzione e demolizione selettiva, il piano di gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione e il piano ambientale di gestione del cantiere. Diventa centrale la relazione CAM, che deve dimostrare in modo strutturato il rispetto dei criteri e l’eventuale equivalenza con protocolli di certificazione ambientale.
Grande rilievo assumono LCA e LCC, che diventano strumenti strutturali di progetto, impostati secondo il framework europeo Level(s) e riferiti a un ciclo di vita dell’opera non inferiore a 100 anni.
I nuovi CAM rafforzano inoltre i requisiti su contenuto riciclato dei materiali, gestione dei rifiuti, qualità dell’aria interna, riduzione del radon, comfort acustico e controllo delle condizioni estive, spingendo verso approcci di calcolo sempre più avanzati. Sul piano organizzativo, vengono valorizzate le competenze dei progettisti, resa obbligatoria la progettazione BIM quando prevista dal Codice dei contratti e rafforzato il ruolo del piano di manutenzione come strumento chiave per la durabilità delle prestazioni.
Blumatica Energy: dagli obblighi normativi al vantaggio competitivo
In uno scenario normativo così articolato, disporre di strumenti aggiornati non è più un elemento accessorio, ma una condizione essenziale per operare con efficacia e ridurre il rischio di errori.
La suite Blumatica Energy nasce per tradurre la complessità normativa in procedure operative chiare: APE allineati alla nuova metodologia ENEA, verifiche automatizzate secondo il nuovo Decreto Requisiti Minimi, supporto alle diagnosi energetiche, agli incentivi e ai requisiti CAM. L’obiettivo è liberare tempo e risorse, permettendo al professionista di concentrarsi sulle scelte progettuali e sulla qualità dell’intervento.
In questo scenario, l’aggiornamento normativo viene ricondotto a processi operativi strutturati, consentendo ai professionisti di integrare nuovi requisiti, ampliare l’ambito dei servizi offerti e operare con maggiore continuità e affidabilità nel mercato dell’efficienza energetica.
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