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I nuovi CAM 2022 per l’edilizia: per un nuovo uso sostenibile delle risorse naturali

Attesi da tempo, i nuovi Criteri Ambientali Minimi entreranno in vigore il 4 dicembre 2022 e serviranno a garantire un miglior efficientamento energetico e rispetto per l’ambiente, riducendo i consumi e razionalizzando le spese.

Criteri Ambientali Minimi (CAM): in Gazzetta il nuovo Decreto su progettazione, lavori e interventi edilizi

Il Ministero della Transizione Ecologica ha approvato, in attuazione del Codice Appalti (D.lgs. 50/2016), il Decreto 23 giugno 2022 n. 256, relativo ai “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi” cosiddetto – CAM Edilizia.
Il nuovo Decreto, che entrerà in vigore 120 giorni dopo la pubblicazione ovvero il 4 dicembre p.v., abroga e sostituisce il precedente DM 11 ottobre 2017.

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali ed ecologici definiti dal Ministero dell’Ambiente volti ad indirizzare le Pubbliche Amministrazioni verso una razionalizzazione dei consumi e degli acquisti fornendo indicazioni per l’individuazione di soluzioni progettuali, prodotti o servizi migliori sotto il profilo ambientale.
Questi requisiti devono tener conto dell’intero ciclo di vita di un prodotto o servizio, dal suo smaltimento, alla sua disponibilità sul mercato, alla trasparenza della filiera produttiva.

L’edilizia rappresenta uno dei settori a maggior impatto ambientale e, negli appalti pubblici in particolare, l’orientamento verso una transizione ecologica va attentamente considerato per quella tipologia di edifici più “sensibili” ovvero frequentati dalle categorie di utenti più vulnerabili, quali ad esempio, i bambini delle scuole materne-elementari, i degenti negli ospedali o gli anziani in strutture adatte alla loro permanenza e cura.

In queste situazioni, la qualità e la salubrità degli spazi e dei materiali, riveste particolare importanza per la crescita sana dell’individuo in sintonia con i principi di una edilizia a basso impatto ambientale, volta alla mitigazione dei cambiamenti climatici e al miglioramento della qualità della vita.
Il nuovo DM, così come i CAM in generale, quindi si basa sui principi dell’economia circolare e sui modelli di sviluppo sostenibile, in allineamento con i più recenti atti di indirizzo comunitari, tra i quali la comunicazione COM (2020) 98 “Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare. Per un'Europa più pulita e più competitiva”.

I criteri definiti nel nuovo documento sono coerenti con un approccio di architettura bio-eco-sostenibile che si basa sull'integrazione di conoscenze e valori rispettosi del paesaggio,
dell’ambiente e della biologia di tutti gli esseri viventi che ne fanno parte e consentono quindi alla stazione appaltante di ridurre gli impatti ambientali generati dai lavori per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e dalla gestione dei relativi cantieri.
La stazione appaltante dovrebbe quindi considerare la progettazione e l’uso dei materiali secondo un approccio LCA (Life Cycle Assessment-analisi del ciclo di vita) e considerare il “sistema edificio” nel suo insieme di aspetti prestazionali coerentemente al processo di rendicontazione ambientale.

Prima della pianificazione o definizione di un appalto, la stazione appaltante dovrà quindi realizzare un’attenta analisi delle proprie esigenze e della eventuale disponibilità di edifici e aree dismesse, al fine di contenere il consumo di suolo e favorirne la permeabilità, contrastare la perdita di habitat, di suoli agricoli produttivi e la distruzione di paesaggio agrario con conseguente riduzione della biodiversità, in particolare in contesti territoriali caratterizzati da elementi naturali di pregio.
Vale la pena specificare che il Decreto del 23 giugno 2022 prevede che proprio le stazioni appaltanti, prima della pianificazione di un appalto, aggiornino annualmente l’elenco anagrafe delle opere pubbliche incompiute e suggeriscano “di subordinare i nuovi interventi edilizi alla verifica del proprio patrimonio di opere pubbliche incompiute e di preferire, ove lo studio di fattibilità abbia fornito indicazioni in tal senso, il completamento di quanto già avviato”.

Applicazione dei CAM

Con il Dm 23 giugno 2022, il nuovo CAM Edilizia, è diviso in tre sezioni:

  • Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi;
  • Affidamento dei lavori per interventi edilizi;
  • Affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.

Il documento si applica a tutti gli interventi edilizi di lavori disciplinati dal Codice dei Contratti pubblici, mentre nel caso di interventi edilizi che non riguardino interi edifici, i nuovi CAM si applicano limitatamente ai capitoli: “2.5 - Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione” e “2.6 – Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere”.
Quindi sono applicabili in toto agli edifici ricadenti nell’ambito della disciplina recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché a quelli di valore storico-culturale e testimoniale individuati dalla pianificazione urbanistica, ad esclusione dei singoli criteri ambientali (minimi o premianti) che non siano compatibili con gli interventi di conservazione da realizzare, riportando i riferimenti normativi dai quali si deduca la non applicabilità degli stessi.
I criteri contenuti nel documento quindi, in base a quanto previsto dall’art 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50:

  • costituiscono criteri progettuali obbligatori che il progettista affidatario o gli uffici tecnici della stazione appaltante (nel caso in cui il progetto sia redatto da progettisti interni) utilizzano per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e dei successivi livelli di progettazione;
  • costituiscono criteri progettuali obbligatori che l’operatore economico utilizza per la redazione del progetto definitivo o esecutivo nei casi consentiti dal Codice dei Contratti o di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione lavori, sulla base del progetto posto a base di gara.

Nella sola ipotesi di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione lavori, nella documentazione di gara, con riferimento all’offerta tecnica, la stazione appaltante richiede agli operatori economici di illustrare:

  • il piano di lavoro attraverso il quale intende integrare i criteri nel progetto;
  • le metodologie che utilizzerà per l’integrazione dei criteri di tipo naturalistico-ambientale.

La stazione appaltante richiede anche una “Relazione tecnica e relativi elaborati di applicazione CAM”, nei quali il progettista indica, per ogni criterio, le scelte progettuali inerenti le modalità di applicazione, integrazione di materiali, componenti e tecnologie adottati, l’elenco degli elaborati ecc. nei quali sia evidenziato lo stato ante operam, gli interventi previsti, i risultati raggiungibili e lo stato post operam e che evidenzi il rispetto dei criteri.

Nella relazione CAM il progettista deve evidenziare anche le modalità di contestualizzazione delle specifiche tecniche alla tipologia di opere oggetto dell’affidamento. Qualora uno o più criteri ambientali minimi siano in contrasto con normative tecniche di settore, il progettista, nella relazione tecnica di progetto, deve fornire la motivazione della non applicabilità del criterio ambientale minimo indicando i riferimenti normativi che determinano la non applicabilità dello stesso.

Verifica dei criteri ambientali

La verifica dei criteri ambientali da parte della stazione appaltante avviene in diverse fasi
dell’appalto:

  • a) verifica dei criteri di selezione dei progettisti;
  • b) verifica della conformità del progetto alle specifiche tecniche progettuali. Questa verifica viene effettuata in conformità all’ articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, sulla base della documentazione e delle informazioni contenute alla voce “verifica”, presente nelle specifiche tecniche dei capitoli;
  • c) verifica in corso di esecuzione del contratto di appalto dei lavori, da parte della Direzione Lavori, della conformità dei prodotti da costruzione alle specifiche tecniche. Questa verifica avviene prima dell’accettazione dei materiali in cantiere.

I CAM edilizia hanno dunque l’ambizione di tenere in considerazione tutte le condizioni di sostenibilità dell’edificio, dalla sua progettazione alla sua dismissione.
L’introduzione dei nuovi criteri ambientali deve tendere a valorizzare la qualità ambientale e rispondere alle esigenze della Pubblica Amministrazione di contenere consumi, ridurre la spesa e soprattutto valorizzare le offerte che riducono l’impatto ambientale.

Con i suoi software dedicati alla sostenibilità ambientale Edilizia Namirial, seguendo le direttive nazionali e internazionali, è sempre in prima linea nel guidare il progettista nella redazione della relazione di verifica di ottemperanza ai Cam edilizia, obbligatoria nella progettazione e nei lavori di nuove costruzioni, ristrutturazioni e manutenzioni di edifici pubblici.

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