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Gli edifici di civile abitazione e la prevenzione incendi: luci e ombre del nuovo decreto 25 gennaio 2019

La normativa antincendio per le abitazioni e l'arrivo del DM 25 gennaio 2019

Articolo a cura della Commissione Prevenzione Incendi Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino

case-popolari-5.jpgQuanti di noi, varcata la soglia di casa, alla sera, dopo una giornata di lavoro, si chiedono se il proprio condominio è sicuro? Quanti, invece, si interrogano su quali misure di sicurezza potrebbero essere messe in campo nel proprio palazzo? E ancora, quanti, in occasione delle assemblee condominiali, come parametro per l'affidamento di esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria, oltre a chiedere il costo dell'intervento, pongono l'attenzione ai materiali e al loro grado di partecipazione all'incendio in caso di evento incidentale?
Parliamo di edifici di civile abitazione e di prevenzione incendi.

La normativa antincendio per le abitazioni e l'arrivo del DM 25 gennaio 2019

Un dettato normativo specifico è già presente dal 1987, con il Decreto n. 246 del 16 maggio, cui nel 2005 si è aggiunto il D.M. 15/09/2005 sui vani degli impianti di sollevamento, normando gli ascensori.

Oggi si aggiunge una ulteriore tappa con il Decreto 25 gennaio 2019, che modifica e integra l'impianto base del Decreto n. 246 del 1987. Si tratta di modifiche e integrazioni che non stravolgono quanto già in campo, ma spostano l'attenzione da un adempimento tecnico-prescrittivo alla gestione dell'attività ai fini antincendio.

Come tutti ben sappiamo, il D.lgs 81/08 si applica ai luoghi di lavoro e, quindi, la residenza potrebbe apparire come un “non luogo” e proprio in questi termini molto spesso viene considerata. I condomini, una volta varcata la soglia di casa, entrano in un "non luogo di lavoro”, che è però un "luogo di vita”, dove le persone presenti sono potenzialmente esposte a molti più rischi che in un luogo di lavoro. 

L'incendio non si ferma alla soglia di casa

Bambini, anziani, persone temporaneamente limitate nella libertà di spostamento causa malattia: tutti questi sono soggetti che popolano le residenze non sono soggetti formati e informati sulle procedure da attivare in caso di emergenza. L'incendio non si ferma alla soglia di casa e non rispetta la privacy, le separazioni tra unità prossime non sono normalmente compartimentazioni efficaci, le attività svolte nelle differenti unità non sono determinate e oggetto di analisi dei rischi. 

Volendo fare un paragone, se considerassimo due edifici identici, uno a destinazione ricettiva, alberghiera, e uno civile abitazione, nell'albergo sarebbero obbligatoriamente presenti, impianto rilevazione e allarme, impianto denominazione di emergenza, impianto fisso di spegnimento a idranti, estintori, materiali certificati e classificati per rivestimenti, arredi, anche nelle stanze.

Nell'edificio residenziale no, eppure, a ben vedere, l'attività svolta nell'albergo risulta essere meno complessa di quella della residenza. In una residenza è presente un impianto di distribuzione del gas per uso cucina, riscaldamento produzione ACS, in casa si possono svolgere differenti attività non ammesse in una camera d'albergo.

Eppure ancora oggi fare reale sicurezza nelle case pare essere qualcosa di irraggiungibile.

Col DM 25 gennaio 2019 un nuovo modo di fare sicurezza 

Un tentativo è il Decreto del 25 gennaio 2019, in cui si introducono concetti innovativi che portano a un nuovo modo di fare sicurezza. Non ci si ferma al titolo autorizzativo ottenuto rispettando le prescrizioni da norma, ma si tenta di coinvolgere anche chi l'edificio lo vive, cioè gli occupanti.

In base a una suddivisione in livelli di prestazione si definiscono, quindi, profili di gestione in cui ogni soggetto ha un ruolo da rispettare: si identificano, in 4 livelli di prestazione man mano crescenti, misure da attuale che prevedono compiti e funzioni per il responsabile dell'attività e per gli occupanti.

Le misure gestionali indicate devono essere adottate dal responsabile a partire dalla individuazione delle misure da adottare in caso di incendio, all’informazione degli occupanti, sino alla manutenzione e conservazione in efficienza di sistemi, dispositivi e attrezzature antincendio. Conseguentemente, l'adozione delle misure determina, a carico degli occupanti, l'osservanza delle indicazioni e misure di gestione sia in condizioni ordinarie sia di emergenza.

Tutto ciò, teoricamente, ci fa comprendere come l'implementazione di un sistema di gestione dell'attività ai fini antincendio sia assolutamente positivo e utile, ma al momento l'applicabilità non è ancora così semplice.

Il difficile ruolo di responsabile dell'attività ai fini antincendio

Si pensi, infatti, al ruolo di responsabile dell'attività, che non necessariamente coincide con l'amministratore, in quanto è un soggetto che non ha autonomia decisionale e di spesa nei confronti della effettuazione degli interventi di manutenzione. Il decisore permane essere, infatti, l'assemblea del condominio, alle cui scelte si deve rifare l'amministratore. Il soggetto preposto allo svolgimento del ruolo del responsabile dell'attività potrebbe, quindi, coincidere con l'insieme dei condomini, con conseguenti immaginabili difficoltà decisionali derivanti dalla molteplicità di soggetti che popolano le assemblee

L'ottenimento e la preservazione di comportamenti virtuosi da parte degli occupanti è oggi richiesto dalla norma, ma sicuramente non è di facile ottenimento (il mantenimento della fruibilità delle vie d'esodo, la conservazione della corretta chiusura delle porte tagliafuoco tra i compartimenti, cantine, autorimesse...).

Conivolti oltre 1,5 milioni di edifici

Il decreto del 2019, per quel che concerne l'applicazione delle norme gestionali, introduce l'obbligo già per gli edifici con altezza antincendi pari a 12 m; ciò determina, nel panorama residenziale italiano, il coinvolgimento di circa 1,5 milioni di edifici (stima ISTAT) con più di 5 unità immobiliari, un patrimonio edilizio molto vasto che definirà, quindi, un pesante impatto organizzativo gestionale e di importante investimento sia in termini di impegno sia di costi. Da ciò si valuta la portata significativa dell'adempimento richiesto, anche per gli edifici di tipo A che nel dettato normativo preesistente non prevedeva misure.

Più importanza ai requisiti di sicurezza antincendio delle facciate ma manca ancora una progettazione integrata

Drammatici eventi incidentati, come ad esempio l'incendio della Grenfell Tower di Londra, portano l'attenzione ad aspetti pratici cui siamo esposti tutti, sia negli edifici esistenti sia in quelli di nuova edificazione.
La scelta dei materiali è un argomento di grande attualità, ma si perde forse di vista il punto focale, la progettazione. Molto spesso un intervento di riqualificazione energetica di un condominio può riguardare importanti interventi in facciata: normalmente essi sono progettati e diretti da professionisti esperti in materia di risparmio energetico. La scelta dei materiali è mutuata dalla necessità del raggiungimento di performance in materia di riduzione consumi e miglioramento confort ambientale e quasi mai la fase di progettazione è ragionata anche in termini di sicurezza antincendio. Le conseguenze potenziali sono purtroppo sotto gli occhi di tutti.

Il Decreto 25 gennaio 2019, all'articolo 2, pone attenzione ai requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici di civile abitazione soggetti ai procedimenti di prevenzione incendi: si tratta di un passo molto importante, ma non attinente, perché ancora oggi la progettazione integrata è relegata a grandi opere ed è totalmente trascurata nei contesti ordinari

La direzione lavori antincendio non è riconosciuta e, quindi, men che meno richiesta, ma assolutamente necessaria. Concludiamo, ricordando che, con la lettera circolare n. 5043 del 2013, in cui sono state definite linee di carattere tecnico per i requisiti di sicurezza antincendio per le facciate degli edifici civili, sono esplicate, tramite esempi grafici, soluzioni tecniche applicabili, nell’interesse dell’intera collettività.