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I rischi indotti dagli agenti atmosferici sono tra le responsabilità del coordinatore della sicurezza?

Il coordinatore della sicurezza è una figura cruciale per la gestione della sicurezza nei cantieri, ad esso sono attribuite una serie di responsabilità. La sentenza della Corte di Cassazione n. 18040 chiarisce le responsabilità del coordinatore, sottolineando quale sia il confine tra il compito di vigilanza e l’effettuare un controllo costante sulle attività quotidiane dei lavoratori.

Coordinatore Sicurezza: ruoli e compiti secondo il d.lgs 81/2008

I cantieri sono luoghi di lavoro all’interno dei quali statisticamente si verificano il maggior numero di incidenti e infortuni a causa della molteplice diversità di attività svolte, della complessità dei luoghi, dall’evoluzione del cantiere nel tempo, dalle interferenze e soprattutto della scarsa attenzione e cultura delle maestranze nei confronti dei più semplici dettami della sicurezza negli ambienti di lavoro. Nei cantieri possono operare anche più di un’impresa per realizzare concretamente un progetto, complicando ancora di più l’ambiente lavorativo a causa dello scarso coordinamento tra le varie ditte.

La figura tecnica preposta a controllare il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza, gestire le interferenze tra le varie lavorazioni e coordinare le operazioni tra le varie imprese scelte per effettuare i lavori, al fine di ridurre al minimo i rischi sul lavoro, è il coordinatore della sicurezza.

Il Testo Unico per la Sicurezza (TUS), d.lgs 81/2008, distingue funzioni e compiti svolti dal coordinatore della sicurezza secondo due fasi successive e distinte all’interno del processo edilizio.

Durante la redazione del progetto il TUS delinea le mansioni del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP), che predispone il piano di sicurezza e coordinamento (PSC), ossia il documento progettuale che disciplina tutte le possibili interazione tra le varie fasi lavorative prevedibili.

Durante la realizzazione dell’opera la figura del CSP, che ha già espletato i suoi compiti, viene sostituito da un’altra figura, quella del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE), i cui compiti sono sempre definiti dal TUS. Al CSE è dato l’onere di verificare se il PSC viene eseguito correttamente da tutti i lavoratori presenti in cantiere per l’intera durata dei lavori, coordinando e controllando che tutte le procedure di lavoro vengano applicate correttamente.

Come si evince facilmente, questi due ruoli sono molto differenti tra loro e possono essere attribuiti a due differenti tecnici professionisti specializzati in sicurezza oppure essere eseguiti dalla stessa persona. Il committente, o per lui responsabile dei lavori, nomina il coordinatore della sicurezza per entrambe le fasi, tale nomina può ricadere anche su figure tecniche che già rivestono altri ruoli all’interno del procedimento edilizio, come:

  • il responsabile dei lavori;
  • il progettista;
  • il direttore dei lavori.

I compiti affidati al coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, elencati dall’art. 91 del d.lgs. 81/2008, sono:

  • redigere il piano di sicurezza e coordinamento (PSC);
  • elaborare il fascicolo dell’opera;
  • coordinare l’applicazione dei principi e delle misure generali di tutela al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative e all’atto della previsione della durata di realizzazione dei lavori.

Mentre secondo l’art. 92 del d.lgs. 81/08 i compiti del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione sono:

  • verificare le disposizioni contenute nel PSC;
  • controllare i piani di sicurezza operativi (POS) delle imprese esecutrici;
  • organizzare attività di cooperazione, coordinamento e reciproca informazione tra i datori di lavoro delle imprese esecutrici;
  • verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
  • segnalare al committente o al responsabile dei lavori eventuali inosservanze agli artt. 94, 95, 96 e 97 d.lgs. 81/08 da parte delle aziende esecutrici;
  • sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni fino al ripristino della situazione iniziale di sicurezza.

Chiarimenti sulle responsabilità del coordinatore di sicurezza

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 18040 ha espresso un importante chiarimento in merito ai limiti delle responsabilità del coordinatore di sicurezza in cantiere. Nella fattispecie viene esaminato il ricorso in cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che dichiarava il coordinatore della sicurezza responsabile per l’omissione di atti e misure di sicurezza in un cantiere.

Il ricorrente era accusato di non aver sospeso i lavori in un cantiere nonostante la presenza di condizioni climatiche avverse e lastre di ghiaccio, ma l'imputato sollevava alcuni motivi di contestazione contro la sentenza del Tribunale di Como, tra i quali:

  • il primo motivo deduce violazione in merito all'identificazione della posizione di garanzia del coordinatore rispetto alle altre figure presenti in cantiere, sostenendo che l’obbligo di vigilanza continua gravasse sulle imprese esecutrici e quindi sul datore di lavoro, e non sul coordinatore stesso.
  • il secondo motivo, affermava che la vigilanza sulle condizioni di lavoro, comprese le condizioni meteorologiche, fosse di competenza del datore di lavoro e dei suoi collaboratori, escludendo ulteriori responsabilità per il coordinatore.

La Corte rigetta i motivi di ricorso come infondati, confermando la distinzione di ruoli e responsabilità previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro. Citando il testo della sentenza:

Va ricordato che in tema di infortuni sul lavoro, la funzione di alta vigilanza di cui all'art. 92 d.lgs 81/2008 che grava sul coordinatore per la sicurezza dei lavori - che si esplica prevalentemente mediante procedure e non poteri doveri di intervento immediato - riguarda la generale configurazione delle lavorazioni che comportino un rischio interferenziale, e non anche il puntuale controllo delle singole lavorazioni, demandato ad altre figure (datore di lavoro, dirigente, preposto), salvo l'obbligo di adeguare il piano di sicurezza in relazione all'evoluzione dei lavori e di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato ed immediatamente percettibile, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate (…) Tale ultimo obbligo, tuttavia, non è correlato alla natura del rischio interferenziale che è chiamato a gestire, poiché egli risponde per colpa in omissione, allorquando versi in condizioni di avvedersi o essere informato dell'esistenza di un pericolo grave e imminente e rimanga inerte, a prescindere dal fatto che il pericolo sia correlato a un rischio interferenziale (…) infatti, il legislatore prevede che il coordinatore, allorquando riscontri la violazione di obblighi assegnati ad altre figure della sicurezza, proponga la sospensione dei lavori al committente o al responsabile dei lavori, ove nominato, previa contestazione delle violazioni ai lavoratori autonomi o alle imprese.

La sentenza annulla senza rinvio quella precedentemente emessa e afferma che il reato, quantunque fosse dimostrato ascrivibile al coordinatore, sarebbe "estinto per prescrizione".

Questa decisione chiarisce ulteriormente il ruolo e le responsabilità del coordinatore nei cantieri, delineando i confini tra le varie figure professionali coinvolte. In particolare la Corte ribadisce che, sebbene il coordinatore per la sicurezza avesse obblighi di vigilanza, questi non includono il compito di sorveglianza continua sulle attività quotidiane dei lavoratori e che l’obbligo di intervento del coordinatore sussiste solo in situazioni di pericolo grave e immediatamente percepibile, come potrebbero essere identificate quelle del caso in essere. “Pertanto, a tal fine, diventa rilevante la verifica del momento del manifestarsi di inequivocabili segnali di sussistenza di tale pericolo e della sua imminenza, ma anche quella della prevedibilità in capo al coordinatore medesimo (...)” (cit. sentenza penale n. 18040 del 20/03/2024 sez. 3 Corte di Cassazione).

 

LA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE È SCARICABILE IN ALLEGATO.

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