RENTRI, FIR digitale obbligatorio dal 16 settembre: cosa cambia per imprese e cantieri
Dal 16 settembre 2026 termina la fase transitoria del RENTRI: per gli operatori iscritti il FIR diventa obbligatoriamente digitale. Una scadenza che interessa anche il settore delle costruzioni e la gestione dei rifiuti da cantiere, coinvolgendo l’intera filiera, dall’emissione del formulario alla sua restituzione e alla trasmissione dei dati.
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Dal 16 settembre 2026 gli operatori iscritti al RENTRI non possono più scegliere di emettere il Formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) in formato cartaceo: il FIR digitale diventa obbligatorio.
La modalità digitale coinvolge l’intera filiera, dal produttore/detentore al trasportatore fino al destinatario. Per le imprese delle costruzioni il primo passo è però verificare se ricorrono effettivamente le condizioni che determinano l’obbligo di iscrizione al RENTRI.
FIR digitale obbligatorio dal 16 settembre 2026: finisce il regime transitorio
Il 15 settembre 2026 è l’ultimo giorno del regime transitorio che ha consentito agli operatori iscritti al RENTRI di utilizzare il FIR cartaceo in alternativa al formulario digitale.
La possibilità è stata introdotta dall’articolo 13 del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito dalla Legge 27 febbraio 2026, n. 26, in vigore dal 1° marzo 2026.
La norma ha stabilito che, fino al 15 settembre 2026, il Formulario di identificazione dei rifiuti potesse continuare a essere emesso in formato cartaceo in alternativa alle modalità digitali previste dall’articolo 7, comma 8, del DM 4 aprile 2023, n. 59.
Dal 16 settembre 2026 questa alternativa viene meno: secondo le indicazioni ufficiali del RENTRI, il FIR digitale diventa obbligatorio per tutti gli iscritti al Registro.
La precisazione è importante: questo non significa che dal 16 settembre il FIR cartaceo scompaia per qualsiasi produttore di rifiuti.
I produttori di rifiuti non tenuti all’iscrizione al RENTRI continuano infatti ad accedere alla specifica Area Produttori non iscritti per produrre, vidimare e gestire il FIR cartaceo secondo il nuovo modello.
Le due date da ricordare: 15 e 16 settembre
| Data | Cosa cambia |
|---|---|
| 15 settembre 2026 | Ultimo giorno del periodo in cui gli iscritti RENTRI possono utilizzare il FIR cartaceo in alternativa al digitale |
| 15 settembre 2026 | Diventano applicabili le sanzioni previste per la mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nei FIR nei casi in cui tale trasmissione è obbligatoria |
| 16 settembre 2026 | Il FIR digitale diventa obbligatorio per gli iscritti al RENTRI |
Che cos’è il RENTRI
Il RENTRI – Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti è il sistema attraverso il quale viene attuata la digitalizzazione della tracciabilità dei rifiuti prevista dalla normativa ambientale.
La piattaforma consente agli operatori di gestire gli adempimenti connessi al registro cronologico di carico e scarico e ai formulari di identificazione dei rifiuti e, nei casi previsti, di trasmetterne i dati.
Gli operatori possono utilizzare propri sistemi gestionali interoperabili con il RENTRI oppure avvalersi dei servizi di supporto messi a disposizione dalla piattaforma.
Chi è obbligato a iscriversi al RENTRI
Questo è un passaggio particolarmente importante per il settore delle costruzioni.
A seguito delle modifiche introdotte, da ultimo, dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199, all’articolo 188-bis del D.Lgs. 152/2006, sono tenuti all’iscrizione al RENTRI:
- gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- i produttori di rifiuti pericolosi;
- gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale;
- i commercianti e gli intermediari di rifiuti pericolosi;
- con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti individuati dall’articolo 189, comma 3, del D.Lgs. 152/2006.
Per quanto riguarda i rifiuti non pericolosi, rientrano tra i soggetti obbligati, tra gli altri, le imprese e gli enti produttori iniziali dei rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), con più di 10 dipendenti, nonché gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano professionalmente rifiuti non pericolosi, con l’esclusione di coloro che trasportano i propri rifiuti non pericolosi, e i commercianti e intermediari di rifiuti non pericolosi.
Non sono invece tenute all’iscrizione, tra gli altri casi previsti dalla disciplina, le imprese e gli enti produttori iniziali dei rifiuti non pericolosi delle categorie indicate dall’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), che hanno fino a 10 dipendenti, nonché i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi diversi da quelli appartenenti alle categorie richiamate dalla norma.
Non è quindi corretto affermare che qualsiasi impresa edile o qualsiasi cantiere sia automaticamente soggetto all’iscrizione al RENTRI.
Occorre verificare concretamente l’attività svolta, la tipologia di rifiuto prodotto, l’organizzazione dell’impresa e le altre condizioni previste dalla disciplina vigente.
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RENTRI nei cantieri: cosa cambia per imprese edili e rifiuti da costruzione
La scadenza del 16 settembre assume particolare interesse per il settore delle costruzioni, dove produzione e movimentazione dei rifiuti costituiscono una componente ordinaria di molte attività.
Demolizioni, ristrutturazioni, manutenzioni, scavi e interventi sull’esistente possono generare diverse tipologie di rifiuti, che devono essere correttamente classificati e gestiti secondo la disciplina ambientale applicabile.
Per le imprese e gli altri operatori iscritti al RENTRI, il passaggio al FIR digitale modifica soprattutto le modalità documentali attraverso le quali viene tracciata la movimentazione del rifiuto.
Prima dell’avvio del trasporto occorre quindi assicurarsi che il formulario sia correttamente compilato e che i soggetti coinvolti nella movimentazione siano in grado di gestire il flusso digitale.
Per imprese, responsabili ambientali e consulenti diventa quindi essenziale verificare:
- se l’impresa rientra effettivamente tra i soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI;
- chi gestisce emissione, compilazione e sottoscrizione del FIR;
- quali strumenti informatici vengono utilizzati;
- le procedure adottate con trasportatori e impianti destinatari;
- come vengono gestite eventuali anomalie durante il trasporto;
- come viene acquisita e conservata la copia completa del FIR.
Il passaggio al digitale, quindi, non consiste semplicemente nella sostituzione della carta con un documento elettronico, ma comporta un flusso informativo digitale condiviso tra i diversi soggetti coinvolti nella movimentazione.
FIR digitale: cosa fanno produttore, trasportatore e destinatario
Il FIR digitale, comunemente indicato anche come xFIR, accompagna la movimentazione del rifiuto nelle sue diverse fasi.
Produttore o detentore
Prima dell’avvio del trasporto il FIR digitale può essere emesso e compilato dal produttore/detentore oppure dal trasportatore, su richiesta del produttore/detentore.
Al momento della partenza il formulario deve contenere le informazioni previste, tra cui quelle relative a produttore/detentore, destinatario, trasportatore, eventuale intermediario, caratteristiche del rifiuto, data e ora di inizio del trasporto, conducente e targa del mezzo.
Il FIR viene quindi firmato digitalmente dal produttore/detentore e dal trasportatore.
Trasportatore
Durante il viaggio, qualora si renda necessario registrare un trasbordo, parziale o totale, oppure una sosta tecnica, il trasportatore integra il FIR digitale utilizzando il proprio sistema gestionale interoperabile con il RENTRI oppure i servizi di supporto messi a disposizione dal Registro.
A seguito degli aggiornamenti il trasportatore sottoscrive digitalmente il formulario.
Destinatario
Alla conclusione del trasporto il destinatario inserisce i dati relativi all’accettazione, all’accettazione parziale o al respingimento del rifiuto e sottoscrive digitalmente il FIR.
Il destinatario deve inoltre restituire tramite RENTRI la copia completa del FIR digitale a tutti i soggetti intervenuti nella movimentazione entro due giorni lavorativi dalla presa in carico, sia per i rifiuti pericolosi sia per quelli non pericolosi.
Se il FIR nasce digitale, tutta la filiera deve gestirlo digitalmente
Uno degli aspetti operativi più rilevanti riguarda la continuità della modalità di gestione.
Nel periodo transitorio la scelta tra FIR cartaceo e digitale spettava al produttore/detentore e determinava la modalità utilizzata dall’intera filiera.
Se il FIR veniva emesso digitalmente, trasportatori e destinatari dovevano quindi gestirlo digitalmente; se veniva emesso in formato cartaceo, l’intera filiera doveva utilizzare il formato cartaceo.
Dal 16 settembre, con il FIR digitale obbligatorio per gli iscritti al RENTRI, questo principio assume ancora maggiore rilevanza.
La stampa del FIR digitale non sostituisce il FIR digitale stesso.
Eventuali passaggi al formato cartaceo sono ammessi nell’ambito delle specifiche procedure previste per situazioni di indisponibilità o degrado dei servizi RENTRI e non rappresentano una modalità ordinaria alternativa al digitale.
Trasmissione dei dati del FIR al RENTRI: attenzione ai rifiuti pericolosi
Un punto da distinguere chiaramente riguarda la differenza tra gestione digitale del FIR e trasmissione dei suoi dati al RENTRI.
I produttori/detentori, i trasportatori e i destinatari iscritti al RENTRI devono trasmettere al Registro i dati dei FIR digitali relativi ai rifiuti pericolosi.
La trasmissione può avvenire mediante:
- interoperabilità tra i sistemi gestionali degli operatori e il RENTRI;
- servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI.
Per il destinatario la trasmissione è obbligatoria sia in caso di accettazione sia in caso di respingimento, parziale o totale, del rifiuto.
Le tempistiche della trasmissione devono rispettare quelle previste per l’annotazione del movimento sul registro cronologico di carico e scarico.
Per i produttori la trasmissione deve avvenire almeno entro dieci giorni lavorativi dallo scarico del rifiuto prodotto; per i soggetti che effettuano raccolta e trasporto almeno entro dieci giorni lavorativi dalla consegna all’impianto di destino; per gli operatori che effettuano recupero o smaltimento entro due giorni lavorativi dalla presa in carico.
Sanzioni RENTRI: cosa cambia dal 15 settembre 2026
La fine del regime transitorio riguarda anche il sistema sanzionatorio.
L’articolo 13 del DL 200/2025 ha introdotto il comma 10-bis nell’articolo 258 del D.Lgs. 152/2006, stabilendo che, in sede di prima applicazione delle disposizioni sulla trasmissione dei dati al RENTRI, le sanzioni previste dal secondo periodo del comma 10, con esclusivo riferimento alla mancata o incompleta trasmissione dei dati contenuti nei FIR, trovano applicazione a decorrere dal 15 settembre 2026.
È quindi utile distinguere nettamente le due scadenze:
- 15 settembre 2026 → decorrenza delle sanzioni per la mancata o incompleta trasmissione dei dati dei FIR nei casi previsti dalla normativa.
- 16 settembre 2026 → FIR digitale obbligatorio per gli iscritti al RENTRI.
Cosa succede se RENTRI non funziona
In vista della piena operatività del FIR digitale, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica è intervenuto anche sulle procedure da adottare in caso di problemi tecnici.
Con il Decreto Direttoriale n. 254 del 9 settembre 2026, pubblicato sul portale RENTRI il 10 settembre, sono state approvate specifiche modalità operative da adottare in caso di degrado temporaneo dei servizi RENTRI a supporto della gestione del FIR digitale.
Il provvedimento riguarda situazioni di degrado temporaneo non riconducibili alla manutenzione ordinaria o straordinaria e che non presentano le caratteristiche di completa o grave indisponibilità già disciplinate dai precedenti provvedimenti.
Le procedure individuano differenti misure di emergenza o mitigazione a seconda del servizio che risulta temporaneamente non disponibile.
In determinate situazioni può essere previsto anche il passaggio dal FIR digitale al FIR cartaceo. Non si tratta però di un’alternativa liberamente utilizzabile dall’operatore dopo il 15 settembre, ma di una procedura di emergenza disciplinata dalle modalità operative RENTRI.
RENTRI aggiornato in vista del 16 settembre
Il sistema informatico è stato aggiornato proprio in prossimità della scadenza.
Il RENTRI ha comunicato che il 9 settembre 2026 sono stati rilasciati nuovi aggiornamenti dell’Area Operatori e dei servizi di interoperabilità.
Tra le novità è stata introdotta una funzionalità che permette agli operatori di comunicare il passaggio del FIR dal formato digitale a quello cartaceo nei casi previsti dalle procedure applicabili, anche quando la copia cartacea venga restituita al di fuori dei servizi RENTRI.
La medesima funzionalità è stata resa disponibile attraverso le API.
Sono state inoltre introdotte ottimizzazioni dei servizi dedicati ai FIR digitali, ai registri di carico e scarico e alla gestione delle pratiche di iscrizione e variazione.
FIR digitale dal 16 settembre: la checklist per imprese e cantieri
Per le imprese delle costruzioni la scadenza rappresenta l’occasione per effettuare un controllo complessivo della propria procedura di gestione dei rifiuti.
In particolare è opportuno verificare:
- Obbligo di iscrizione al RENTRI: accertare se l’impresa rientra effettivamente tra i soggetti obbligati.
- Ruoli e responsabilità: individuare chi emette, compila, verifica e sottoscrive il FIR.
- Strumenti digitali: verificare l’operatività del gestionale interoperabile oppure dei servizi RENTRI utilizzati dall’impresa.
- Firma digitale: assicurarsi che le procedure di sottoscrizione del formulario siano operative.
- Trasportatori e destinatari: verificare le modalità con cui i diversi soggetti coinvolti gestiscono il FIR digitale.
- Restituzione del FIR: organizzare l’acquisizione e la conservazione della copia completa restituita dal destinatario.
- Trasmissione dei dati: verificare se ricorre l’obbligo di trasmissione al RENTRI e rispettarne le tempistiche.
- Procedure di emergenza: conoscere le modalità da utilizzare in caso di degrado o indisponibilità dei servizi RENTRI.
Per i cantieri il punto decisivo è quindi duplice: verificare innanzitutto se il soggetto che produce o gestisce il rifiuto rientra tra quelli obbligati all’iscrizione al RENTRI e, quando l’obbligo ricorre, assicurarsi che dal 16 settembre l’intero processo di gestione del FIR sia effettivamente pronto a funzionare in digitale.
FAQ sul FIR digitale e RENTRI
Dal 16 settembre 2026 il FIR cartaceo viene abolito per tutti?
No. Dal 16 settembre il FIR digitale diventa obbligatorio per gli operatori iscritti al RENTRI. I produttori di rifiuti non tenuti all’iscrizione continuano a poter produrre, vidimare e gestire il FIR cartaceo attraverso l’apposita area RENTRI secondo le modalità previste.
Un’impresa edile deve sempre iscriversi al RENTRI?
No. L’obbligo dipende dalle condizioni stabilite dall’articolo 188-bis del D.Lgs. 152/2006 e dalle altre disposizioni richiamate dalla norma. Devono essere considerate, tra l’altro, la tipologia dei rifiuti, l’attività svolta e, nei casi previsti, il numero dei dipendenti.
La stampa del FIR digitale vale come FIR cartaceo?
No. RENTRI precisa espressamente che la stampa non sostituisce il FIR digitale. Il passaggio al cartaceo può avvenire nei casi e secondo le procedure di emergenza previste per problemi dei servizi RENTRI.
Chi firma il FIR digitale?
All’avvio del trasporto il FIR digitale viene sottoscritto digitalmente dal produttore/detentore e dal trasportatore. Alla conclusione del trasporto il destinatario integra il documento con le informazioni di propria competenza e lo sottoscrive digitalmente.
Tutti i dati dei FIR digitali devono essere trasmessi al RENTRI?
No. Gli operatori iscritti devono trasmettere al RENTRI i dati dei FIR digitali relativi ai rifiuti pericolosi, secondo le modalità e le tempistiche previste.
Cosa succede se i servizi RENTRI non funzionano?
Sono previste specifiche procedure per le situazioni di indisponibilità o degrado dei servizi. Il Decreto Direttoriale n. 254 del 9 settembre 2026 disciplina, in particolare, le misure operative da adottare in caso di degrado temporaneo dei servizi RENTRI a supporto del FIR digitale.
Riferimenti normativi e istituzionali principali: D.Lgs. 152/2006; DM 4 aprile 2023, n. 59; DL 31 dicembre 2025, n. 200, convertito dalla Legge 27 febbraio 2026, n. 26; Legge 30 dicembre 2025, n. 199; Decreto Direttoriale MASE n. 254 del 9 settembre 2026; portale istituzionale RENTRI.
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