Sicurezza Lavoro | Cambiamenti climatici | Sicurezza | Gestione del cantiere
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Emergenza caldo nei cantieri: obblighi e responsabilità per il datore di lavoro secondo il D.Lgs. 81/08

Il rischio da stress termico nei cantieri richiede oggi una gestione documentata e verificabile: non basta più adottare misure generiche di prevenzione. Protocollo nazionale, ordinanze regionali e recenti pronunce della Cassazione ridefiniscono gli obblighi di datori di lavoro, RSPP e coordinatori della sicurezza, imponendo una valutazione puntuale del rischio termico e la tracciabilità delle misure adottate.

L'articolo affronta il tema del rischio da caldo nei luoghi di lavoro alla luce del nuovo Protocollo quadro nazionale (DM 95/2025) e della rapida estensione delle ordinanze regionali 2026, ormai adottate da quasi tutte le Regioni italiane. L’obiettivo è offrire un quadro aggiornato degli obblighi del datore di lavoro, degli strumenti tecnici di valutazione (WBGT, PHS, Worklimate) e delle sanzioni applicabili, anche alla luce di recenti sentenze della Cassazione. 

L'approfondimento è rivolto a RSPP, CSP/CSE, datori di lavoro, progettisti e consulenti della sicurezza che devono aggiornare la gestione del rischio da stress termico nei cantieri alla luce delle più recenti evoluzioni normative e giurisprudenziali.


Sicurezza cantieri e rischio caldo: il quadro normativo aggiornato

Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008)

Il D.Lgs. 81/2008 non disciplina in modo specifico il rischio da caldo, ma impone al datore di lavoro, attraverso gli artt. 15, 28 e 180-181, di valutare il microclima e ogni fattore di rischio presente nei luoghi di lavoro, oltre a prevedere all’art. 41 la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti a temperature elevate.

Nel 2023 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la Nota 13 luglio 2023, prot. 5056, ha richiamato gli ispettorati territoriali e i datori di lavoro sulla necessità di tutelare i lavoratori dal danno da calore, indicando come riferimenti tecnici gli indici WBGT (UNI EN ISO 7243) e PHS (ISO 7933).

Lo stesso anno, il D.L. 48/2023 (convertito con L. 85/2023) ha modificato diversi articoli del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (18, 21, 25, 37, 71-73), ribadendo gli obblighi di coordinamento e formazione anche in chiave di prevenzione del rischio termico.

Protocollo quadro sulle emergenze climatiche adottato con DM 95/2025

Il quadro nazionale si è poi consolidato con il DM n. 95 del 09 luglio 2025 , che ha adottato il Protocollo quadro per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legati alle emergenze climatiche , sottoscritto il 2 luglio 2025 con le parti sociali. Il decreto non introduce nuovi obblighi rispetto al D.Lgs. 81/08, ma consolida l’aggiornamento del DVR, il monitoraggio tramite bollettini Worklimate ( Consulta QUI ), la rimodulazione degli orari, le pause, l’idratazione, la formazione e la sorveglianza sanitaria, prevedendo anche il possibile ricorso agli ammortizzatori sociali in caso di sospensione dell’attività per eventi climatici estremi.

Linee di indirizzo approvate dalla Conferenza delle Regioni

Le “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”, approvate dalla Conferenza delle Regioni nel 2025, sono state confermate l’11 giugno 2026[1] quale riferimento condiviso per l’adozione di provvedimenti regionali uniformi, in attuazione dell’obbligo, sancito dall’art. 28 del D.Lgs. 81/08, di valutare anche il rischio da microclima e radiazione solare. (Scarica le "Linee di indirizzo" nella sezione allegati a fine di questo articolo)

[1] Come da nota della Segreteria Generale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome prot. n. 4056/C7SAN del 12 giugno 2026.

Ordinanze regionali 2026 per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare

A integrazione del quadro nazionale, le Regioni hanno emanato a partire dal 2023 ordinanze urgenti ai sensi dell’art. 32 della L. 833/1978 per limitare l’attività lavorativa all’aperto nelle ore più calde.

Alla data del 29 giugno 2026 la quasi totalità delle Regioni italiane ha adottato un proprio provvedimento, spesso in vigore già dalla fine di maggio: fanno eccezione la Valle d’Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano, sebbene la Provincia di Trento abbia comunque aggiornato proprie linee di indirizzo interne sulla gestione del rischio da calore ( Accedi al documento ). Il modello ormai uniforme non introduce un divieto assoluto, ma lo subordina al livello di rischio segnalato dalla piattaforma Worklimate: il lavoro outdoor è sospeso dalle 12:30 alle 16:00 esclusivamente nei giorni in cui il rischio per la zona interessata è classificato “ALTO”.

Caldo estremo e sicurezza lavoro in cantiere: tutte le ordinanze regionali 2026 in vigore

Rispetto al 2025, numerose Regioni hanno anticipato l'adozione delle ordinanze, entrate in vigore già dalla fine di maggio, estendendo l'ambito di applicazione delle misure di tutela a un più ampio numero di settori produttivi e categorie di lavoratori. La tabella che segue rimanda alle singole ordinanza regionali e segnala il periodo di validità.

Regione
Ordinanza (data)
Periodo di vigenza
Abruzzo
9 giugno 2026
( LINK per il download )
09 giugno - 31 agosto 2026
Basilicata
15 giugno 2026
( LINK per il download )
15 giugno - 15 settembre 2026
Calabria
10 giugno 2026
( LINK per il download )
10 giugno - 30 settembre 2026
Campania
17 giugno 2026
( LINK per il download )
21 giugno - 31 agosto 2026
Emilia-Romagna
3 giugno 2026
( LINK per il download )
3 giugno - 15 settembre 2026
Friuli Venezia Giulia
15 giugno 2026
( LINK per il download )
16 giugno - 15 settembre 2026
Lazio
22 maggio 2026
( LINK per il download )
22 maggio - 15 settembre 2026
Liguria
28 maggio 2026
( LINK per il download )
28 maggio - 31 agosto 2026
Lombardia
9 giugno 2026
( LINK per il download )
10 giugno - 23 settembre 2026
Marche
22 giugno 2026
( LINK per il download )
24 giugno – 31 agosto 2026
Molise
17 giugno 2026
Fino al 15 settembre 2026
Piemonte
29 maggio 2026
( LINK per il download )
30 maggio - 31 agosto 2026
Puglia
29 maggio 2026
( LINK per il download )
01 giugno - 15 settembre 2026
Sardegna
17 giugno 2026
( LINK per il download )
17 giugno - 31 agosto 2026
Sicilia
12 giugno 2026
( LINK per il download )
12 giugno - 31 agosto 2026
Toscana
28 maggio 2026
( LINK per il download )
28 maggio - 31 agosto 2026
Umbria
27 maggio 2026
( LINK per il download )
27 maggio - 15 settembre 2026
Veneto
16 giugno 2026
( LINK per il download )
17 giugno - 31 agosto 2026

I provvedimenti regionali condividono alcuni elementi ricorrenti:

  • il coinvolgimento dei cantieri edili all’aperto, spesso insieme ai settori agricolo, florovivaistico e delle cave;
  • le deroghe per le attività di pubblica utilità, protezione civile e interventi urgenti;
  • l’obbligo per le imprese di riorganizzare turni e lavorazioni, anche tramite il buddy system per il controllo reciproco tra lavoratori.

Sanzioni in caso di violazione

La violazione delle prescrizioni regionali comporta, salvo che il fatto costituisca reato più grave, l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 650 c.p., a prescindere dall’eventuale responsabilità penale per lesioni o omicidio colposo derivante dalla violazione degli obblighi generali del D.Lgs. 81/08.

Responsabilità per RSPP e CSP/CSE

Per RSPP e CSP/CSE ciò comporta la necessità di consultare quotidianamente Worklimate per il Comune di cantiere, recepire i vincoli regionali nel POS e documentare puntualmente le misure adottate nei giorni di allerta.

Gestione del rischio da caldo nei luoghi di lavoro: lo schema operativo

La gestione quotidiana del rischio richiede un percorso semplice e ripetibile, che lega la consultazione del bollettino di rischio termico alle decisioni operative di cantiere o stabilimento, fino alla loro tracciabilità documentale.

Fig. 1 - Schema operativo: gestione quotidiana dal rischio caldo (Dario Pio Mancino)

Cosa cambia per le imprese
◾ aggiornare DVR e POS;
◾ consultare quotidianamente Worklimate;
◾ riorganizzare orari e turnazioni;
◾ documentare tutte le misure adottate;
◾ verificare l'applicazione delle ordinanze regionali.

Valutazione del rischio termico: gli indici tecnici

La valutazione del rischio da caldo nel DVR e nel POS richiede l’impiego di indici che sintetizzano l’esposizione climatica, andando oltre la semplice lettura della temperatura dell’aria:

  • WBGT (Wet Bulb Globe Temperature, UNI EN ISO 7243 ) – combina temperatura a bulbo umido, a bulbo secco e a bulbo nero; è l’indice più diffuso per le attività outdoor di intensità moderata.
  • PHS (Predicted Heat Strain, ISO 7933 ) – metodo più complesso, che integra metabolismo, abbigliamento e condizioni microclimatiche per stimare lo sforzo termico individuale.
  • UTCI/temperatura operativa ( UNI EN ISO 7730 ) – utilizzato soprattutto per ambienti indoor o parzialmente ombreggiati.

Le linee guida tecniche di INAIL e Confindustria indicano come soglia di attenzione un WBGT superiore a 30-32 °C per le attività fisicamente intense svolte all’aperto. Il datore di lavoro deve calcolare il rischio complessivo considerando l’attività svolta, la durata dell’esposizione e le caratteristiche individuali dei lavoratori, mentre il medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria ex art. 41, valuta l’idoneità e può prescrivere limiti di esposizione o turnazioni per i soggetti più sensibili.

Fig. 2 - Livelli di rischio termico (Indice WBGT / Piattaforma Worklimate) (Dario Pio Mancino)

Strumenti di monitoraggio e allerta

Per tradurre gli indici tecnici in decisioni operative, i tecnici della sicurezza possono fare riferimento a diversi strumenti, ciascuno con margini di affidabilità e limiti differenti:

Strumento
Vantaggi
Limiti
Worklimate (INAIL-CNR)
Previsioni a 3 giorni; mappa interattiva a livello comunale; personalizzabile per attività
Richiede connessione dati; non sostituisce le misure in loco
Bollettini Ministero Salute
Dati ufficiali e gratuiti; copertura nazionale
Informazioni generiche, non tarate sul contesto lavorativo
Sensori WBGT portatili
Misurazione diretta del microclima in cantiere, in tempo reale
Costi di acquisto, manutenzione e calibrazione periodica
App meteo commerciali
Ampia diffusione, indici di “heat index” semplici
Non specifiche per il lavoro fisico; dati approssimativi
Piattaforme regionali (ARPA)
Linee guida locali e statistiche storiche
Copertura non uniforme su tutto il territorio

In sintesi, le previsioni di Worklimate e i bollettini ministeriali sono utili per la pianificazione preventiva, mentre i sensori diretti consentono un monitoraggio attivo in cantiere. È opportuno definire un protocollo aziendale con una soglia di allerta interna (ad esempio WBGT > 30 °C) e formare il personale all’uso corretto degli strumenti scelti.

Misure tecniche e organizzative

Le misure di prevenzione devono essere concrete, calibrate sul livello di rischio rilevato e attribuite a una responsabilità precisa, così da poter essere verificate in sede di audit o controllo:

Misura tecnica / organizzativa
Obiettivo
Responsabilità
Acqua potabile sempre disponibile
Prevenire disidratazione e colpi di calore
Datore di lavoro (RSPP)
Pause periodiche al riparo (ogni 1-2 h)
Ridurre l’affaticamento termico
Datore di lavoro, preposto
Turnazione dei lavoratori
Limitare l’esposizione prolungata
Datore di lavoro (RSPP)
Aree ombreggiate o climatizzate
Offrire spazi freschi per le pause
Datore di lavoro
Orari di lavoro flessibili
Evitare le ore centrali più calde
Datore di lavoro, CSP/CSE
DPI traspiranti e protezioni solari
Ridurre l’assorbimento di calore
Datore di lavoro
Formazione e informazione
Far conoscere rischi e sintomi
Datore, RSPP, MC
Sorveglianza sanitaria mirata
Individuare i soggetti più a rischio
Medico competente (con RSPP)
Aggiornamento DVR/POS
Includere le misure anti-caldo
RSPP/CSP

L’aggiornamento della valutazione dei rischi nel DVR è compito dell’RSPP, che dovrebbe utilizzare dati storici e previsioni stagionali per dimensionare gli interventi; il CSP/CSE, negli appalti, verifica che il cronoprogramma tenga conto degli orari di riposo e della turnazione. Nei casi di sospensione prolungata per eventi climatici estremi, le imprese possono inoltre valutare il ricorso agli ammortizzatori sociali previsti dal Protocollo quadro nazionale.

INL: indicazioni operative per i controlli sul rischio caldo nei cantieri
Con la nota n. 5484 del 6 luglio 2026, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito indicazioni operative per l'attività di vigilanza sul rischio da stress termico, in attuazione del D.M. 95/2025. Durante le ispezioni estive, con particolare attenzione ai cantieri edili, il personale ispettivo dovrà considerare prioritario l'accertamento delle misure adottate dal datore di lavoro per prevenire i danni da calore e insolazione. Nel corso dell'attività di vigilanza dovrà essere verificata: l'aggiornamento del DVR, la rimodulazione degli orari di lavoro, la concessione di pause in aree ombreggiate, la disponibilità di acqua potabile, l'impiego di DPI idonei, la formazione dei lavoratori, la sorveglianza sanitaria e il coinvolgimento degli RLS. L'INL ribadisce che il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie, fino a disporre la sospensione temporanea delle attività quando le condizioni climatiche comportano un rischio non accettabile per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
(Nella sezione allegati è disponibile in download la nota INL 5484/2026).

Sentenze della Cassazione: il colpo di calore come rischio prevedibile

Due pronunce della Corte di Cassazione chiariscono che il colpo di calore non costituisce un evento imprevedibile, ma un rischio che il datore di lavoro è tenuto a gestire con misure concrete.

Con la sentenza n. 30789 del 9 agosto 2022 , la Cassazione penale ha confermato la condanna dei titolari di un’impresa edile per omicidio colposo, non avendo essi sospeso le attività nelle ore più calde: nel caso esaminato, un muratore aveva perso la vita per un colpo di calore in una giornata con temperature di circa 37 °C, in assenza di qualsiasi misura protettiva.

Più recentemente, con la sentenza n. 14578 del 21 aprile 2026 , la Suprema Corte ha confermato la condanna di un datore di lavoro per omessa tutela dal calore in cantiere, respingendo il ricorso difensivo e ribadendo la corresponsabilità dell’impresa per la mancata adozione di misure anti-caldo elementari.

Entrambe le sentenze richiamano l’art. 2087 c.c., secondo cui il lavoratore non deve essere esposto a rischi evitabili, e confermano che il rischio termico rientra tra gli “agenti fisici” che il DVR deve necessariamente affrontare.

La lezione operativa è chiara: in caso di infortunio, la difesa del datore di lavoro si fonda sulla capacità di documentare puntualmente le misure adottate, ad esempio tramite il monitoraggio dei bollettini Worklimate e la tracciabilità delle azioni conseguenti.

Gestione rischio da calore in cantiere: cosa devono fare datore di lavoro, RSPP e CSP/CSE, lavoratori

Cosa cambia, in pratica, per i tecnici della sicurezza? Alcuni suggerimenti operativi distinti per figura professionale:

  • RSPP – aggiornare il DVR con una sezione dedicata al rischio termico e definire una soglia di allerta interna (es. WBGT > 30 °C) collegata a procedure operative predefinite.
  • CSP/CSE – integrare i vincoli, ora estesi a quasi tutte le Regioni, nel PSC e nei cronoprogrammi, verificando nei sopralluoghi il rispetto delle fasce orarie e delle misure organizzative.
  • Progettisti – prevedere nei capitolati d’appalto aree ombreggiate, punti di approvvigionamento idrico e margini di flessibilità sui tempi di esecuzione nei mesi estivi.
  • Aziende – consultare quotidianamente Worklimate per il Comune di cantiere, dotarsi di procedure di alert automatico, formare il personale anche con materiale multilingue e valutare, nei casi di sospensione prolungata, gli ammortizzatori sociali.
  • Lavoratori – applicare il buddy system [2], segnalare prontamente eventuali sintomi di malessere e rispettare le pause programmate.
Fig. 3 - Ciclo di gestione del rischio da caldo (Dario Pio Mancino)

La gestione del rischio da caldo non è più un tema emergenziale stagionale, ma un capitolo strutturale della sicurezza sul lavoro, da affrontare con la stessa rigorosità documentale richiesta per qualsiasi altro fattore di rischio professionale, sintetizzato dal ciclo pianificazione-monitoraggio-intervento-verifica.

[2] Nel contesto della sicurezza sul lavoro, il buddy system è un sistema organizzativo in cui ogni lavoratore opera in coppia con un collega ("buddy"), con il compito di controllarsi reciprocamente e intervenire tempestivamente in caso di malore o situazione di pericolo.

Cassa integrazione per caldo: quando la CIGO diventa una misura di prevenzione
Nei cantieri esposti a temperature elevate, la sospensione delle lavorazioni non deve essere letta come una semplice interruzione produttiva, ma come una misura organizzativa di prevenzione, coerente con il D.Lgs. 81/2008 e con il sistema degli ammortizzatori sociali disciplinato dal D.Lgs. 148/2015. Il Protocollo quadro nazionale sulle emergenze climatiche, recepito con DM n. 95/2025 e sottoscritto anche dalle parti sociali del settore delle costruzioni, valorizza infatti gli accordi territoriali, settoriali e aziendali finalizzati a rimodulare orari, turni e sospensioni nei periodi di maggiore esposizione al rischio caldo. In tale quadro, le imprese edili possono valutare il ricorso alla CIGO per “eventi meteo – temperature elevate” oppure, nei casi in cui lo stop derivi da ordinanze regionali o comunali, alla causale per “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità”.[3] La cassa integrazione diventa a tutti gli effetti uno strumento di gestione tecnica del rischio: tutela i lavoratori, preserva la responsabilità datoriale e consente di documentare che la continuità del cantiere è stata subordinata, correttamente, alla sicurezza.
[3] Come da messaggio INPS n. 2130 del 3.07.2025 ( LINK )


FAQ Tecniche - Caldo nei cantieri: obblighi del datore di lavoro e ordinanze 2026

Quando il rischio da caldo deve essere inserito nel DVR?

Il rischio da caldo deve essere valutato quando le condizioni microclimatiche possono compromettere salute e sicurezza dei lavoratori. Il D.Lgs. 81/08 impone la valutazione del microclima e degli agenti fisici. Il Protocollo quadro 2025 ribadisce la necessità di aggiornare DVR e procedure operative.

Quali lavoratori sono maggiormente esposti al rischio termico?

Sono maggiormente esposti gli addetti ai cantieri edili, cave, agricoltura, florovivaismo e tutte le attività outdoor svolte durante le ore più calde. La valutazione deve considerare anche età, stato di salute, intensità dello sforzo e durata dell'esposizione.

Quali strumenti possono essere utilizzati per valutare il rischio caldo?

Gli strumenti maggiormente utilizzati sono gli indici WBGT e PHS, oltre ai bollettini previsionali della piattaforma Worklimate. Nei casi più complessi possono essere impiegati sensori WBGT portatili per misurazioni dirette.

Quando le ordinanze regionali impongono la sospensione dei lavori?

Nella maggior parte delle Regioni il divieto riguarda le attività svolte all'aperto tra le 12:30 e le 16:00 esclusivamente quando Worklimate segnala un livello di rischio "ALTO". Occorre sempre verificare il testo dell'ordinanza vigente nella Regione interessata.

Quali misure organizzative deve adottare il datore di lavoro?

Le principali misure comprendono rimodulazione degli orari, pause in aree ombreggiate, disponibilità continua di acqua potabile, turnazioni, formazione, sorveglianza sanitaria e aggiornamento della documentazione aziendale.

Quali responsabilità hanno RSPP e CSP/CSE?

L'RSPP aggiorna la valutazione dei rischi e definisce le procedure aziendali, mentre CSP e CSE verificano che PSC, POS e cronoprogramma recepiscano le misure previste per il rischio termico e controllano la loro applicazione in cantiere.

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La "Sicurezza sul Lavoro" comprende tutte le misure, le procedure e le normative destinate a proteggere la salute e l'integrità fisica e psicologica dei lavoratori durante l'esercizio delle loro attività professionali. La sicurezza sul lavoro è regolamentata dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 noto anche come Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (TUSL).

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