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Efficienza energetica: tutti gli edifici in nZEB dal 1 gennaio 2021

Dal 1° gennaio 2021, in tutta Italia, è obbligatorio progettare edifici, pubblici e privati, a consumo quasi zero (nZEB). L’obbligo deriva dall’art. 5 del D.L. 63/2013, convertito in Legge n. 90 del 3 agosto 2013.

Cos’è un edificio nZEB

Un edificio nZEB – acronimo di nearly Zero Energy Building - è un edificio a basso fabbisogno energetico sia durante il periodo estivo che durante il invernale. Un edificio “a energia quasi zero” funziona grazie all’installazione di impianti che utilizzano fonti rinnovabili.

Per essere più precisi, il D.L. 63/2013, convertito in Legge n. 90 del 3 agosto 2013, definisce un edificio nZEB come:

edificio ad altissima prestazione energetica, calcolata conformemente alle disposizioni del presente decreto, che rispetta i requisiti definiti al decreto di cui all’articolo 4, comma 1 (ovvero il D.M. 26/06/2015, cd. “Requisiti Minimi”). Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta all’interno del confine del sistema (in situ)”.

Progettare un edificio nZEB: i requisiti minimi di legge

Il D.L. 63/2013, convertito in Legge n. 90 del 3 agosto 2013, aveva introdotto due importanti scadenze per ciò che riguarda la progettazione di edifici nZEB, nello specifico:

  • A partire dal 31 dicembre 2018, gli edifici di nuova costruzione occupati da pubbliche amministrazioni e di proprietà di queste ultime, ivi compresi gli edifici scolastici, devono essere edifici a energia quasi zero.
  • Dal 1° gennaio 2021 la predetta disposizione è estesa a tutti gli edifici, pubblici e privati, di nuova costruzione e agli edifici sottoposti a ristrutturazione rilevante*.

A partire dal 1° gennaio 2021, quindi scatta l’obbligo in tutta Italia di progettare edifici “a energia quasi zero”, sia pubblici che privati. Quando si tratta di progettare una nuova costruzione (anche nel caso di demolizione e ricostruzione), o nel caso di una ristrutturazione rilevante, i tecnici sono chiamati a prestare massima attenzione in modo da riuscire a soddisfare tutti i requisiti di legge.

Ristrutturazione rilevante: cosa significa?

In base al D. Lgs. 28/2011 per edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante si intende un edificio che ricade in una delle seguenti categorie:

  • edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro;
  • edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria.

Requisiti minimi richiesti a un Edificio nZEB

In particolare, il paragrafo 3.4 dell’Allegato 1 del D.M. 26/06/2015 (cd. “Requisiti Minimi”), definisce i requisiti da rispettare per gli nZEB.

Di seguito una schematizzazione che riporta i requisiti rimasti invariati e i nuovi requisiti per i quali, a partire dal 1° gennaio 2020, sono cambiati i limiti di legge:

  • Requisiti rimasti invariati
    • Coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione per unità di superficie disperdente (H’T).
    • Area solare equivalente estiva per unità di superficie utile (Asol,est/ Asup utile).
    • Efficacia dei sistemi schermanti e del fattore di trasmissione solare.
    • Verifica inerzia termica: massa superficiale (Ms) e trasmittanza termica periodica (YIE).
    • Verifica trasmittanza termica dei divisori interni e dei componenti verso esterno dei locali non climatizzati.
    • Integrazione delle fonti rinnovabili (Allegato 3 del D. Lgs. 28/2011).
  • Requisiti per cui sono cambiati i limiti
    • Indici di prestazione termica utile per riscaldamento (EPH,nd) e per raffrescamento (EPC,nd) [kWh/m2].
    • Indici di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (EPH) ed estiva (EPC) e globale dell’edificio, in energia primaria non rinnovabile e totale (EPgl), espesso in kWh/m2.
    • Efficienza media stagionale dell’impianto di climatizzazione invernale (ηH) estiva (ηC) e per la produzione di acqua calda sanitaria (ηw).

I nuovi limiti di legge da dover rispettare dipendono principalmente dalle caratteristiche termofisiche dell’involucro edilizio dell’edificio di riferimento, per il quale occorre assumere trasmittanze più stringenti.

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La soluzione Blumatica per progettare edifici a “energia quasi zero”

Blumatica Energy è già perfettamente in linea con i nuovi requisiti di legge previsti per la progettazione di edifici nZEB.

I limiti più stringenti introdotti impongono una maggiore attenzione da parte del progettista, soprattutto in questo periodo in cui è possibile beneficiare delle detrazioni fiscali previste dal Superbonus 110%.

Infatti, capita frequentemente che, nonostante gli innumerevoli sforzi nella scelta della tipologia di componenti ed impianti, qualche verifica di legge risulta sempre non soddisfatta, come ad esempio:

  • Area solare equivalente estiva per unità di superficie (Asol,est/Asup,utile).
  • Coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione (H’T).
  • Indice di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale (EPH,nd) o estiva (EPC,nd).
  • Percentuale di copertura da fonti rinnovabili per la produzione di ACS e degli altri servizi.

Proprio per superare tali problematiche, Blumatica ha predisposto uno specifico modulo Blumatica APE e L10 fast (EGE) che, grazie ad una semplicissima procedura guidata, effettua una correzione automatica del progetto per la verifica degli indici di prestazione previsti dal D.M. Requisiti Minimi del 26 giugno 2015.

In particolare, il software propone la soluzione energeticamente ed economicamente migliore al fine di rispettare le seguenti verifiche di legge:

  • Area solare equivalente estiva per unità di superficie (Asol,est/Asup,utile).
  • Coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione (H’T).
  • Indice di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale (EPH,nd).
  • Indice di prestazione termica utile per la climatizzazione estiva (EPC,nd).
  • Percentuale di copertura da fonti rinnovabili per la produzione di ACS e degli altri servizi.
  • Potenza elettrica minima degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.
  • Trasmittanze limite dei componenti opachi e trasparenti.
  • Massa superficiale e trasmittanza periodica dei componenti opachi.
  • Verifiche termoigrometriche.
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In base alla tipologia di intervento (nuova costruzione, ampliamento, ristrutturazione importante di II Livello, riqualificazione, ecc.), il software propone le modifiche da apportare al progetto per rispettare le verifiche previste dal decreto (ad es. modifica del grado di isolamento dei componenti opachi; sostituzione della tipologia di infissi o vetro; applicazione di schermature mobili; calcolo dell’inclinazione, orientamento e superficie ottimali degli impianti solari termici e fotovoltaici, ecc.).

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L'efficienza energetica in edilizia e impiantistica è fondamentale per la progettazione sostenibile, puntando alla riduzione dei consumi e all'ottimizzazione delle risorse. Normative, certificazioni, isolamento termico, domotica e dettagli costruttivi giocano un ruolo chiave nel migliorare le prestazioni energetiche degli edifici.

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