Gestione del rischio amianto negli edifici: il nuovo quadro INAIL 2026
Amianto negli edifici significa oggi prevenzione prima dei lavori. Il volume INAIL 2026 aggiorna ruoli, censimento, valutazione del degrado, Programma di Controllo e Manutenzione e bonifica, collegando il rischio MCA (Materiali Contenenti Amianto) ai processi ordinari di riqualificazione edilizia.
A oltre trent’anni dal divieto di utilizzo introdotto dalla Legge 257/1992, l’amianto resta una problematica strutturale del patrimonio edilizio italiano. INAIL, attraverso la Consulenza tecnica per la salute e la sicurezza in collaborazione con lo Sportello amianto nazionale, ha pubblicato nell’aprile 2026 un volume di 170 pagine che integra il quadro normativo aggiornato — comprensivo del recepimento della Direttiva (UE) 2023/2668 con il D.Lgs. 213/2025 — e fornisce indicazioni metodologiche operative per le figure tecniche coinvolte. L’articolo ne ripercorre i contenuti principali, con attenzione agli aspetti di interesse per il professionista che opera nei processi di riqualificazione edilizia.
La pubblicazione è disponibile
sul sito INAIL al seguente link
Amianto negli edifici: perché il rischio resta attuale nel patrimonio costruito
La dimensione del fenomeno in Italia
Sulla base di una mappatura satellitare condotta su 24.000 km² di territorio eterogeneo da Sportello amianto nazionale, si stima la presenza in Italia di circa 40 milioni di tonnellate di Materiali Contenenti Amianto (MCA) e 1,2 miliardi di m² di coperture in cemento-amianto.
Tra gli anni Quaranta e Novanta sono stati depositati oltre 3.000 brevetti per applicativi a contenuto di amianto, prevalentemente edili. L’amianto non è solo nelle coperture: è in canne fumarie, controsoffitti, pannelli isolanti, guarnizioni, pavimenti, coibentazioni di tubi e caldaie. Una diffusione capillare e spesso non documentata che spiega perché la gestione del rischio amianto resti, oggi, un’attività ordinaria della manutenzione del patrimonio costruito.
Il nuovo quadro normativo: Direttiva (UE) 2023/2668 e D.Lgs. 213/2025
Il punto di svolta è la Direttiva (UE) 2023/2668, che modifica la 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione all’amianto, recepita in Italia con il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 213, intervenendo sul Titolo IX, Capo III, del D.Lgs. 81/2008.
L’elemento qualificante è il superamento di un approccio reattivo a favore di una logica di prevenzione anticipata e sistemica, fondata su quattro principi: individuazione preventiva dei MCA prima dell’avvio dei lavori; priorità della rimozione rispetto ad altre forme di gestione, quando tecnicamente possibile; rafforzamento di formazione, sorveglianza sanitaria e tracciabilità; riconoscimento della dimensione transnazionale del rischio.
Il D.M. 6 settembre 1994 — riferimento tecnico storico per ispezione, campionamento, analisi e valutazione del rischio — resta in vigore, ma deve essere ora letto come prerequisito generalizzato per una vasta platea di interventi edilizi, e non più come strumento orientato alla sola eredità del passato. La connessione con la Renovation Wave europea è diretta: il rischio amianto non è una variabile accessoria della riqualificazione energetica, ma deve essere integrato nella pianificazione di interventi su coperture, facciate, impianti, serramenti, pavimentazioni, sistemi di isolamento — tutte attività potenzialmente interferenti con MCA.
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I soggetti coinvolti
Il documento articola obblighi e responsabilità delle figure professionali, riconducendoli al D.M. 6 settembre 1994 e integrandoli con la lettura aggiornata.
Il proprietario o responsabile delle attività
Il punto 4a) dell’ Allegato al D.M. 6/9/1994 attribuisce cinque obblighi principali:
- designare il RRA con compiti di controllo e coordinamento delle attività manutentive che possono interessare i MCA;
- tenere documentazione idonea sull’ubicazione dei MCA, con avvertenze sulle installazioni soggette a frequenti manutenzioni;
- garantire misure di sicurezza durante pulizia, manutenzione e in occasione di eventi che possano disturbare i MCA;
- informare correttamente gli occupanti su presenza, rischi e comportamenti da adottare;
- nel caso di materiali friabili in opera, far ispezionare l’edificio almeno annualmente con rapporto da trasmettere all’ASL competente.
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Il Responsabile del Rischio Amianto (RRA)
Il documento dedica al RRA una trattazione approfondita. La figura, originariamente individuata dal D.M. 6 settembre 1994, assume oggi nuova rilevanza: nel contesto italiano, il RRA è identificabile come l’«operatore qualificato» richiesto dalla Direttiva (UE) 2023/2668 per l’esame dei materiali potenzialmente contenenti amianto prima dell’inizio delle attività lavorative. La prassi di riferimento UNI/PdR 152-2:2023 (Materiali contenenti amianto - Parte 2: Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità del Responsabile del rischio amianto) — promossa dallo Sportello amianto nazionale — costituisce il quadro di riferimento per definire requisiti minimi di conoscenza, abilità e responsabilità. Le sue attività comprendono: programmazione delle attività finalizzate al PCM, censimento con valutazione dello stato di conservazione, pianificazione dei monitoraggi, gestione codificata delle attività manutentive, redazione delle informative, rapporti con organi di controllo e imprese di bonifica.
L’addetto al censimento e il SPP (Servizio di prevenzione e protezione)
L’addetto al censimento — figura non necessariamente coincidente con il RRA — trova riferimento nella norma UNI 11903:2023 (Attività professionali non regolamentate - Addetto al censimento dei materiali contenenti amianto - Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità) per requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità. Negli edifici a uso lavorativo, il RRA deve sempre interagire con il Servizio di Prevenzione e Protezione, con coordinamento documentato soprattutto in fase di aggiornamento della valutazione dei rischi.
Tipologie di materiali contenenti amianto
La distinzione fondamentale è tra MCA compatti e MCA friabili. Tra i compatti rientrano le lastre piane e ondulate per tetti e facciate, i contenitori e cassoni per acqua, le canne fumarie e tubazioni in cemento-amianto, i pavimenti vinil-amianto, le guarnizioni in gomma composita, i prodotti bituminosi, i mastici. Tra i friabili — i più pericolosi per la loro capacità di rilascio anche a piccole sollecitazioni — ci sono l’amianto floccato per protezione antincendio di travi e pareti, i pannelli leggeri, le stuoie e malte per coibentazione di tubi e caldaie, i cartoni isolanti, le funi e corde, i tessuti.

Sul piano dimensionale, il documento ricorda che una fibra è considerata respirabile quando rispetta i requisiti OMS: lunghezza ≥ 5 µm e diametro ≤ 3 µm. La capacità delle fibre di amianto di suddividersi longitudinalmente fino a fibrille con diametri ultrafini dell’ordine di 0,1 µm spiega la loro pericolosità inalatoria.
Il censimento dell’amianto
Il censimento — oggi armonizzato dalla UNI 11870:2022 (Materiali contenenti amianto - Criteri e metodi per l'individuazione e il censimento nelle strutture edilizie, nelle macchine e negli impianti) — si articola in tre fasi:
- indagini preliminari (raccolta delle informazioni sull’edificio e sopralluogo),
- campionamenti e analisi (attivati quando la presenza di amianto non sia già nota o documentata)
- redazione della relazione di censimento.
La fase documentale precede sempre il sopralluogo e comprende planimetrie, schemi costruttivi, dettagli sugli impianti, dati sulle destinazioni d’uso, certificati di agibilità, censimenti precedenti, indagini ambientali pregresse, fatture dei materiali. L’età dell’edificio è un indicatore chiave: costruzioni della seconda metà del Novecento — fino agli anni Ottanta — presentano probabilità più elevata di MCA.

Il documento qualifica la relazione di censimento come «atto professionale particolarmente delicato», con possibili conseguenze in caso di errori: esposizione incontrollata degli occupanti, errori nella valutazione dei rischi, vizi occulti in compravendita, contenzioso civile e penale. Una precisazione di rilievo: «l’indagine offre solo stime sulle quantità rilevate e non è adatta per computi metrici o gare d’appalto per bonifiche».
Valutazione dello stato di degrado
Quattro categorie di fattori determinano il degrado dei MCA:
- naturale (piogge acide, gelo-disgelo, azione meccanica di vento, grandine),
- antropico (vibrazioni, manutenzioni e pulizie inadeguate, urti accidentali),
- chimico (inquinamento, atmosferico, ambienti aggressivi),
- biologico (colonizzazione da muffe, licheni, muschi).
- A queste si aggiungono gli eventi estremi — terremoti, alluvioni, incendi.
L’ispezione visiva resta il criterio principale di valutazione. Il documento è esplicito: «il monitoraggio ambientale rimane un supporto alla valutazione visiva del RRA. Il solo monitoraggio non rappresenta un criterio per la valutazione del rilascio di fibre e non può considerarsi alternativo all’ispezione visiva.» La misurazione puntuale non sostituisce la valutazione del potenziale rilascio nel tempo.
Algoritmi di valutazione
Per oggettivare la valutazione, il documento riconosce diversi algoritmi: monodimensionali a punteggio (Lombardia, Veneto), bidimensionali con valutazione del contesto (Toscana — algoritmo Amleto), schede tecniche validate dalle ARPA (Piemonte, Emilia-Romagna), UNI/PdR 152-1:2023 per coperture e tamponamenti in matrice cementizia, e l’algoritmo VERSAR (1987), il più utilizzato per i MCA friabili indoor e applicabile anche ai compatti in ambienti chiusi.

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Nel pdf si continua parlando di:
- Programma di Controllo e Manutenzione (PCM) e procedure operative
- Bonifica e gestione dei rifiuti
- Considerazioni per il professionista
FAQ TECNICHE: Amianto negli edifici: gestione del rischio | Ingenio
Che cosa si intende per Materiali Contenenti Amianto? Per Materiali Contenenti Amianto, o MCA, si intendono prodotti edilizi, impiantistici o industriali nei quali l’amianto è presente come componente. Possono essere compatti, come lastre in cemento-amianto e pavimenti vinil-amianto, oppure friabili, come coibentazioni, floccati, pannelli leggeri e materiali isolanti. La distinzione è decisiva perché incide sul potenziale rilascio di fibre.
In quali edifici è più probabile trovare amianto? La probabilità è maggiore negli edifici realizzati o trasformati nella seconda metà del Novecento, prima del divieto introdotto dalla Legge 257/1992. I MCA possono essere presenti in coperture, facciate, canne fumarie, tubazioni, controsoffitti, pavimenti, guarnizioni, caldaie e coibentazioni. La loro assenza non può essere presunta senza verifica documentale e, se necessario, materiale.
Quali sono i principali riferimenti normativi da considerare? Il quadro comprende Legge 257/1992, D.M. 6 settembre 1994, D.Lgs. 81/2008, Direttiva (UE) 2023/2668 e D.Lgs. 213/2025 . Il decreto legislativo 213/2025 recepisce la direttiva europea sulla protezione dei lavoratori esposti ad amianto e modifica il quadro applicativo del Testo Unico Sicurezza.
Qual è il vantaggio operativo del nuovo documento INAIL 2026? Il volume mette in relazione ruoli, obblighi, censimento, manutenzione, informazione degli occupanti e bonifica. La sua utilità è rendere più leggibile una materia stratificata tra norme nazionali, prassi UNI, procedure regionali e responsabilità tecniche. INAIL lo presenta come strumento pratico per chi deve gestire il rischio amianto negli edifici.
Quando il censimento amianto va previsto nel progetto edilizio? Il censimento va anticipato prima di attività che possano interferire con materiali sospetti: rifacimento coperture, facciate, impianti, serramenti, pavimentazioni, isolamenti e manutenzioni invasive. La UNI 11870:2022 definisce criteri e metodi per individuare e censire MCA in strutture edilizie, impianti e macchinari.
Il monitoraggio ambientale basta per valutare il rischio amianto indoor? No. Il monitoraggio ambientale può supportare la valutazione, ma non sostituisce l’ispezione visiva e la lettura dello stato di conservazione dei materiali. Il rischio non dipende solo dalla concentrazione misurata in un momento specifico, ma anche dalla friabilità, dal degrado, dall’accessibilità e dalle attività manutentive previste.
Quali errori deve evitare il professionista? Non bisogna trattare l’amianto come verifica accessoria o successiva al progetto. Altri errori ricorrenti sono usare il censimento come computo metrico di bonifica, sottovalutare i MCA non visibili, confondere incapsulamento e rimozione, non aggiornare il PCM e non coordinare RRA, SPP, impresa e committente nelle fasi operative.
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