Geometri, laurea triennale obbligatoria. La proposta di legge
Nel testo di proposta di legge per la professione di Geometra, il corso di laurea comprende lo svolgimento di un tirocinio professionale della durata di 6 mesi, sostitutivo di quello previsto dall'art. 6 del DPR 137/2012
I nuovi geometri dovranno avere, almeno, una laurea triennale per poter esercitare la professione. Lo stabilisce, in principio, la proposta di legge "Disciplina della professione di geometra e norme per l’adeguamento delle disposizioni concernenti le relative competenze professionali”, a prima firma dell’On.le Simona Flavia Malpezzi (PD)", presentata lo scorso 9 settembre 2016 alla Camera dei Deputati.
La proposta di legge, all'art.1, chiarisce il suo obiettivo ultimo: adeguare all’odierna società della conoscenza la formazione iniziale e le procedure per l’accesso alla libera professione di geometra.
L'art.2, comma 1, stabilisce che "alla professione di geometra si accede con uno specifico corso di laurea professionalizzante e abilitante, istituito e attivato dalle università, anche in collaborazione con gli istituti tecnici, gli istituti tecnici superiori e i collegi professionali territoriali interessati. Il corso di laurea comprende lo svolgimento di un tirocinio professionale della durata di sei mesi, sostitutivo di quello previsto dall’art.6 del dpr 137/2012".
Il comma 4, invece, evidenzia che l'esame finale per il conseguimento della laurea di cui al comma "ha valore di esame di Stato abilitante all’esercizio della professione di geometra. Possono essere ammessi all’esame finale esclusivamente coloro che hanno conseguito, nell’ambito dello specifico corso di laurea, tutti i crediti previsti dall’ordinamento didattico" (cioè 180, 30 dei quali devono essere comunque riservati al tirocinio professionale.
L'art.2 tratta l'Accesso alla professione di geometra, stabilendo che per essere iscritti nell’albo dei geometri è necessario:
a) essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea, oppure cittadini di uno Stato estero con il quale esista un trattamento di reciprocità;
b) godere il pieno esercizio dei diritti civili;
c) avere la residenza anagrafica o il domicilio professionale nella circoscrizione del collegio professionale presso il quale l’iscrizione è richiesta;
d) essere in possesso del diploma di laurea di cui all’art.2, comma 1.
L'art.6, poi, stabilisce le 'date' del nuovo 'ordinamento': fino al 31 dicembre 2024 l’accesso alla professione di geometra sarà infatti consentito sulla base delle norme previgenti di cui all'art.55 del dpr 328/2001, mentre a decorrere dal 1° gennaio 2025 sarà soppresso l’esame di Stato per l’accesso alla professione di geometra, fatto salvo quanto previsto dall’art.2, comma 4 della proposta di legge.