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Il complesso "caso" delle normative sui cavi

È lecito marcare CE un cavo in assenza di una norma Europea presa a prestito in attesa di una specifica?

IMPIANTI-ELETTRICI-4.jpgPasticcio di cavi all'italiana

Premesso che il pasticcio di lasagne alla bolognese è sicuramente meglio e, ahimè, non centra nulla con quanto si dirà, purtroppo, devo prendere il discorso alla lontana, magari intavolando argomenti per molti noti. Me ne scuso, ma pazienza, in fondo “le cose ripetute sono d’aiuto”.

Le Norme tecniche Europee e Nazionali

Su Ingenio ci sono molti articoli sull’argomento; tanto per citarne uno degli ultimi, anche se solo in parte con attinenza, quello sugli Eurocodici scritto recentemente dal Direttore di Ingenio ing. Andrea Dari. 

Come penso sia noto, a differenza delle norme giuridiche, le norme tecniche sono una “regola d’arte” e potendo esisterne altre sono di applicazione volontaria. Questo in tutta generalità, ma esistono moltissime eccezioni che rendono direttamente o indirettamente le norme tecniche obbligatorie. Anche questo è un pasticcio, basta chiedere in provvedimenti di Legge di rispettare la tal norma UNI o CEI.

Sempre in generale fra le norme sono individuabili due filoni: norme di prodotto, attinenti alla produzione di materiali, macchine etc., norme di servizio, attinenti ad un impiego quale può essere ad esempio la progettazione (nel gergo impiantistico si dicono anche d’impianto; in tutta generalità io preferisco chiamarle di Ingegneria) e che in sostanza sono quelle che impiegano i prodotti. Per esempio gli Eurocodici sono norme di Ingegneria e per esempio se si prende l’Eurocodice 2 (progettazione delle strutture di calcestruzzo) i prodotti da impiegare saranno, appunto, normati da apposite norme Europee di prodotto (ad esempio UNI EN 934-x relativa agli additivi ( x sta per 1,2,..)).
Sempre nell’articolo citato, si parla di appendici Nazionali, in quanto alle Norme Europee seguono delle specifiche applicative che sono pertinenti all’ambito dello Stato membro. 

Per altri settori, quali gli impianti, il ventaglio è anche più variegato, ad esempio nel caso degli impianti di rivelazione ed allarme incendio la norma di prodotto è la UNI EN 54-x, Europea, mentre la norma di ingegneria è la UNI 9795 che è solo norma Nazionale in quanto quella Europea non c’è.

Le norme di prodotto sono d’interesse principale per chi produce o commercializza il prodotto ai fini poi di immetterlo nel mercato (marcatura CE). Esiste chiaramente un interesse trasversale fra prodotto e suo impiego, ma molto spesso è trascurato o ignorato.

I prodotti da costruzione (CPR) e la marcatura CE del materiale elettrico

Il prodotto da costruzione è quello destinato ad essere permanentemente incorporato in una costruzione. Se la cosa può essere chiara per il calcestruzzo o il mattone, meno chiara lo è per altri come ad esempio i cavi. In realtà, come vedremo, sono prodotti da costruzione.
Qualsiasi prodotto immesso sul mercato Europeo deve rispondere a requisiti minimi di sicurezza per poter essere marcato CE, per cui questo esiste per i giocattoli come per le macchine, come per i prodotti da costruzione. 

Per molto tempo i prodotti da costruzione (e non solo) sono stati regolamentati da direttive del Consiglio Europeo, ad esempio 89/106/CEE, che però dovevano essere recepite con un provvedimento legislativo Nazionale apposito (DLGS che spesso viene fatto annualmente per recepire più direttive).

Sempre esemplificando, la marcatura CE del materiale elettrico esiste da moltissimi anni quando il meccanismo era ancora embrionale (direttive vecchio approccio) cioè direttiva 73/23/CEE (ndr. 1973) recepita con la legge 18 ottobre 1977, n. 791.

Nel 2011 invece è uscito il Regolamento 305/2011 che fissa le condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione.
La Commissione Europea ha fissato per i prodotti da costruzione 7 requisiti essenziali di sicurezza:

  1. resistenza meccanica e stabilita 
  2. sicurezza in caso di incendio 
  3. igiene, salute e ambiente 
  4. sicurezza e accessibilità nell’uso 
  5. protezione contro il rumore 
  6. risparmio energetico e ritenzione del calore 
  7. uso sostenibile delle risorse naturali 

Nell’allegato IV, poi, di questo regolamento, sono elencate le aree di prodotto; ad esempio, 1 Prodotti prefabbricati in calcestruzzo, 10 Impianti fissi di rivelazione ed allarme incendio, arrivando infine al 31 cavi elettrici di controllo e comunicazione.

Requisito essenziale è che per l’area di prodotto ci siano una o più norme armonizzate (ad esempio per gli impianti di rivelazione ed allarme incendio UNI EN 54-x), valendo per queste la marcatura CE. A differenza delle Direttive, quello che segue dal Regolamento UE 305/2011 è immediatamente applicabile senza bisogno di provvedimenti Nazionali. Ad esempio da aprile 2011 si è applicato subito ai prodotti di rivelazione ed allarme incendio in quanto le norme armonizzate erano già esistenti.

Cavi come prodotto da costruzione

Per i cavi non esistendo una norma armonizzata di produzione nel 2011 non è successo nulla. Poi è uscita una norma armonizzata UNI EN 50575 solo per quanto riguarda la sicurezza in caso d’incendio (titolo: Cavi per energia, controllo e comunicazioni - Cavi per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di reazione all'incendio). Questa norma è chiaramente pertinente con il punto 31 (vedasi sopra) del regolamento 305/2011, ma essendo successiva al provvedimento la Commissione ha fissato nella GUUE del 13/11/2015, come anche per altre aree prodotto, un elenco di entrata in vigore delle norme armonizzate con relativo periodo di coesistenza.
Per i cavi:

cavi-prodotti-da-costruzione.JPG

Nota: tenere a mente la data 1/7/2017

Reazione e resistenza al fuoco

Come si può notare la norma armonizzata EN 50575 si riferisce alla reazione al fuoco. Vedo di fare una piccola digressione sui concetti di reazione e resistenza al fuoco.

La reazione al fuoco rappresenta quello che succede al prodotto quando è sottoposto al fuoco. Pertanto se è incombustibile non brucia, mentre se lo è partecipa alla combustione secondo la sua natura e secondo le condizioni in cui si trova ad essere installato/impiegato. Per cui, esemplificando, si può parlare ad esempio di gradi di auto estinguenza allorquando venisse a cessare la causa principale oppure a quello che può succedere se invece di essere da solo il cavo si trova in fascio con altri cavi. La norma EN 50575 elenca le prove a cui deve essere sottoposto il cavo per la marcatura CE con una classificazione che per semplicità qui si omette (EN 13501-6).

Per i cavi c’è un’etichetta simile a quella che si riporta che deve essere accompagnata da una dichiarazione di prestazione (DOP) da parte del costruttore

reazione-fuoco-cavi.JPGLa resistenza al fuoco rappresenta invece quanto tempo resiste un cavo mantenendo le sue caratteristiche elettriche (e quindi permettendo il sicuro funzionamento di un impianto) se sottoposto al fuoco. Nel caso ad esempio di alimentazione di pompe elettriche antincendio ci si deve garantire che nonostante l’incendio le pompe continuino a funzionare. Pertanto l’alimentazione verrà fatta o con cavi resistenti al fuoco o confinando i cavi normali in manufatti resistenti al fuoco. Ci sono situazioni come gli impianti di rivelazione ed allarme incendio o di allarme sonoro (EVAC) in cui tutti i cavi devono essere resistenti al fuoco. Quindi l’ambito non è residuale (in impianti estesi parliamo di km di cavi).

Primo pasticcio, digerito a fatica

Nonostante che di reazione al fuoco dei cavi si parlasse già nel 2005 (DM 10/03/2005 in base alla norma europea di classificazione EN 13501-1) e nonostante il riportato periodo di coesistenza previsto dal Consiglio Europeo, i costruttori di cavi si sono trovati nel 2017 impreparati sotto questo aspetto. Ovviamente per quanto già detto ci si trovava nella condizione che i cavi immessi sul mercato prima del 01/07/2017 potevano essere considerati ancora validi (cioè commerciabili), mentre quelli immessi dopo non erano più impiegabili nelle costruzioni (a meno di certe condizioni). Potevano essere comunque impiegati al difuori di una costruzione (ad esempio in un impianto di illuminazione totalmente esterno). 

Siccome è stato difficile per diverso tempo riuscire a reperire i cavi nuovi (ed in alcuni casi tuttora), ci si sono messi un po’ tutti a cercare di salvare la situazione (ad esempio il CEI ha emesso 2 varianti sulla norma nazionale impianti CEI 64-8). E il formaggio sul pasticcio? 

Tutti meno il Governo che ha emanato il Dlgs 106/2017, tempestivamente in GU il 10/07/2017 con entrata in vigore dopo 30 gg cioè il 09/08/2017. Beh se in fondo trattavasi di prodotti, finché non si trovavano pazienza, ma il decreto ha pensato bene di punire coloro che avessero impiegato i prodotti da costruzione difformi dal regolamento UE 305/2011 (progettista, direttore lavori, esecutore, collaudatore) con l’aggravante penale qualora attinente a prodotti ad uso strutturale o ad uso antincendio (ecco che la norma EN 50575 è diventata obbligatoria nel caso dei prodotti da costruzione. E lo stesso vale anche per le norme di prodotto degli altri ambiti CPR). 

Tutti in qualche modo, anche ritardando i lavori, ne siamo usciti a fatica, ringraziando anche il Comitato Nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (art.3) per il suo totale silenzio, anche se in verità giustificato perché è stato istituito con il Dlgs 106. 

Secondo pasticcio

Siccome l’appetito vien mangiando, non bastava quello appena digerito che subito ne viene servito un altro, se vogliamo su una “teglia” più piccola.

Secondo la classificazione EN 13501-6 le tipologie di cavo possibili sarebbero molte. Fortunatamente il CEI con la norma Nazionale CEI-UNEL 35016 ha pubblicato una tabella d’impiego restringendo la classificazione a 4 tipologie. Prima della tabella, però, la norma riporta una nota importante:

 “Rimangono al momento esclusi dalla classificazione i cavi resistenti al Fuoco (comprese le caratteristiche intrinseche di reazione al fuoco del cavo stesso es. non propagazione incendio, fiamma) in quanto le norme europee per questa gamma di prodotti sono ancora in fase di elaborazione.” 

In attesa il 01/09/2019 il CEI ha emanato una variante alla norma Nazionale di prodotto CEI 20-45, cambiando anche il titolo alla norma stessa, da soli cavi resistenti al fuoco a cavi con caratteristiche di reazione al fuoco rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione e caratteristiche aggiuntive di resistenza al fuoco.

La logica di questo cambio, pur nelle more delle specifiche norme Europee, sta nel fatto che chi partecipa al fuoco è la parte esterna del cavo che non ha (o meglio dovrebbe avere) influenza sulla resistenza al fuoco, quindi le prove di reazione al fuoco applicate agli altri cavi si possono considerare valide. Il ragionamento, in verità, è difficilmente opinabile, ma tiene conto solo del contesto produttivo senza interessarsi delle conseguenze sugli altri contesti. 

Esempio di etichetta di un cavo della fattispecie ricavata dalla norma che come si vede è del tutto simile a quello già riportato.

Esempio di etichetta di un cavo della fattispecie ricavata dalla norma

Come si può notare la norma EN citata è la 50575 che però ha effetto CPR da 01/07/2017; cioè secondo il CEI sui cavi resistenti al fuoco siamo “fuori” da 2 anni. Si può ben dire che non trovando sul mercato cavi di tale fattispecie la questione si può considerare banalmente risolta, ma da settembre 2019 data di uscita della variante si aprono delle problematiche non di poco conto.

  • È lecito marcare CE un cavo in assenza di una norma Europea presa a prestito in attesa di una specifica?
  • I cavi nuovi in questione stanno uscendo sul mercato. Se devo impiegare cavi resistenti al fuoco posso installare ancora i cavi vecchi?
  • Che valore ha la coesistenza prevista dalla variante alla CEI 20-45 (fino al 30/03/2020). A rigore, tutti i cavi che si trovano sono stati immessi sul mercato dopo il 01/07/2017 e quindi secondo l’interpretazione del CEI non sono CPR. Se io fornitore ho acquistato per esempio 10.000 m. di cavo 6 mesi fa li devo buttare? O peggio rifilare a qualche (installatore, direttore lavori, collaudatore) ignaro? (fatevene una ragione come ha detto una rivista del settore?)

Siccome in un prossimo futuro si da per certa una questione simile anche per i cavi CEI 20-105 (quelli per intendersi dei loop degli impianti di rivelazione ed allarme incendio) sorgerà ancora un altro “pasticcino”. Nel frattempo che si fa? Aspettiamo ed evitiamo di comprare cavi?

Concludendo...

A queste domande non ho risposta, so comunque che tutti ci riconoscono la nostra nobile “arte” di arrangiatori e che con il tempo le questioni si regolarizzeranno in qualche modo, con i rischi relativi (che forse a quelli del comitato CEI della norma di prodotto sono sfuggiti, perché sulla “pelle” altrui). Nel frattempo, questa volta, sarebbe gradito un intervento del Comitato Nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che adesso dovrebbe (si spera) esistere e perché no, un più accorto e prudente comportamento del CEI su interpretazioni che esulano dal campo Nazionale, considerato per di più che il CEI stesso partecipa ai Comitati Internazionali.