Data Pubblicazione:

Equo compenso a macchia d'olio: anche in Sicilia scatta l'obbligo vero

Regione Sicilia: enti locali obbligati a rispettare l’equo compenso. Basta con compensi non parametrati a qualità e quantità delle prestazioni professionali o addirittura simbolici

 

Toscana, Calabria, ora Sicilia: l'equo compenso inizia a diventare per davvero qualcosa su cui contare, con le regioni che, una ad una, stanno adeguando la propria normativa al famigerato Decreto Parametri Bis (DM 17 giugno 2016).

Equo compenso in Sicilia: come funzionerà

La Giunta regionale siciliana ha pubblicato la delibera 301/2018 dello scorso 28 agosto, un "Atto di indirizzo per gli Assessorati regionali e gli Enti sottoposti a vigilanza e/o controllo in materia di acquisizione dei servizi professionali ed equo compenso".
 
Con la Delibera, si "intende superare un fenomeno che negli ultimi anni, anche per effetto dell’abolizione dei tariffari, ha caratterizzato la procedura di affidamento di servizi professionali e ha visto molte amministrazioni prevedere compensi non correttamente parametrati alla qualità e quantità delle prestazioni richieste o addirittura compensi simbolici".

Vienei richiamato quindi il cd. Decreto Fiscale, decreto-legge 148/2017 convertito in legge 172/2017: il principio cardine è che la pubblica amministrazione deve garantire il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dal professionista.

La delibera precisa che "nella impostazione degli atti delle procedure concorsuali di individuazione del contraente, i compensi sono utilizzati quale criterio o base di riferimento per determinare l'importo a base di gara".

Professionisti tecnici: fa fede solo il Decreto Parametri

Per quel che riguarda, infine, le professioni tecniche - tra cui architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore, geometra e geometra laureato, geologo, ingegnere - si applicano le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione, di cui al Decreto parametri bis.

Sottolineando l'illegittimità della fissazione di criteri di valutazione delle offerte che possano "alterare l'equilibrio tra le prestazioni e il compenso, quali, ad esempio, la prestazione di servizi aggiuntivi a titolo gratuito", si ricorda infine che sono vessatorie le clausole del contratto di affidamento che consentono al committente di pretendere prestazioni aggiuntive a titolo gratuito.

 

Articolo integrale in PDF

L’articolo nella sua forma integrale è disponibile attraverso il LINK riportato di seguito.
Il file PDF è salvabile e stampabile.

Per scaricare l’articolo devi essere iscritto.

Iscriviti Accedi