GENIO CIVILE di Messina. Relazione a Struttura Ultima e Collaudo. Gli Ordini propongono ...
Gli Ordini e il Genio Civile
A seguito dell’incontro del 04/02/19 tra l’Ing. Capo del Genio Civile e i rappresentanti degli Ordini Professionali (Ingegneri, Architetti e Geometri) era emersa la necessità di definire un percorso comune interpretativo e istruttorio finalizzato alla presentazione della relazione a struttura ultimata e del collaudo statico, in riferimento alle nuove Norme Tecniche (le NTC2018) nelle more dell'attivazione e messa a regime dei S.U.E.
Alla luce di quanto discusso, gli Ordini si sono fatti parte attiva per la presentazione di una proposta al fine di definire una linea guida tecnica da seguire per tutti i professionisti, individuando in tal senso, una piccola casistica per rendere più agevole il compito del professionista al momento della presentazione della Relazione a Struttura Ultimata e del Collaudo Statico.
Specificatamente:
1) Progetti che hanno ottenuto l’autorizzazione sismica (art.18 L.64/74) ai sensi delle NTC 2018 e il relativo deposito ai sensi dell’ex art.4 L.1086/71.
· La Relazione a Struttura Ultima e il Collaudo Statico dovranno essere redatti in conformità a quanto prescritto nei Cap. 9 e 11 delle NTC 2018.
2) Progetti che hanno ottenuto l’autorizzazione sismica (art.18 L.64/74) ai sensi delle NTC 2008 e il relativo deposito ai sensi dell’ex art.4 L.1086/71, il cui “primo getto” risulta stato eseguito non oltre i tre anni dalla presentazione della R.S.U. e del Collaudo Statico o nell'ambito di una Concessione Edilizia (P.d.C. o SCIA) attualmente in corso.
· Verranno accettate le prove “tardive” sui materiali, a condizione che le stesse (nel caso di opere in c.a.) siano accompagnate da dettagliate indagini ( è opportuno che sia il D.L. a valutare e precisare nella relaz. a struttura ultimata che per il caso in esame non si rende necessario effettuare prove distruttive – v. in proposito circ. Cons. Sup. LL.PP. n. 7 del 21.01.2019 § C.11.2.5.3) a firma del direttore lavori, (i risultati delle prove integrative devono essere riportati nella relazione a struttura ultimata – le eventuali prove distruttive devono essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001) che certifichi e attesti l’idoneità e la resistenza dei conglomerati (in modo da compararli con le certificazioni rilasciate).
3) Progetti che hanno ottenuto l’autorizzazione sismica (art.18 L.64/74) ai sensi delle NTC 2008 o di Decreti precedenti e il relativo deposito ai sensi dell’ex art.4 L.1086/71, il cui “primo getto” risulta stato eseguito oltre i tre anni dalla presentazione della R.S.U. e del Collaudo Statico ( se la C.E. o P.d.C. o SCIA risulta scaduta) e con certificazioni sui materiali non fatte entro qualche settimana dal prelievo – v. § C.11.2.5.3 circ. Cons. Sup. LL.PP. n. 617 del 02.02.2009)
· In tal caso la R.S.U. oltre alle prove di schiacciamento dei cubetti e sugli acciai previsti per legge dovrà essere corredata da prove integrative (preferibilmente di tipo distruttivo in numero non inferiore a 3). Anche in questo caso è opportuno che sia il D.L. a valutare e precisare nella relaz. a struttura ultimata se si rende o no necessario effettuare prove distruttive, allegando i risultati sia delle prove di accettazione che di quelle integrative. A giustificazione della mancata esecuzione di prove distruttive sul cls in opera è opportuno correlare i risultati delle prove sui cubetti effettuate in ritardo con quelle a 28 giorni con le formule dell'Eurocodice 2, accertare che non si siano verificati fenomeni di carbonatazione, effettuare anche prove ultrasoniche oltre a quelle sclerometriche, ecc. Quanto sopra a condizione che risulti la corretta conservazione dei provini. In caso contrario o in mancanza il n° di prove da effettuare sul cls in opera deve essere tale da conseguire un livello di conoscenza esaustivo (LC 3).
Casi particolari e non rientranti in tali casistiche verranno trattati singolarmente e discussi direttamente con i Responsabili dell’Unità Operativa del Genio Civile.
Verificata l'ammissibilità dell'istanza e la completezza della Relazione a Struttura Ultimata e del Collaudo Statico, verrà rilasciata la relativa attestazione di deposito. Nel caso in cui dalla Relazione a struttura ultimata si evincano modifiche rispetto al progetto autorizzato non rientranti nella tolleranza di cantiere la stessa verrà trasmessa alla Unità operativa competente per zona per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza in ordine al mancato rispetto delle norme di cui alle leggi n. 1086/71 e 64/74.
Si rammenta che piccole limitate variazioni dimensionali e strutturali. sono da ritenere ammissibili, in quanto rientranti nella discrezionalità del D.L., solo se è facilmente dimostrabile con una semplice relazione ed eventuali allegati grafici che la loro esecuzione non inficia la validità dei calcoli autorizzati e pertanto non si rendeva necessario redigere nuovi calcoli (salvo eventuali verifiche locali) né richiedere autorizzazione in variante. Di ciò occorre fare esplicita menzione sia nella relazione a struttura ultimata che nel certificato di collaudo per consentire all'Ufficio di relazionare all'Autorità Giudiziaria in merito alla loro ammissibilità.