Fotovoltaico a terra: ok al divieto nelle aree agricole
La Corte Costituzionale ritiene legittime le limitazioni previste per gli impianti fotovoltaici con moduli a terra nelle aree agricole, ribadendo il bilanciamento tra sviluppo delle rinnovabili, tutela del suolo e salvaguardia del paesaggio
Con la sentenza n. 127/2026, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal TAR Lazio sulle disposizioni che limitano l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra nelle aree classificate agricole dagli strumenti urbanistici.
Secondo la Corte, la disciplina nazionale è compatibile con la Costituzione e con il quadro normativo europeo in materia di promozione delle energie rinnovabili.
Impianti fotovoltaici nelle aree agricole: il divieto non è generalizzato
Un passaggio centrale della decisione riguarda l'ambito di applicazione del divieto. La Consulta chiarisce che la normativa non impedisce l'installazione di tutti gli impianti solari in zona agricola, ma soltanto di quelli con pannelli direttamente collocati sul terreno.
Restano invece ammessi gli impianti agrivoltaici con moduli sopraelevati, purché compatibili con la prosecuzione delle attività agricole e pastorali. Tale interpretazione trova ulteriore conferma nella normativa più recente, che individua proprio nell'elevazione dei moduli dal suolo uno degli elementi caratterizzanti dell'agrivoltaico.
Tutela del suolo e continuità dell'attività agricola
La Corte evidenzia che la finalità della disciplina è quella di contenere il consumo di suolo agricolo e garantire la permanenza delle coltivazioni e delle attività pastorali.
Anche se il legislatore non ha fornito una definizione puntuale di "moduli collocati a terra", la finalità della norma consente di interpretarne correttamente l'ambito applicativo, distinguendo gli impianti che occupano stabilmente il terreno da quelli progettati per convivere con l'attività agricola.
Restano valide le deroghe previste dalla legge
La sentenza ricorda inoltre che il divieto non ha carattere assoluto. L'articolo 20 del d.lgs. 199/2021 continua infatti a prevedere specifiche eccezioni che consentono la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra nelle aree individuate dal legislatore.
In pratica, ogni intervento dovrà essere valutato dagli uffici tecnici comunali verificando non solo la classificazione urbanistica dell'area, ma anche l'eventuale ricorrenza delle deroghe previste dalla normativa nazionale.
Conta la destinazione urbanistica, non l'uso effettivo del terreno
Un ulteriore principio di rilievo riguarda l'individuazione delle aree agricole. La Corte ritiene legittimo che il legislatore faccia riferimento alla classificazione urbanistica contenuta negli strumenti di pianificazione, anziché allo stato di fatto del terreno.
Di conseguenza, anche un'area momentaneamente incolta o non coltivata continua a essere soggetta alla disciplina prevista per le zone agricole se mantiene tale destinazione urbanistica.
LA SENTENZA E' SCARICABILE IN ALLEGATO
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