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Fiscalizzazione dell'abuso edilizio: in che momento si può applicare la sanzione pecuniaria sostitutiva?

L'applicabilità, o meno, della sanzione pecuniaria al posto di quella ripristinatoria può essere decisa dall'amministrazione solo nella fase esecutiva dell'ordine di demolizione e non prima, sulla base di un motivato accertamento tecnico.

Di fiscalizzazione dell'abuso edilizio abbiamo parlato svariate volte ma oggi vogliamo ricordare i corretti 'momenti' nei quali è possibile 'salvarsi in corner', cioè, in caso di abuso edilizio, beneficiare della sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione.

Se ne parla nella sentenza 6506/2023 del 4 luglio, inerente il ricorso di un privato contro il respingimento, da parte del comune, di un'istanza di accertamento di conformità presentata per regolarizzare una serie di opere realizzate durante i lavori di ristrutturazione in difformità dalla concessione edilizia.

Ristrutturazione o nuova costruzione? Le cose cambiano in ottica fiscalizzazione

Prima di tutto, si lamenta la violazione degli artt. 31, 33 e 44 del del dpr 380/2001, in quanto le opere oggetto di demolizione integrerebbero una ristrutturazione edilizia in variante rispetto a quella già assentita con una vecchia concessione edilizia del 2007, ragione per cui - sempre secondo il ricorrente - l’ordine di demolizione avrebbe dovuto essere adottato ai sensi dell’art. 33 del dpr 380/01 e non dell’art. 31, ciò che avrebbe consentito all’appellante di ricorrere alla c.d. fiscalizzazione.

Secondo il TAR competente, in ogni caso, l'applicabilità della sanzione pecuniaria in luogo di quella ripristinatoria può essere valutata dall'amministrazione solo nella fase esecutiva dell'ordine di demolizione sulla base di un motivato accertamento tecnico, ma secondo il ricorrente il primo giudice avrebbe omesso di considerare che l’adozione dell’ordine di demolizione ai sensi dell’art. 31 dpr 380/01 preclude tale conversione anche in sede esecutiva. Il provvedimento, dunque, avrebbe dovuto essere correttamente inquadrato nella corrispondente previsione normativa fin dal momento della sua emanazione.

Palazzo Spada conferma la teoria del TAR sottolineando che l’appellante ha realizzato una moltitudine di opere, parte delle quali sono completamente esterne e, in quanto tali, non possono in alcun modo rientrare nel concetto di “ristrutturazione edilizia”;

Anzi, stando alla descrizione dell'ingiunzione di demolizione, le opere esterne abusivamente realizzate paiono doversi per lo più ricondurre al concetto di “nuova costruzione” ai sensi dell’art. 3, lett. e.1,del D.P.R. n. 380/2001, essendo in quanto tali vietate dallo strumento urbanistico.

Per quanto riguarda, invece, le opere eseguite sul fabbricato, la qualificazione in termini di “ristrutturazione edilizia” non può neppure darsi per scontata, dipendendo tale qualificazione dalla constatazione della sussistenza di un “insieme sistematico di opere”, che costituisce il tratto caratteristico della ristrutturazione edilizia; per tale ragione non è da escludersi che le opere realizzate dall’appellante siano qualificabili anche in termini di “nuova costruzione”, ai sensi della già richiamata lett. e.1. dell’art. 3, D.P.R. n. 380/2001.

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Fiscalizzazione: quando si può applicare?

In ogni caso, come correttamente osservato dal TAR, l'applicabilità, o meno, della sanzione pecuniaria può essere decisa dall'Amministrazione solo nella fase esecutiva dell'ordine di demolizione e non prima, sulla base di un motivato accertamento tecnico (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 19 febbraio 2018, n. 1063).

La valutazione, cioè, circa la possibilità di dare corso alla applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella ripristinatoria, costituisce una mera eventualità della fase esecutiva, successiva alla ingiunzione a demolire: con la conseguenza che la mancata valutazione della possibile applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva non può costituire un vizio dell'ordine di demolizione ma, al più, della successiva fase riguardante l'accertamento delle conseguenze derivanti dall'omesso adempimento al predetto ordine di demolizione e della verifica dell'incidenza della demolizione sulle opere non abusive.

Tra l'altro, chiude il Consiglio di Stato, peraltro, l'appellante può sempre presentare apposita istanza in sede esecutiva per ottenere la conversione della sanzione ripristinatoria al ricorrere dei presupposti di legge.


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L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

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