Data Pubblicazione:

Fuori due: la Liguria recepisce il regolamento edilizio tipo

Regolamento edilizio tipo: dopo la Puglia, la Liguria è la seconda regione italiana a recepire il regolamento edilizio tipo nazionale di cui all’'ntesa della Conferenza Unificata n. 125/CU del 20 ottobre 2016

La prima regione a recepirlo era stata la Puglia, adesso arriva anche la Liguria: sul BUR n. 20 parte II del 17 maggio 2017, è stata infatti pubblicata la Deliberazione della Giunta regionale della Liguria n. 316 del 14 aprile 2017 recante “Attuazione dell’Intesa tra il Governo, le Regioni e i Comuni del 20.10 2016 ai sensi dell’art. 8, comma 6, della L. 5 giugno 2003, n. 131, concernente l’adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all’art. 4, comma 1-sexies del DPR 380/2001”.

Il provvedimento recepisce il regolamento edilizio tipo nazionale di cui all’Intesa della Conferenza Unificata n. 125/CU del 20 ottobre 2016. In merito, ricordiamo che il termine per il recepimento da parte delle Regioni ordinarie è scaduto lo scorso 18 aprile.

Regolamento edilizio tipo: il punto
Ricordiamo in primis che le 42 definizioni uniformi (contenute nell’Allegato A al regolamento), trattano in pratica tutte quelle comuni, dalla “superficie netta alla “superficie utile”, dal “soppalco” alla “sagoma”, oppure anche solo “l’altezza dell'edificio”.

L’Allegato B elenca invece 118 norme statali che hanno un impatto sull'edilizia: nel nuovo regolamento comunale, in ogni caso, qualsiasi norma statale viene richiamata esclusivamente attraverso il rinvio all'Allegato B. Il regolamento edilizio tipo si articola pertanto in due parti:

  • Principi generali e disciplina generale dell'attività edilizia;
  • Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia.

Tra i principi generali, sono compresi la definizione dei parametri urbanistici ed edilizi, la definizione degli interventi edilizi e delle destinazioni d’uso, le procedure da seguire per ottenere e depositare i titoli abilitativi, la modulistica unificata completa di elaborati da allegare, i requisiti generali delle opere edilizie, cioè limiti di altezza, densità e distanze tra edifici, le regole per gli immobili vincolati.

Le disposizioni regolamentari comunali contengono invece le procedure interne, le norme su qualità, sostenibilità e requisiti tecnici complementari. In ogni caso, gli da perseguire riguardano semplificazione, igiene pubblica, estetica, incremento della sostenibilità ambientale, superamento delle barriere architettoniche e riqualificazione urbana.

Tempistiche e recepimento

La Regioni avevano 180 giorni (termine massimo, scadenza 18 aprile 2017) per adeguarsi al regolamento: in caso di recepimento, il comune è a sua volta obbligato ad adottarlo entro i successivi 180 giorni. In assenza di recepimento ufficiale, scaduti i 180 giorni, le definizioni uniformi e le norme sovraordinate (statali e regionali) “trovano diretta applicazione”.

Se invece le regioni non si adeguano entro la scadenza - ma non sono previste sanzioni - il comune può recepire il regolamento ma non è obbligato a farlo. E, in ogni caso, Il recepimento delle definizioni uniformi non comporta la modifica degli strumenti urbanistici vigenti, che continuano ad essere regolate dal piano comunale vigente.

Allegati