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Fase 2 Covid-19: autodichiarazione aggiornata e nuove FAQ per spostamenti e lavoro. Attività di restauro ok

Nelle FAQ si evidenzia che sono consentite le attività di restauro, finalizzate alla conservazione di opere d’arte quali quadri, affreschi, sculture, mosaici, arazzi, beni archeologici

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Per gli spostamenti della Fase 2 Coronavirus, quelli che - per ora - andranno da lunedì 4 maggio a domenica 17 maggio 2020 compresi, è disponibile un nuovo modello di autodichiarazione sul sito del Viminale. NB - può essere ancora utilizzato il precedente modello - per chi ne ha stampati molti - barrando le voci non più attuali.

Ricordiamo che, oltre a quelli per comprovate esigenze lavorative, assoluta urgenza, situazione di necessità e salute, gli spostamenti saranno ammessi anche per "l'incontro con i congiunti" (che rientra tra le situazioni di necessità), come previsto dall'art.1 comma 1 lett.a del DPCM 26 aprile 2020 che, appunto, ha aggiunto questa opzione a partire dal 4 maggio 2020. 

Congiunti: il chiarimento del Governo

Per quanto riguarda il chiarimento sulla portata del termine "congiunto", è arrivata anche la risposta del Governo, che ha pubblicato le FAQ ufficiali della Fase 2.

L’ambito cui può riferirsi la dizione “congiunti” - si legge nella seconda FAQ della sezione "Spostamenti" - può indirettamente ricavarsi, sistematicamente, dalle norme sulla parentela e affinità, nonché dalla giurisprudenza in tema di responsabilità civile. Alla luce di questi riferimenti, deve ritenersi che i “congiunti” cui fa riferimento il DPCM ricomprendano: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge).

Modulo autodichiarazione: breve guida alla compilazione

Il modulo di autocertificazione per gli spostamenti può essere stampato e compilato prima di uscire di casa. In alternativa è possibile compilarlo anche al momento del controllo (fornito dalle Forze dell'Ordine). Si compila così:

  • generalità (nome, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza e di domicilio se differente, numero del documento identificativo);
  • indicazioni dell'indirizzo di inizio spostamento e dell'indirizzo di destinazione;
  • completare la parte sulle ulteriori limitazioni regionali (spostamento nella Regione o tra regioni) e motivazione inerente;
  • barrare una delle ragioni per cui si è effettuato lo spostamento, a scelta tra: comprovate esigenze lavorative, assoluta urgenza, situazioni di necessità, motivi di salute;
  • fornire una breve spiegazione del motivo già barrato in precedenza (nello spazio dedicato che inizia con la frase "A questo punto, dichiara che...").

Il documento va firmato e poi verrà verrà controfirmato dagli Agenti di Polizia che compileranno anche la sezione relativa alla data e all'ora del controllo.

Le nuove FAQ

Il Governo, inoltre, ha pubblicato anche le nuove FAQ relative alle misure per la Fase 2 e in vigore a partire dal 4 maggio a tutto il 17 maggio 2020. Le risposte alle domande frequenti riguardano, tra l'altro:

  • le novità del DPCM 26 aprile 2020;
  • gli spostamenti;
  • la disabilità;
  • pubblici esercizi e attività commerciali;
  • attività produttive, professionali e servizi: dal 4 maggio 2020 riprendono diverse attività produttive industriali con la ripartenza del settore manifatturiero e delle costruzioni, insieme al commercio all’ingrosso delle relative filiere. Nel dettaglio risultano pertanto consentite tutte le attività indicate nell’allegato 3 del dpcm 26 aprile 2020, tra le quali, rispetto al DPCM del 10 aprile 2020, risultano ora ricomprese anche quelle relative al settore del tessile, della moda, dell'auto, dell'industria estrattiva, della fabbricazione di mobili. L’elenco del DPCM deve considerarsi esaustiva, nel senso che non è più prevista la comunicazione al prefetto per proseguire le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico, nonché le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere produttive. Le imprese le cui attività non sono sospese dovranno comunque rispettare i contenuti dei protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro (Allegato 6), nei cantieri (Allegato 7), nel settore del trasporto e della logistica (Allegato 8), espressamente indicati all’articolo 2, comma 6, del dpcm 26 aprile 2020 e a quest'ultimo allegati. La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Alle imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, viene inoltre consentito di svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.
  • i cantieri: si precisa che l’allegato 3 al Dpcm del 26 aprile 2020 richiama la categoria “ingegneria civile”, identificata con il codice Ateco 42 all’interno della quale rientrano, a titolo esemplificativo, le attività costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali, costruzione di linee ferroviarie e metropolitane, costruzione di ponti e gallerie, costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi, costruzione di opere di pubblica utilità per l’energia elettrica e le telecomunicazioni, le costruzione di opere idrauliche e il completamento di alloggi popolari. Il 24 aprile 2020 il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha condiviso con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Anci, Upi, Anas S.p.a., R.F.I., ANCE, Alleanza delle cooperative, Feneal-Uil, Filca-CISL e Fillea-CGIL un apposito protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili, costituente l’Allegato 7 al Dpcm.
  • le Università.

Attività di restauro: si riparte

In una Faq pubblicata sul portale della Presidenza del Consiglio, alla domanda se sia consentita la prosecuzione delle attività di conservazione e di restauro di opere d’arte, la risposta è positiva.

Sono consentite - si legge - le attività di restauro, finalizzate alla conservazione di opere d’arte quali quadri, affreschi, sculture, mosaici, arazzi, beni archeologici”. Nella Faq si chiarisce che “tali attività non sono infatti sostanzialmente riducibili a profili ricreativi o artistici di cui al codice Ateco 90.0, essendo invece riconducibili alle attività assentite nell’allegato 3 del d.P.C.M. 26 aprile 2020 del restauro di edifici storici e monumentali (41.20), dell’industria del legno (16), di architettura, ingegneria, collaudo e analisi tecniche (71) e alle altre attività professionali, scientifiche e tecniche (74) nonché alle riparazioni di beni mobili (95)”.

Questa risposta accoglie le richieste di Confartigianato Restauro, che aveva denunciato l’incomprensibile blocco dell’attività per le imprese del restauro, quasi 4.000 imprese e tra i 10.000 ed i 12.000 addetti del settore, fermi da due mesi, e impossibilitati a svolgere la loro delicata funzione di restauro dei Beni Culturali che sono tra gli asset del Pil del turismo culturale con un peso del 33% sul totale del Pil dell’economia turistica italiana.


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