Titoli Abilitativi
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Finestre, lucernari, abbaini: apertura edilizia che vai, permesso o SCIA che trovi. Le regole del gioco

Nel caso di realizzazione di finestre o di porte finestre che siano su prospetti esterni (filo perimetrale) in modo antiestetico o in modo funzionale alla modifica della divisione delle unità abitative interne, è necessario il rilascio del permesso di costruire

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Si fa presto a dire "finestra sul tetto": il confine, in edilizia e urbanistica, a volte è molto labile e la differenziazione tra abbaino, semplice finestra o lucernario (finestra per i tetti) è determinante per capire quale sia - ove ci sia - l'autorizzazione edilizia da richiedere per non incappare in un abuso edilizio. In breve, riepiloghiamo le regole.

Finestra sul tetto (lucernaio) e semplice finestra

Secondo quanto disposto dal dpr 380/2001 (Testo unico dell'edilizia), le aperture di una finestra, portafinestra o lucernario (finestra sul tetto) sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Attenzione: il procedimento vale solo per le finestre che siano necessarie ai fini dell’aerazione dei locali e, pertanto, abbiano una finalità di risanamento.

Nel caso di realizzazione di finestre, di porte finestre che siano su prospetti esterni (filo perimetrale) in modo antiestetico o in modo funzionale alla modifica della divisione delle unità abitative interne, è necessario il rilascio del permesso di costruire, salvo diversa indicazione delle norme urbanistiche locali.

Quindi, la discriminante è se l’intervento di ristrutturazione porti o meno alla creazione di un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente con aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici. In tal caso è richiesto il permesso di costruire.

Abbaino: caratteristiche e tipologia di titolo edilizio

L’abbaino rientra appunto tra le opere che creano un'organismo edilizio diverso dal precedente, poiché si tratta di un’apertura in vetro in verticale che consente accesso e passaggio dalla soffitta al tetto e viceversa.

Serve, quindi, per fare entrare luce e aria e in ogni caso, secondo quanto sancito dalla giurisprudenza recente, questo tipo di opera costituisce una "nuova costruzione" e non una "semplice ristrutturazione".

Questo perché l'abbaino è una struttura architettonica costituita da una finestra, posta in verticale, normalmente aperta sui tetti a falde inclinate per dare luce alle soffitte. Ne deriva che l'abbaino comporta un aumento di volumetria, nonchè un'alterazione del profilo esterno dell'immobile, configurandosi come nuova costruzione e richiedendo, per la sua installazione, il permesso di costruire e il rispetto delle regole sulle distanze in edilizia.

Autorizzazione paesaggistica: installazione e/o modifica di finestre per tetti

Come si evince dall’Allegato A al dpr 31/2017, la realizzazione o la modifica di finestre da tetto (o di aperture esterne) è esente da autorizzazione paesaggistica se:

  • l’intervento rispetta le caratteristiche architettoniche esistenti;
  • il vincolo paesaggistico è diverso da quello di notevole interesse pubblico.

Come specificato dall’Allegato B al dpr 31/2017, la realizzazione o la modifica di finestre a tetto richiede l’autorizzazione paesaggistica semplificata se:

  • l’intervento altera le caratteristiche architettoniche del bene;
  • il vincolo paesaggistico è di notevole interesse pubblico.

In questo caso, a livello documentale, è previsto un modello unificato di istanza di autorizzazione semplificata e un modello di relazione paesaggistica semplificata; l’invio dei documenti è telematico e la procedura dovrà concludersi tassativamente entro 60 giorni.

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