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I contratti di prestazione energetica (EPC): i requisiti energetici minimi secondo il CTI

La proposta di linee guida del CTI contenente i requisiti minimi che deve avere un contratto di prestazione energetica (EPC)

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La razionalizzazione energetica rappresenta uno dei maggiori settori di intervento per la riqualificazione del settore edilizio. L'uso razionale dell'energia comprende tutte quelle operazioni tecnologiche con le quali si intendono realizzare gli stessi prodotti o servizi (in termini di quantità e qualità) con un minor consumo di energia primaria.

Un intervento di riqualificazione energetica deve garantire il rispetto delle prescrizioni normative ed un effettivo risultato di risparmio economico, previsto, in via preliminare, dall’analisi finanziaria redatta inizialmente.

Quindi, l’obiettivo primario si traduce in una nuova distribuzione delle risorse disponibili al fine di ottenere una configurazione maggiormente prestante: confronto delle varie soluzioni offerte dalla tecnologia in termini di rese, rendimenti e costi specifici.

L’Energy Performance Contract e la proposta del CTI sui requisiti minimi

La Direttiva 2012/27/EU identifica gli Energy Performance Contract (EPC) come validi strumenti per il conseguimento dell’efficienza energetica in ambito di riqualificazione.

Secondo il D.Lgs. 04/07/2014, n.102, attuazione della suddetta direttiva, un’EPC è definito come “un accordo contrattuale tra il beneficiario o chi per esso esercita il potere negoziale e il fornitore di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, dove gli investimenti (lavori, forniture o servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari”.

A gennaio 2018, l'High-Level Expert Group on Sustainable Finance (HLEG), gruppo di esperti costituito nel dicembre del 2016 dalla Commissione Europea, ha pubblicato la sua relazione finale offrendo una visione globale su come costruire una strategia di finanziamento sostenibile per l'UE con l’obiettivo di orientare il mercato europeo dei capitali verso il finanziamento di progetti che favoriscano una “crescita economica sostenibile”, ovvero in grado di garantire benessere nel lungo periodo, inclusione sociale e riduzione dello sfruttamento delle risorse naturali e dell’ambiente.
Il relativo piano d'azione per il "finanziamento della crescita sostenibile" richiede un miglioramento dell'assistenza tecnica per sviluppare e contribuire alla stesura di misure di mitigazione dei rischi per la riqualificazione energetica nel settore edilizio e creare una pipeline affidabile di progetti sostenibili in tutta l'UE. A tal proposito, la mancanza di linee guida ampiamente accettate per l’EPC richiede necessariamente lo sviluppo di uno standard che definisca i requisiti minimi dell'accordo contrattuale e che soddisfi le esigenze di qualità, trasparenza ed efficacia nell'attuazione dei servizi di efficienza energetica.
Il CTI intende definire tali linee guida, adottando lo schema definito dalla UNI CEI EN 15900:2010, fornendo dettagli integrativi e modalità operative per la sua applicazione nell’ambito di un contratto a prestazione garantita e dando indicazione dei contenuti minimi, a beneficio del committente e di tutte le parti coinvolte, in termini di trasparenza delle informazioni scambiate, finanziabilità, sostenibilità del flusso finanziario, individuazione e gestione del rischio del progetto. 

Criteri minimi di un EPC

Secondo il CTI un contratto EPC deve contenere

  • garanzia di un miglioramento energetico minimo;
  • indicazione degli investimenti necessari per l’esecuzione dell’azione di miglioramento dell’efficienza energetica;
  • indicazione dell’eventuale conduzione e manutenzione dell’azione di miglioramento dell’efficienza energetica;
  • esplicitazione della garanzia del miglioramento per tutta la durata dell’intervento;
  • la gestione dei fattori di rischio;
  • indicazione chiara delle penali in caso di mancato raggiungimento del miglioramento minimo garantito;
  • indicazione del pagamento dell’azione di miglioramento dell’efficienza energetica in funzione del livello di miglioramento stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari;
  • piano di misura e verifica dell’azione di miglioramento dell’efficienza energetica;
  • indicazione precisa della durata contrattuale in termini temporali;
  • indicazione dei costi di fornitura dei vettori energetici;
  • identificazione, quantificazione e indicazione dei bonus derivanti dal superamento del miglioramento dell’efficienza energetica;
  • rendicontazione delle attività contrattuali inerenti all’azione di miglioramento dell’efficienza energetica e la relativa frequenza;
  • analisi degli indicatori specifici con indicazione sull’opportunità di procedere con investimenti elevati.

Gli investimenti realizzati per il miglioramento dell’efficienza energetica sono remunerati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente, o altri parametri di misura dell’efficienza energetica concordati, normalizzati e direttamente ad essa correlati/proporzionali, quali ad esempio i risparmi finanziari.

Azione di miglioramento della prestazione energetica  (EPIA)

Secondo il D.Lgs. 04/07/2014, n. 102 un EPIA viene definita come qualsiasi azione che di norma si traduce in miglioramenti dell’efficienza energetica verificabili e misurabili. Il CTI identifica come oggetto dell’EPC la descrizione dettagliata dell’azione di miglioramento dell’efficienza energetica e del perimetro entro cui verrà svolta. 

Il perimetro può essere rappresentato da uno o più siti georeferenziati, (stabilimento, sistema edificio-impianto), da loro sotto parti, da una linea produttiva, da un servizio (ventilazione, illuminazione, ecc.), da una o più apparecchiature, da una rete di distribuzione. 

Elementi minimi delle EPIA

All’interno di un contratto EPC devono essere riportati:

  • l’origine dei dati per la formulazione dell’EPIA quali diagnosi e richieste del committente;
  • descrizione dettagliata ed esaustiva dell’efficienza energetica di riferimento (Energy Baseline - EnB)
  • descrizione dell’ambito di intervento e indicazione dei parametri di dettaglio.

I parametri di dettaglio devono comprendere:

  • le misure volte a ridurre il consumo energetico (isolamento dell’edificio, riduzione delle perdite);
  • la sostituzione, modifica o aggiunta di attrezzature (caldaie ad alta efficienza, motori a velocità variabile, illuminazione efficiente dal punto di vista energetico);
  • le proposte di funzionamento più efficiente (automazione dell’edificio, ottimizzazione logistica e del layout, regolazione dei parametri di controllo);
  • l’ottimizzazione continua del funzionamento degli impianti tecnici (mantenere le attrezzature installate alle sue migliori prestazioni;
  • la manutenzione migliorata (pianificazione della manutenzione, istruzione del personale addetto al funzionamento e alla manutenzione);
  • l’attuazione di programmi di cambiamento comportamentale (formazione, campagne di sensibilizzazione sull’energia).
  • l’oggetto e perimetro dell’EPIA;
  • l’eventuale interazione dell’EPIA con la situazione esistente (ad esempio l’impatto su altri servizi come per l’illuminazione che potrebbe influenza i fabbisogni frigoriferi) o su altri sistemi (minore o maggiore consumo di acqua o altre risorse) ed eventuali elementi integrativi (costi emergenti, utilizzo addizionale di altre risorse, vincoli autorizzativi, vincoli ambientali, obblighi regolatori), ecc.;
  • in caso di più EPIA, il contributo della singola EPIA al raggiungimento dell’obiettivo contrattuale ed eventuale interazione tra EPIA;
  • l’eventuale contributo dell'EPIA al raggiungimento di altri obiettivi (per esempio benefici non energetici come decarbonizzazione, water footprint, economia circolare, ecc.)
  • le specifiche prestazionali, comprensive di vita utile (periodo temporale nel quale è prevista la generazione dei benefici attesi), considerando eventuali requisiti legislativi o altri requisiti applicabili (norme tecniche, regimi incentivanti, requisiti di finanziabilità, ecc.).
  • se richiesto, valore economico dell’investimento dell’EPIA;
  • oneri e benefici residui dell’EPIA a fine contratto per il committente.

L'articolo continua con la trattazione di:

  • METODOLOGIA PER IL CALCOLO DEL MIGLIORAMENTO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA
  • Modello di calcolo della prestazione energetica 
  • VALUTAZIONE DELL’INCERTEZZA
  • Il rischio di un intervento di miglioramento dell’efficienza energetica

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