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Il Capitolato prestazionale RSPP: da idea “torinese” a modello nazionale

È stato presentato in occasione dell’ultima Giornata Nazionale della Sicurezza il Capitolato Prestazionale RSPP, ideato dalle Commissioni Sicurezza Industriale e Sicurezza Cantieri dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino e sviluppato unitamente al Gruppo di Lavoro Sicurezza del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino il Capitolato prestazionale RSPP

È stato presentato in occasione dell’ultima Giornata Nazionale della Sicurezza il Capitolato Prestazionale RSPP, ideato dalle Commissioni Sicurezza Industriale e Sicurezza Cantieri dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino e sviluppato unitamente al Gruppo di Lavoro Sicurezza del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

“L’istituzione del Capitolato”, dichiara il Presidente dell’Ordine torinese Alessio Toneguzzo, “nasce dalla mancata conoscenza dettagliata da parte dei datori di lavoro delle attività minime che devono essere espletate dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (interno o esterno/consulente) per rispondere a quanto richiesto dal D.Lgs.81/08 e s.m.i.”. “I datori di lavoro”, prosegue Toneguzzo, “corrono quindi il rischio di richiedere al RSPP prestazioni professionali al ribasso, in termini di tempo/risorse necessarie, che possono avere serie ripercussioni per la sicurezza e la salute dei lavoratori”.

Le Commissioni Sicurezza dell’Ordine torinese hanno quindi elaborato un documento che esplicita in modo puntuale quanto previsto dall’articolo 33 del D.Lgs.81/08 “Compiti del servizio di prevenzione e protezione”, dove per ogni attività è stato definito il minimo impegno temporale necessario (espresso in uomo/giorno e uomo/ore), in funzione della dimensione aziendale (micro, piccola, media e grande azienda) e classificazione del rischio aziendale (basso, medio e alto) per la gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

I componenti delle Commissioni hanno provveduto ad applicare e far applicare il documento a numerose imprese e organizzazioni, con il risultato che queste ultime hanno utilizzato l’elenco delle attività come specifica tecnica in fase di affidamento dell’incarico al RSPP.

Il successo del documento ha così consentito di presentare tale soluzione, affinché possa essere validata come “buona prassi” ai sensi dell’art. 6, comma 8, lettera d) del D.Lgs 81/08 e s.m.i., con il titolo “Attività e impegni temporali minimi per lo svolgimento dell’incarico di RSPP”.

La validazione di tale “capitolato prestazionale” è avvenuta altresì attraverso una survey, lanciata dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, che ha coinvolto gli esperti della rete ordinistica.