Il calcestruzzo verso la marcatura CE: storia, paradossi, opportunità e contributo italiano per integrazione tra prestazione e sostenibilità
Il dibattito sulla marcatura CE del calcestruzzo si riapre alla luce del nuovo Regolamento Prodotti da Costruzione 2024, che introduce digitalizzazione e maggiori requisiti ambientali. L’articolo evidenzia come il modello italiano sia già tecnicamente maturo e coerente con i requisiti europei su sicurezza e sostenibilità.
Il dibattito europeo sulla possibile marcatura CE del calcestruzzo si riapre oggi in un contesto profondamente diverso rispetto a quello che portò, nei primi anni 2000, alla scelta di non rendere armonizzata la norma EN 206 ai sensi della Direttiva Prodotti da Costruzione per, mentre venivano armonizzate le norme di tutti i suoi componenti. Oggi, con il passaggio dalla Direttiva al Regolamento Prodotti da Costruzione nella sua ultima versione 3110 del 2024 aperto alla digitalizzazione e alla ribadita e più estesa attenzione ai requisiti ambientali delle opere, la questione si ripropone in termini nuovi. L’articolo sostiene che l’Italia dispone già di un sistema tecnicamente maturo – basato su qualificazione degli impianti, FPC certificato e controlli in opera – pienamente coerente con il requisito 1 (integrità strutturale delle opere di costruzione). Inoltre, la UNI/PdR 176:2025 introduce una classificazione strutturata delle emissioni ad effetto serra del calcestruzzo, che risulta in linea con il requisito 7 (emissione nell’ambiente esterno delle opere di costruzione)e può essere utilizzata anche per il requisito 8 (uso sostenibile delle risorse naturali delle opere di costruzione). Ne deriva che il modello italiano, opportunamente sistematizzato nell’ambito della revisione delle NTC in corso, può costituire una base concreta per una futura armonizzazione europea del calcestruzzo , coerente con la sua natura e con le esigenze di sicurezza, durabilità e sostenibilità delle opere.
Marcatura CE del calcestruzzo: l’evoluzione del quadro europeo
La Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106/CEE (CPD) ha introdotto il concetto di Norma Europea Armonizzata (hEN) per i prodotti da costruzione, elaborata dal CEN su mandato della Commissione europea. Ogni norma armonizzata, una volta emessa e approvata dalla Commissione, prevedeva un periodo di coesistenza prima dell’obbligo di marcatura CE dei prodotti, al fine di consentire al mercato di adeguarsi. L’Italia si adeguò rapidamente con specifici decreti ministeriali, che introdussero nel nostro Paese la certificazione dei prodotti da costruzione da parte di organismi notificati.
Per il calcestruzzo, negli anni immediatamente successivi furono armonizzati tutti i principali prodotti componenti. L’elenco riporta, per ciascuno, l’anno di emissione della norma armonizzata e quello di inizio dell’obbligo di marcatura CE: cemento – EN 197-1 (2000/2002); additivi – EN 934-2 (2001/2003); aggregati – EN 12620 (2002/2004); fumi di silice – EN 13263-1 (2005/2005); ceneri volanti – EN 450-1 (2005/2007).
Nel periodo compreso tra il 2002 e il 2007 tutti componenti del calcestruzzo (tranne acqua e aria…) risultavano dunque disciplinati da norme armonizzate e soggetti a marcatura CE, mentre il calcestruzzo – il materiale risultante dalla loro combinazione, quello da cui dipendono la resistenza meccanica e la stabilità di un’opera – non lo era. L’armonizzazione era limitata ai suoi componenti, ma non sul prodotto finale che integra e rende sinergiche le loro prestazioni.
Si è così determinata una situazione peculiare che solleva una questione di coerenza sistemica: può il principale materiale strutturale rimanere stabilmente al di fuori del quadro armonizzato europeo, mentre tutti i suoi componenti ne fanno parte?
All’epoca, la decisione di non attivare la marcatura CE del calcestruzzo fu il risultato di una valutazione pragmatica. Il calcestruzzo non è un prodotto industriale standardizzato nel senso tradizionale del termine: è fabbricato su misura, spesso in funzione di un’opera determinata, e la sua prestazione è strettamente legata a quanto specificato, in termini di resistenza e durabilità, dal progettista. Inoltre, una quota non trascurabile di materiale veniva – e in parte viene ancora – prodotta direttamente in cantiere.
ERMCO, l’associazione europea dei produttori di calcestruzzo preconfezionato di cui all’epoca ero il Segretario, ebbe una lunga e articolata interlocuzione con la Commissione europea, dalla quale emerse che nulla avrebbe impedito l’emissione di un mandato per una norma armonizzata sul calcestruzzo inteso come materiale in generale, quindi comprensivo anche di quello prodotto in cantiere. Ciò avrebbe comportato l’estensione dei controlli di parte terza anche alla produzione in sito – prospettiva che incontrò l’opposizione della FIEC, la federazione che rappresentava e rappresenta a livello europeo le imprese di costruzione.
La proposta si trasformò in quella che avrebbe portato a una situazione paradossale: per lo stesso materiale due norme, o al meglio una norma con due diversi allegati, uno armonizzato per il solo calcestruzzo preconfezionato considerato prodotto da costruzione, l’altro applicabile al calcestruzzo prodotto in cantiere e sostanzialmente sottratto al campo della CPD, in una fase in cui il concetto di “prodotto in cantiere” non era ancora chiaramente definito.
ERMCO preferì puntare su un’unica norma europea non armonizzata, la EN 206 (2000), valida per tutto il calcestruzzo indipendentemente dal luogo di produzione. Una soluzione coerente con la realtà dell’epoca, che nel tempo ha contribuito a consolidare un sistema tecnico ampiamente condiviso, coordinato con l’Eurocodice 2 e oggi applicato in tutta Europa. Il contributo dei tecnici delle associazioni nazionali presenti in ERMCO e nel CEN alla preparazione della EN 206 è stato fondamentale: la prima bozza della norma, come pure avvenne successivamente quella relativa ai calcestruzzi autocompattanti, è stata redatta in ERMCO.
Va inoltre sottolineato che la necessità di preservare i requisiti nazionali legati alla durabilità e alle condizioni di esposizione delle opere ha portato a prevedere, nella EN 206, le cosiddette “Appendici Nazionali”. Ciò ha di fatto collocato il calcestruzzo al di fuori del perimetro delle norme armonizzate, concepite come comuni e uniformi per tutti i Paesi europei.
Un contesto normativo profondamente mutato
Oggi il contesto normativo ed economico è mutato. Il Regolamento (UE) n. 3110/2024, revisione del precedente 305/2011 (CPR) che a suo tempo aveva sostituito la CPD, introduce nuovi strumenti quali il passaporto digitale di prodotto, obblighi rafforzati in materia di prestazioni ambientali e meccanismi più incisivi di sorveglianza del mercato. Parallelamente, la digitalizzazione dei processi produttivi ha trasformato radicalmente la capacità di tracciare, archiviare ed elaborare dati relativi alle miscele e alle loro prestazioni.
Per quanto riguarda le specificità nazionali, ribadito che gli Stati membri restano competenti per norme sulle opere di costruzione (che sono separate dai requisiti di prodotto), la nuova CPR ammette che una norma armonizzata possa prevedere classi o livelli di prestazione differenziati al fine di tenere conto di condizioni climatiche, geografiche, sismiche o ambientali proprie dei singoli Stati membri, ma non consente tuttavia l’introduzione di requisiti nazionali obbligatori che alterino il funzionamento del mercato unico.
Alla luce di tali evoluzioni, la Commissione europea ha avviato una riflessione finalizzata all’elaborazione di una norma armonizzata per il calcestruzzo, orientata a individuare un numero limitato ma significativo di parametri essenziali, idonei a garantire trasparenza e comparabilità delle prestazioni senza alterare la concorrenza. La discussione all’interno di ERMCO è oggi aperta, l’interlocuzione di ERMCO con i servizi della Commissione europea è in corso, mentre permane l’opposizione della FIEC.
Secondo chi scrive, un atteggiamento meramente oppositivo rispetto alla richiesta di armonizzazione non appare né politicamente efficace né tecnicamente produttivo. Il calcestruzzo, infatti, il materiale da costruzione più utilizzato al mondo, se contribuisce in modo determinante alla sicurezza strutturale delle opere, incide al tempo stesso in maniera significativa sull’impatto climatico delle costruzioni in cui viene impiegato. È quindi comprensibile che le istituzioni europee ritengano opportuno armonizzarne almeno alcune proprietà.
Il punto centrale non è stabilire se il calcestruzzo possa o debba essere marcato CE secondo gli schemi tradizionali applicati ad altri prodotti, ma comprendere quali siano le sue caratteristiche intrinseche e come possano essere ricondotte ai principi del CPR senza snaturarne la logica.
Il calcestruzzo presenta infatti una duplice natura: è al tempo stesso un materiale fornito da un produttore – e, pur in misura oggi residuale, prodotto anche in cantiere – e un componente strutturale le cui prestazioni sono individuate e richieste nella fase di progetto dell’opera, ma si realizzano in cantiere solo dopo il getto e la stagionatura. Ridurlo a un “prodotto da scaffale” significherebbe ignorare questa interdipendenza tra progettazione, produzione ed esecuzione, ma escluderlo stabilmente dal quadro armonizzato significherebbe accettare un’eccezione permanente per il materiale strutturale più impiegato in Europa e nel mondo.
In questo equilibrio delicato si colloca il vero nodo del dibattito: individuare quali requisiti, come definiti nel CPR, debbano essere oggetto di armonizzazione e con quale livello di generalità, evitando sia un’eccessiva semplificazione sia una sovra-specificazione che renderebbe il sistema impraticabile.
Tra i requisiti previsti dal CPR, ai fini di un’eventuale armonizzazione del calcestruzzo strutturale, due appaiono prioritari, il requisito 1 - Integrità strutturale delle opere di costruzione e il 7 - Emissioni nell’ambiente esterno delle opere di costruzione. Altri requisiti, in particolare il requisito 8 - Uso sostenibile delle risorse naturali delle opere di costruzione, hanno certamente rilievo, ma un approccio graduale suggerisce di concentrarsi inizialmente sui primi due, poiché incidono direttamente sulla funzione strutturale delle opere e sul loro impatto sulle emissioni di gas serra.
La questione, dunque, non è se introdurre o meno la marcatura CE del calcestruzzo, ma come farlo in modo coerente con la sua natura tecnica, con le pratiche consolidate, con le nuove esigenze ambientali e le possibilità offerte dalla digitalizzazione. L’esperienza maturata negli Stati membri dimostra che esistono già sistemi consolidati di controllo della produzione e di verifica delle prestazioni del calcestruzzo coerenti con la EN206. Prima di ipotizzare nuovi meccanismi, appare dunque opportuno riflettere su come valorizzare e rendere compatibili tali esperienze con gli obiettivi europei di armonizzazione, cioè come integrare i requisiti 1 e 7 nei sistemi già presenti, senza creare nuovi meccanismi ma sistematizzando strumenti già operativi.
In tale prospettiva, diventa centrale analizzare come i sistemi nazionali già strutturati possano dialogare con un eventuale futuro quadro armonizzato, evitando duplicazioni o sovrapposizioni e valorizzando le esperienze tecniche maturate nei singoli Stati. È in questo passaggio che assume rilievo il caso italiano e il ruolo che le Norme Tecniche per le Costruzioni possono svolgere per un’evoluzione coerente del sistema attuale.
...Continua a leggere nel PDF in allegato.
Nei prossimi paragrafi si parlerà di:
- Il sistema italiano come base tecnica per un’evoluzione europea?
- Le emissioni nell’ambiente esterno delle opere di costruzione: la UNI/PdR 176
- Conclusioni della trattazione
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