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Emergenza Covid-19: il TAR Milano boccia la consegna a domicilio per tutte le categorie merceologiche

Secondo il TAR milanese, la misura regionale inciderebbe in ultima analisi sul diritto alla salute dei lavoratori rappresentati dalle organizzazioni sindacali ricorrenti.

Il Tribunale sospende l’ordinanza della Regione Lombardia n. 528 dell’11 aprile 2020, che ha introdotto misure per la prevenzione e gestione emergenze epidemiologiche da Covid-19, con riferimento alla previsione della lettera H, che consente la consegna a domicilio da parte degli operatori commerciali al dettaglio anche per le categorie merceologiche non comprese nell’allegato 1, DPCM del 10 aprile 2020, come integrato dal decreto del MISE del 25 marzo 2020.

Stop all’E-Commerce indiscriminato durante l’emergenza Covid-19: il TAR Milano boccia la consegna a domicilio per tutte le categorie merceologiche

Nei giorni scorsi le principali sigle sindacali hanno impugnato l’ordinanza della Regione Lombardia n. 528 dell’11.4.2020, con oggetto “ulteriori misure per la prevenzione e gestione emergenze epidemiologiche da Covid 19”, contestando la parte in cui viene “consentita la consegna a domicilio da parte degli operatori commerciali al dettaglio per tutte le categorie merceologiche, anche se non comprese nell’allegato 1 del D.P.C.M. del 10 aprile 2020” (lettera H).

Il TAR di Milano, con decreto n. 634 del 23 aprile 2020, ha sospeso in via cautelare d’urgenza l’efficacia del provvedimento di Regione Lombardia (non costituitasi in giudizio), rilevando un contrasto tra la decisione regionale e i principi normativi statali, e quindi una violazione del riparto delle competenze tra gli Enti in materie concorrenti – come nel caso della tutela della salute – ai sensi dell’art. 117, comma 3 della Costituzione.

L’ordinanza regionale, autorizzando il commercio al dettaglio di tutte le merci, a fronte di un DPCM (10 aprile 2020) che limitava il commercio solo a precisate categorie merceologiche ritenute essenziali o strategiche, avrebbe violato quanto previsto dall’art. 3, co. 1, del d.l. n. 19/2020, ponendosi in contrasto con la normativa emergenziale contenuta nel d.l. e nel DPCM citati, perché ha ampliato, anziché restringere, le attività consentite.

Secondo il TAR milanese, la misura regionale inciderebbe in ultima analisi sul diritto alla salute dei lavoratori rappresentati dalle organizzazioni sindacali ricorrenti.

Di conseguenza, da oggi, e almeno fino al 13 maggio (data di fissazione della prossima udienza, salvo comunque un diverso intervento statale in materia) anche in Lombardia sarà consentita la consegna a domicilio solo con riferimento alle categorie merceologiche inserite dal Governo nell’allegato 1 del decreto del 10 aprile.

 

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